Cassazione Penale, Sentenza n. 19962/2024 del 20/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge per mancata corrispondenza tra i fatti contestati nel capo di imputazione e quelli ritenuti dimostrati in sentenza: nel capo di imputazione erano riportate frasi minacciose quali «devi morire, sei un ladro... in un modo o nell'altro la pagherai», mentre i giudici di merito avevano ritenuto provate frasi diverse («la pagherai con il sangue», «dove hai i piedi ti faccio arrivare la testa»). In secondo luogo il ricorrente lamentava la difformità tra le dichiarazioni rese dalla persona offesa in dibattimento e quelle rese al momento della querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura: la frase ritenuta dai giudici di merito è sostanzialmente equivalente a quella contenuta nell'imputazione e non sussiste una trasformazione radicale del fatto tale da arrecare pregiudizio alla difesa; tempo e luogo non risultano difformi e l'imputato ha potuto difendersi sull'oggetto dell'imputazione. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la censura inammissibile in quanto si tratta di doglianze sulla motivazione del giudice di merito e il ricorso per le sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace è limitato, ai sensi della disciplina introdotta, ai motivi previsti dall'art. 606 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende; nulla è stato liquidato alla parte civile in ragione del mancato rispetto dei termini per il deposito della memoria.
Norme richiamate
art. 521 cod. proc. pen.
Riferimento alla disciplina sul "mutamento del fatto": occorre una trasformazione radicale degli elementi essenziali della fattispecie concreta perché si configuri una violazione dei diritti di difesa. Nel caso la Corte ha ritenuto assente tale mutamento.
art. 522 cod. proc. pen.
Collegato alla disciplina sul mutamento del fatto e sui limiti dell'oggetto dell'imputazione; utilizzato per valutare se vi sia incertezza sull'oggetto dell'accusa.
art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi del ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace: la Corte ha richiamato tale restrizione per escludere l'ammissibilità di doglianze di merito sulla motivazione.
art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Norma richiamata insieme all'art. 606 c.p.p. per precisare i limiti del ricorso avverso le sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e della somma a favore della cassa delle ammende.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. con modificazioni in legge 18 dicembre 2020, n. 176)
Norme emergenziali che disciplinano, tra l'altro, il rito cartolare e i termini per il deposito delle memorie nella fase di trattazione non in udienza: la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile dovuta al deposito tardivo della memoria.
Massime di principio
- Una variazione nella formulazione verbale riportata in sentenza rispetto a quella del capo di imputazione non determina automaticamente un "mutamento del fatto": occorre valutare se vi sia stata una trasformazione radicale degli elementi essenziali tale da arrecare un concreto pregiudizio alla difesa.
- Se il fatto storico e le circostanze essenziali (tempo, luogo, oggetto della minaccia) restano le stesse, differenze nella formulazione letterale delle espressioni minacciose sono spesso considerate equivalenti e non pregiudicano l'imputato.
- Le doglianze sulla valutazione della attendibilità delle dichiarazioni e sulla motivazione dei giudici di merito possono risultare inammissibili in Cassazione quando il ricorso è soggetto alle limitazioni previste per le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace (art. 606 c.p.p. e norme collegate).
- La parte che impugna deve porre attenzione ai termini e ai motivi ammessi per il ricorso in Cassazione; molte censure di merito possono essere escluse dalla Corte per limiti normativi procedurali.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanne alle spese e a sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende), oltre alla mancata liquidazione delle spese della parte civile quando la sua attività davanti alla Corte si è limitata a un deposito tardivo di memoria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19750/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19751/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19755/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19756/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19757/2024 del 20/05/2024
- Sentenza penale · 20 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 19759/2024 del 20/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →