Cassazione Penale, Sentenza n. 30030/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240-bis c.p., concernente il 98% delle quote della società L.P.Rent s.r.l.s., sostenendo che il Tribunale avesse ritenuto l'intestazione fittizia delle quote a favore del padre (Aquino Francesco) basandosi su mera presunzione derivante dal rapporto parentale e dalla supposta incapacità patrimoniale del ricorrente. Denunciava che non era stata valutata l'esistenza di un finanziamento ottenuto da Aquino Luigi per avviare l'attività e i guadagni leciti da essa derivati, e che il Tribunale avesse confuso e sovrapposto il profilo dell'intestazione fittizia con quello della sproporzione reddituale, adottando un ragionamento circolare senza spiegare perché le circostanze indicherebbero la proprietà reale del padre piuttosto che del ricorrente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che la motivazione del Tribunale con riguardo all'intestazione fittizia era "meramente apparente" poiché ha sovrapposto erroneamente la verifica dell'intestazione fittizia con quella della sproporzione reddituale, invertendo l'ordine logico delle valutazioni e adottando un ragionamento circolare. La Corte ha ricordato che, nei confronti di terzi estranei ai reati di cui all'art. 240-bis, grava sull'accusa l'onere di dimostrare, con elementi di gravità, precisione e concordanza, la discordanza tra intestazione formale e disponibilità effettiva; la sola sproporzione reddituale non è sufficiente. Ha altresì rilevato che il Tribunale non ha adeguatamente valutato l'adeguatezza del finanziamento ottenuto dal ricorrente. Per questi motivi la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale per nuovo giudizio, il quale dovrà esaminare separatamente e motivare correttamente l'eventuale intestazione fittizia e solo dopo valutare la sproporzione reddituale.
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen.
Regola la confisca per sproporzione; la Corte precisa che la presunzione di sproporzione (tra valore dei beni e reddito dichiarato) opera principalmente nei confronti dell'imputato, mentre nei confronti del terzo estraneo è necessario che l'accusa provi, con elementi di gravità, precisione e concordanza, la discordanza tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene per ritenere l'intestazione fittizia.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione contro le ordinanze ex art. 324 c.p.p.: è consentito soltanto per violazione di legge; la Corte ricorda però che vizi della motivazione possono costituire violazione di legge quando la motivazione è assente o meramente apparente.
art. 324 cod. proc. pen.
Norma richiamata come riferimento alle ordinanze impugnate in Cassazione; il ricorso è stato proposto contro l'ordinanza emessa ai sensi di tale disposizione.
art. 416-bis cod. pen.
Norma riferita ai reati 'spia' commessi dall'autore principale (Aquino Francesco) che hanno inciso sulla valutazione del contesto fattuale; rimane però necessario distinguere la responsabilità/coinvolgimento del terzo nella intestazione fittizia.
art. 628 cod. pen.
Altro reato menzionato relativo alla condotta del padre latitante; presente nel quadro fattuale ma non sufficiente, di per sé, a dimostrare l'intestazione fittizia delle quote del terzo.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra intestazione fittizia (disponibilità reale diversa dall'intestazione formale) e mera sproporzione reddituale: sono accertamenti distinti e sequenziali.
- Quando la confisca è chiesta nei confronti di un terzo estraneo, l'accusa deve fornire elementi indiziari concreti che si caratterizzino per gravità, precisione e concordanza per dimostrare l'intestazione fittizia; la sola discrepanza tra redditi dichiarati e valore dei beni non basta.
- Il giudice deve motivare esplicitamente le ragioni per ritenere l'intestazione fittizia, indicando fatti concreti che giustifichino la conclusione e non limitandosi a deduzioni basate su rapporti familiari o su presunzioni generiche.
- In presenza di elementi a favore del terzo (es. finanziamento ricevuto, creazione di redditi leciti e documentati), il Tribunale deve valutare tale documentazione prima di dedurre l'intestazione fittizia.
- In Cassazione il sindacato sul vizio di motivazione è limitato: per essere rilevante deve trattarsi di motivazione assente o meramente apparente (vizi radicali che rendano incomprensibile l'itinerario logico-giuridico).
- In fase di indagine e giudizio cautelare evitare ragionamenti circolari (es.: dedurre intestazione fittizia dalla sola sproporzione e poi usare l'intestazione fittizia per giustificare l'accertamento della sproporzione).
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