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Sentenza

Sentenza del 24/02/2017 n. 4776 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava alla società l'omessa fatturazione IVA, l'omessa regolarizzazione e la dichiarazione infedele per l'anno 2001. Secondo l'Ufficio, nei rapporti con il Consorzio Manital, la società avrebbe dovuto contabilizzare e fatturare ulteriori ricavi derivanti dalle commesse eseguite per il consorzio. La differenza tra quanto fatturato dal consorzio al committente e quanto fatturato dalla consorziata sarebbe stata indebitamente compensata con il contributo consortile, determinando un occulto ribaltamento di ricavi e costi. In Cassazione l'Agenzia sosteneva inoltre che tali maggiori operazioni potessero essere accertate induttivamente mediante presunzioni e che il consorzio fosse tenuto a ribaltare integralmente costi, ricavi e utili sulle consorziate, con conseguenti obblighi di fatturazione e autofatturazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della società e la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva confermato tale decisione, ritenendo regolari i rapporti contabili tra T. S.r.l. e il consorzio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per inammissibilità dei motivi. Ha escluso che la natura consortile imponesse automaticamente l'imputazione per trasparenza di tutti i ricavi e costi alle consorziate, chiarendo che occorre distinguere tra attività commerciale autonoma del consorzio e attività svolta in esecuzione del patto mutualistico. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato in fatto che il consorzio operava anche come soggetto imprenditoriale autonomo e che non era stata dimostrata alcuna operazione non fatturata dalla società. L'Agenzia non aveva adeguatamente censurato tali accertamenti né provato un abuso del diritto. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 47 del 1997, artt. 5, comma 4, e 6, commi 1 e 8

    Disposizioni poste a fondamento delle contestazioni relative a omessa fatturazione IVA, omessa regolarizzazione e dichiarazione infedele.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 41-bis e 37-bis

    L'art. 41-bis riguarda l'accertamento parziale; l'art. 37-bis è stato richiamato in relazione al possibile abuso del diritto, che tuttavia non può essere desunto dalla sola esistenza di un'attività commerciale del consorzio e richiede la prova di un indebito vantaggio fiscale.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 3, 6, 13, 21, 54 e 55

    Le norme disciplinano, tra l'altro, rilevanza IVA delle prestazioni, momento di effettuazione, base imponibile, obblighi di fatturazione e accertamento dell'imposta. La Cassazione ha escluso che l'obbligo di fatturare ulteriori operazioni possa essere affermato senza provare l'effettivo trasferimento di costi o ricavi alla consorziata.

  • Codice civile, artt. 1705, 1706, 1709, 1713, 1719, 1720, 2602, 2615-ter e 1241

    Le disposizioni riguardano mandato, rapporti consortili e compensazione. La loro applicazione non consente di presumere automaticamente che tutte le operazioni del consorzio siano state realizzate per conto delle consorziate o debbano essere ribaltate su di esse.

  • Costituzione, art. 53

    Richiamato quale principio di capacità contributiva nell'ambito della censura sull'abuso del diritto, ma non sufficiente, da solo, a dimostrare l'esistenza di ricavi non fatturati.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 12190, n. 12191 e n. 12192 del 14 giugno 2016

    La causa consortile non è ostativa allo svolgimento, da parte della società consortile, di una distinta attività commerciale con scopo di lucro.

    Lo scopo mutualistico e l'attività lucrativa possono coesistere. È necessario esaminare concretamente statuto, regolamento, modalità di assegnazione ed esecuzione delle commesse per stabilire se ricavi e costi debbano essere ribaltati sulle consorziate.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 12190 del 2016

    Nel caso di differenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo committente e quanto alla prima fatturato dal consorziato, nel rispetto dei principi certezza, effettività, inerenza e competenza, costituisce onere del consorziato fornire la prova che tale differenza non sia costituita da ricavi, o che la stessa corrisponda a provvigioni o servizi resi dal consorzio al terzo.

    La differenza tra fatture non determina automaticamente un'omissione imponibile: l'Amministrazione deve prima qualificare concretamente il rapporto e individuare elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti. L'onere probatorio della consorziata può sorgere solo dopo tale dimostrazione.

Massime di principio

  • La natura consortile o mutualistica non comporta automaticamente il ribaltamento per trasparenza di tutti i ricavi e costi sulle consorziate.
  • Occorre distinguere tra commesse eseguite autonomamente dal consorzio e attività svolte in funzione mutualistica o con servizi complementari a favore delle consorziate.
  • La differenza tra quanto fatturato dal consorzio al cliente e quanto fatturato dalla consorziata non prova da sola l'esistenza di ricavi occultati o di operazioni da autofatturare.
  • L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, l'effettivo ribaltamento occulto di costi o ricavi e non può fondarsi su mere considerazioni astratte sulla struttura consortile.
  • L'abuso del diritto richiede la prova di un indebito risparmio fiscale e non coincide con il semplice svolgimento di attività commerciale da parte del consorzio.
  • Per valutare gli obblighi IVA è decisivo esaminare concretamente statuto, regolamento consortile, contratti, modalità di assegnazione delle commesse, fatture e attività effettivamente svolte.

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