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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04097/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile, in concorso con altri, del reato di cui all'art. 642 c.p. La vicenda, per come emerge dal testo, riguarda una falsa dichiarazione resa in relazione alle modalità di un sinistro denunciato a una compagnia assicurativa, ritenuta dalla corte territoriale un contributo consapevole alla realizzazione della condotta criminosa. Il ricorso articolava due motivi: con il primo si denunciava violazione di legge in ordine all'art. 642 c.p., sostanzialmente riproponendo censure già esaminate e disattese in appello, senza un reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata; con il secondo si lamentava vizio di motivazione per il mancato esame di un elemento di prova richiamato nei motivi aggiunti, sostenendo che la Corte d'appello non ne avesse tenuto conto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse generico e meramente reiterativo delle doglianze già respinte in appello, privo di specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto integrato il concorso nel reato ex art. 642 c.p. tramite la falsa dichiarazione consapevolmente resa sulle modalità del sinistro. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che l'omesso esame di un motivo di appello non comporta di per sé annullamento se la censura, anche ove esaminata, non sarebbe stata in astratto idonea a ottenere accoglimento; inoltre ha rilevato che la Corte territoriale aveva comunque valutato i profili di responsabilità dell'imputato in modo sufficiente a superare le deduzioni difensive. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 642 c.p.

    La falsa dichiarazione consapevole sulle modalità del sinistro denunciato all'assicurazione è stata ritenuta idoneo contributo concorsuale alla realizzazione del reato contestato.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e non meramente ripetitive di quelle già dedotte e disattese in appello; in difetto, i motivi risultano solo apparenti.

  • art. 591 c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi conduce all'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riproporre pedissequamente censure già formulate in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata.
  • La falsa dichiarazione consapevole resa per sostenere una versione non veritiera di un sinistro assicurativo può integrare un contributo concorsuale al reato di frode assicurativa o alla fattispecie contestata, quando sia causalmente e consapevolmente funzionale alla condotta criminosa.
  • Il mancato esame di un motivo di appello non determina automaticamente l'annullamento della sentenza se la doglianza, anche ove esaminata, non sarebbe stata ragionevolmente idonea a incidere sull'esito decisorio.
  • La motivazione della sentenza d'appello è sufficiente quando, pur non affrontando analiticamente ogni deduzione difensiva, consenta di comprendere le ragioni poste a base della conferma della responsabilità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma prevista a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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