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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46396/2023 del 16/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso affidato a due motivi: 1) vizio della motivazione e violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello omesso lo scrutinio delle specifiche censure sollevate in appello riguardanti l'insussistenza dei reati contestati (in particolare la rilevanza solo del reato di percosse e la mancata verifica degli elementi oggettivi e soggettivi della violenza privata); 2) omessa esplicitazione delle ragioni che hanno portato a non riconoscere la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, nonostante fosse stata dettagliatamente dedotta in appello.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato. Ha richiamato la vicenda della c.d. "doppia conforme" (motivazioni integrate di primo e secondo grado) e ritenuto che, letto congiuntamente il materiale motivazionale, non vi è omissione di esame di temi probatori decisivi né travisamento della prova. La sentenza conferma la responsabilità della ricorrente per percosse e violenza privata: i fatti (schiaffo che fa perdere gli occhiali alla persona offesa, successivo inseguimento fino all'auto, percosse attraverso il finestrino, tenuta dello sportello con la gamba, trascinamento per i capelli e tentativo di costringere la persona a scendere) sono ritenuti sequence di condotte autonome giustificanti entrambe le imputazioni. La Corte ha inoltre ritenuto non applicabile la causa di esclusione per particolare tenuità, valorizzando l'intensità del dolo e le conseguenze dannose. Per legge (art. 616 c.p.p.) la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende, per colpa nel proporre il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    La Corte rammenta l'obbligo motivazionale e il dovere di affrontare le specifiche censure; tuttavia, ove sussista la "doppia conforme", la valutazione congiunta delle motivazioni di primo e secondo grado può considerarsi esaustiva se le questioni probatorie decisive sono state affrontate.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limita l'ambito della censura in Cassazione sui vizi di motivazione; nella prassi di "doppia conforme" la Cassazione ammette il rilievo solo per omissione di esame di temi probatori decisivi o per manifesto travisamento della prova in entrambi i gradi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Dispone le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna al pagamento delle spese processuali e la possibilità di irrogare ammenda a favore della Cassa delle Ammende.

  • Corte Costituzionale, n. 186 del 7-13 giugno 2000

    Ammette l'applicazione dell'ammenda quando l'inammissibilità è determinata da profili di colpa emergenti dal contenuto del ricorso.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla "doppia conforme" (es. Sez. 2, n. 11220/1997; Sez. 2, n. 37295/2019; Sez. 5, n. 1927/2017; Sez. 2, n. 5336/2018)

    Concetto e limiti della "doppia conforme": le motivazioni di primo e secondo grado si integrano e, quindi, la Cassazione può censurare la motivazione solo nei ristretti casi di omissione dell'esame di temi probatori decisivi o di manifesto travisamento della prova.

Massime di principio

  • Se le motivazioni di primo e secondo grado sono conformi (c.d. "doppia conforme"), la Corte di Cassazione limita il sindacato ai casi in cui sia dimostrabile l'omissione dell'esame di prove decisive o il manifesto travisamento della prova in entrambi i gradi.
  • Un motivo di ricorso per carenza motivazionale è difficilmente ammissibile se le corti di merito, lette congiuntamente, hanno affrontato e risolto le questioni probatorie sollevate; il ricorrente deve indicare con precisione quali elementi probatori non siano stati valutati o siano stati travisati.
  • Per ottenere il riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità è necessario dimostrare fatti oggettivi che rendano evidente l'esiguità del fatto e la scarsa offensività della condotta; argomentazioni astratte o generiche sono insufficienti davanti alla Cassazione quando i giudici di merito hanno valutato la gravità e il dolo.
  • Proporre ricorsi manifestamente infondati o non sufficientemente motivati in Cassazione può comportare la condanna al pagamento delle spese processuali e l'applicazione di ammende a favore della Cassa delle Ammende, specialmente se emergono profili di colpa nella presentazione del ricorso.
  • Nelle impugnazioni penali, la difesa deve documentare e dettagliare le censure probatorie: non basta sollevare rilievi generici sulla motivazione; occorre indicare quali elementi di prova sono stati trascurati e perché la loro valutazione avrebbe dovuto portare a diversa decisione.

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