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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19962/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva violazione di legge per mancata corrispondenza tra i fatti contestati nel capo di imputazione e quelli ritenuti dimostrati in sentenza: nel capo di imputazione erano riportate frasi minacciose quali «devi morire, sei un ladro... in un modo o nell'altro la pagherai», mentre i giudici di merito avevano ritenuto provate frasi diverse («la pagherai con il sangue», «dove hai i piedi ti faccio arrivare la testa»). In secondo luogo il ricorrente lamentava la difformità tra le dichiarazioni rese dalla persona offesa in dibattimento e quelle rese al momento della querela.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura: la frase ritenuta dai giudici di merito è sostanzialmente equivalente a quella contenuta nell'imputazione e non sussiste una trasformazione radicale del fatto tale da arrecare pregiudizio alla difesa; tempo e luogo non risultano difformi e l'imputato ha potuto difendersi sull'oggetto dell'imputazione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura inammissibile in quanto si tratta di doglianze sulla motivazione del giudice di merito e il ricorso per le sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace è limitato, ai sensi della disciplina introdotta, ai motivi previsti dall'art. 606 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende; nulla è stato liquidato alla parte civile in ragione del mancato rispetto dei termini per il deposito della memoria.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Riferimento alla disciplina sul "mutamento del fatto": occorre una trasformazione radicale degli elementi essenziali della fattispecie concreta perché si configuri una violazione dei diritti di difesa. Nel caso la Corte ha ritenuto assente tale mutamento.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Collegato alla disciplina sul mutamento del fatto e sui limiti dell'oggetto dell'imputazione; utilizzato per valutare se vi sia incertezza sull'oggetto dell'accusa.

  • art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita i motivi del ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace: la Corte ha richiamato tale restrizione per escludere l'ammissibilità di doglianze di merito sulla motivazione.

  • art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274

    Norma richiamata insieme all'art. 606 c.p.p. per precisare i limiti del ricorso avverso le sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della somma a favore della cassa delle ammende.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con modificazioni in legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norme emergenziali che disciplinano, tra l'altro, il rito cartolare e i termini per il deposito delle memorie nella fase di trattazione non in udienza: la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile dovuta al deposito tardivo della memoria.

Massime di principio

  • Una variazione nella formulazione verbale riportata in sentenza rispetto a quella del capo di imputazione non determina automaticamente un "mutamento del fatto": occorre valutare se vi sia stata una trasformazione radicale degli elementi essenziali tale da arrecare un concreto pregiudizio alla difesa.
  • Se il fatto storico e le circostanze essenziali (tempo, luogo, oggetto della minaccia) restano le stesse, differenze nella formulazione letterale delle espressioni minacciose sono spesso considerate equivalenti e non pregiudicano l'imputato.
  • Le doglianze sulla valutazione della attendibilità delle dichiarazioni e sulla motivazione dei giudici di merito possono risultare inammissibili in Cassazione quando il ricorso è soggetto alle limitazioni previste per le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace (art. 606 c.p.p. e norme collegate).
  • La parte che impugna deve porre attenzione ai termini e ai motivi ammessi per il ricorso in Cassazione; molte censure di merito possono essere escluse dalla Corte per limiti normativi procedurali.
  • La declaratoria di inammissibilità può comportare condanne alle spese e a sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende), oltre alla mancata liquidazione delle spese della parte civile quando la sua attività davanti alla Corte si è limitata a un deposito tardivo di memoria.

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