Cassazione Civile, Ordinanza n. 20137/2021 del 15/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato alla società un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2003, con irrogazione di sanzioni per violazioni in materia IVA intracomunitaria. Il giudice tributario di merito aveva annullato l'atto ritenendo intervenuta la decadenza dell'Ufficio, per asserita illegittimità del raddoppio dei termini di accertamento. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato la violazione dell'art. 57, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 37 del d.l. n. 223/2006, sostenendo che il raddoppio dei termini operasse anche per periodi d'imposta anteriori e che, ratione temporis, bastasse la sussistenza di fatti integranti l'obbligo di denuncia penale, senza necessità dell'effettivo esercizio dell'azione penale o dell'accertamento del reato.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto corretta l'applicazione del raddoppio dei termini di accertamento in materia IVA, affermando che, nel regime applicabile al caso, esso opera automaticamente al ricorrere di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettiva instaurazione del procedimento penale o dall'accertamento del reato. Ha inoltre osservato che il controllo del giudice tributario può riguardare solo la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia e l'eventuale uso pretestuoso dello strumento, ma nel caso concreto la società non aveva dedotto tempestivamente la pretestuosità della denuncia. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione per il riesame dell'appello e delle eventuali difese residue della contribuente, nonché per le spese.
Norme richiamate
art. 57, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Consente il raddoppio dei termini di accertamento IVA in presenza dei presupposti previsti dalla legge; nel regime anteriore alle modifiche del 2015 opera automaticamente al ricorrere di fatti che impongono la denuncia penale, senza discrezionalità dell'Ufficio.
art. 37 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223
Il raddoppio dei termini si applica ai periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, siano ancora pendenti i termini ordinari di accertamento.
art. 331 c.p.p.
L'obbligo di denuncia penale sorge in presenza di fatti che facciano emergere reati perseguibili d'ufficio; la sua ricorrenza è il presupposto astratto del raddoppio dei termini.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
art. 378 c.p.c.
Non consente di introdurre nuove questioni di fatto non prospettate nei precedenti atti difensivi.
art. 346 c.p.c.
Richiamato per il riesame in rinvio delle eventuali domande o eccezioni non riproposte dall'appellato.
d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128
Richiamato solo per distinguere il regime normativo successivo rispetto a quello applicabile ratione temporis.
L. 31 dicembre 2015, n. 208
Richiamata solo in relazione alle modifiche normative successive al caso.
Massime di principio
- Nel regime anteriore alle modifiche del 2015, il raddoppio dei termini di accertamento in materia IVA opera quando sussistono fatti che integrano l'obbligo di denuncia penale, senza che sia necessario l'effettivo avvio dell'azione penale o l'accertamento del reato.
- Il giudice tributario, quando sia dedotta la questione, può verificare ex post la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia e l'eventuale uso pretestuoso del raddoppio, ma non deve accertare nel merito la commissione del reato.
- La pretestuosità della denuncia, per poter essere scrutinata, deve essere tempestivamente dedotta e specificamente allegata dalla parte interessata; non può essere introdotta per la prima volta con memoria successiva, in violazione delle regole sul thema decidendum e sull'autosufficienza del ricorso o della difesa.
- L'accertamento tributario effettuato oltre il termine ordinario non è di per sé illegittimo se ricorrono i presupposti legali del raddoppio dei termini, che è istituto automatico e non discrezionale.
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