Sentenza del 24/02/2017 n. 4776 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava alla società l'omessa fatturazione IVA, l'omessa regolarizzazione e la dichiarazione infedele per l'anno 2001. Secondo l'Ufficio, nei rapporti con il Consorzio Manital, la società avrebbe dovuto contabilizzare e fatturare ulteriori ricavi derivanti dalle commesse eseguite per il consorzio. La differenza tra quanto fatturato dal consorzio al committente e quanto fatturato dalla consorziata sarebbe stata indebitamente compensata con il contributo consortile, determinando un occulto ribaltamento di ricavi e costi. In Cassazione l'Agenzia sosteneva inoltre che tali maggiori operazioni potessero essere accertate induttivamente mediante presunzioni e che il consorzio fosse tenuto a ribaltare integralmente costi, ricavi e utili sulle consorziate, con conseguenti obblighi di fatturazione e autofatturazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della società e la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte aveva confermato tale decisione, ritenendo regolari i rapporti contabili tra T. S.r.l. e il consorzio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate per inammissibilità dei motivi. Ha escluso che la natura consortile imponesse automaticamente l'imputazione per trasparenza di tutti i ricavi e costi alle consorziate, chiarendo che occorre distinguere tra attività commerciale autonoma del consorzio e attività svolta in esecuzione del patto mutualistico. Nel caso concreto, la CTR aveva accertato in fatto che il consorzio operava anche come soggetto imprenditoriale autonomo e che non era stata dimostrata alcuna operazione non fatturata dalla società. L'Agenzia non aveva adeguatamente censurato tali accertamenti né provato un abuso del diritto. Le spese di tutti i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 47 del 1997, artt. 5, comma 4, e 6, commi 1 e 8
Disposizioni poste a fondamento delle contestazioni relative a omessa fatturazione IVA, omessa regolarizzazione e dichiarazione infedele.
D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 41-bis e 37-bis
L'art. 41-bis riguarda l'accertamento parziale; l'art. 37-bis è stato richiamato in relazione al possibile abuso del diritto, che tuttavia non può essere desunto dalla sola esistenza di un'attività commerciale del consorzio e richiede la prova di un indebito vantaggio fiscale.
D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 3, 6, 13, 21, 54 e 55
Le norme disciplinano, tra l'altro, rilevanza IVA delle prestazioni, momento di effettuazione, base imponibile, obblighi di fatturazione e accertamento dell'imposta. La Cassazione ha escluso che l'obbligo di fatturare ulteriori operazioni possa essere affermato senza provare l'effettivo trasferimento di costi o ricavi alla consorziata.
Codice civile, artt. 1705, 1706, 1709, 1713, 1719, 1720, 2602, 2615-ter e 1241
Le disposizioni riguardano mandato, rapporti consortili e compensazione. La loro applicazione non consente di presumere automaticamente che tutte le operazioni del consorzio siano state realizzate per conto delle consorziate o debbano essere ribaltate su di esse.
Costituzione, art. 53
Richiamato quale principio di capacità contributiva nell'ambito della censura sull'abuso del diritto, ma non sufficiente, da solo, a dimostrare l'esistenza di ricavi non fatturati.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 12190, n. 12191 e n. 12192 del 14 giugno 2016
La causa consortile non è ostativa allo svolgimento, da parte della società consortile, di una distinta attività commerciale con scopo di lucro.
Lo scopo mutualistico e l'attività lucrativa possono coesistere. È necessario esaminare concretamente statuto, regolamento, modalità di assegnazione ed esecuzione delle commesse per stabilire se ricavi e costi debbano essere ribaltati sulle consorziate.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 12190 del 2016
Nel caso di differenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo committente e quanto alla prima fatturato dal consorziato, nel rispetto dei principi certezza, effettività, inerenza e competenza, costituisce onere del consorziato fornire la prova che tale differenza non sia costituita da ricavi, o che la stessa corrisponda a provvigioni o servizi resi dal consorzio al terzo.
La differenza tra fatture non determina automaticamente un'omissione imponibile: l'Amministrazione deve prima qualificare concretamente il rapporto e individuare elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti. L'onere probatorio della consorziata può sorgere solo dopo tale dimostrazione.
Massime di principio
- La natura consortile o mutualistica non comporta automaticamente il ribaltamento per trasparenza di tutti i ricavi e costi sulle consorziate.
- Occorre distinguere tra commesse eseguite autonomamente dal consorzio e attività svolte in funzione mutualistica o con servizi complementari a favore delle consorziate.
- La differenza tra quanto fatturato dal consorzio al cliente e quanto fatturato dalla consorziata non prova da sola l'esistenza di ricavi occultati o di operazioni da autofatturare.
- L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, l'effettivo ribaltamento occulto di costi o ricavi e non può fondarsi su mere considerazioni astratte sulla struttura consortile.
- L'abuso del diritto richiede la prova di un indebito risparmio fiscale e non coincide con il semplice svolgimento di attività commerciale da parte del consorzio.
- Per valutare gli obblighi IVA è decisivo esaminare concretamente statuto, regolamento consortile, contratti, modalità di assegnazione delle commesse, fatture e attività effettivamente svolte.
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