Sentenza del 16/01/2025 n. 31 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Istanza di rimborso ai sensi dell'art.2, comma 1, D.L. 201/2011 convertito L.214/2012 per gli anni 2007-2011 (anche per società partecipanti al consolidato) per IRES indebitamente versata non avendo dedotto dalla base imponibile la quota IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato; contestazione del mancato riconoscimento di somme versate da partecipanti al consolidato, dell'esclusione di costi contabilizzati in voci diverse, della decurtazione della deduzione forfettaria 10% ex D.L.185/2008, nonché del calcolo degli interessi (contestazione dell'applicazione dell'art.44-bis invece dell'art.44 DPR 602/73 e della determinazione dei dies a quo e ad quem per gli interessi). La società chiedeva il riconoscimento del maggior rimborso in linea capitale e dei maggiori interessi di legge.
La decisione
La Corte d'appello tributaria ha ritenuto il ricorso tempestivo (il diniego parziale è divenuto esplicito con l'erogazione dei rimborsi e con la successiva comunicazione dettagliata del Centro Operativo). Disposta CTU per verifiche contabili, che ha confermato nel merito le istanze ad eccezione di un importo marginale di € 2.518 relativo alla società I. per mancanza di documentazione. Sull'importo richiesto complessivo è stata determinata la residua somma a rimborso in linea capitale pari a € 2.182.891,00 e sono stati riconosciuti gli interessi calcolati secondo l'art.44 DPR 602/73 (semestri interi, escluso il primo, dal secondo semestre successivo al versamento fino alla data dell'ordinativo di pagamento, con computo retroattivo ove necessario). Spese di giudizio compensate fra le parti; spese CTU liquidate separatamente.
Norme richiamate
D.L. 201/2011 convertito L.214/2012
fonte normativa della richiesta di rimborso IRES per la quota IRAP deducibile relativa alle spese per il personale; è titolo su cui si basa la pretesa della ricorrente
D.Lgs. 546/1992
disciplina dei termini e degli atti impugnabili: la giurisprudenza richiede che il diniego parziale sia esplicito per far decorrere i termini di impugnazione; nel caso concreto il termine è stato ritenuto decorrere dall'atto o dall'evento che ha reso esplicite le ragioni del diniego (erogazione e successiva comunicazione dettagliata)
DPR 602/1973
art.44, art.44-bis, art.38, comma 5, art.28-ter
art.44 applicato per il calcolo degli interessi sui rimborsi di imposte dirette (maturazione per semestri interi, escluso il primo, dal secondo semestre successivo al versamento fino alla data dell'ordinativo di pagamento); art.44-bis e art.42-bis rilevanti solo per rimborsi d'ufficio tramite procedura automatizzata (non applicabili al caso concreto); art.28-ter citato in relazione alla proposta di compensazione da parte dell'agente della riscossione
D.L. 185/2008
deduzione forfettaria 10%
la deduzione forfettaria invocata è stata oggetto di contestazione circa la sua applicazione nella determinazione della quota deducibile ai fini IRES
Giurisprudenza di legittimità
Cass. sentenze richiamate (es. n.8195/2015, n.15246/2012, n.11262/2023 e altri)
consolidato orientamento secondo cui il diniego parziale di rimborso vale come provvedimento impugnabile e che gli interessi di cui all'art.44 maturano per semestri interi dal secondo semestre successivo al versamento; inoltre interpretazioni sulla retroattività del calcolo degli interessi per reintegrare la perdita patrimoniale del contribuente
Sentenza Sezioni Unite Corte di Cassazione
principi sull'attività del consulente tecnico d'ufficio: il CTU, nei limiti dell'incarico e nel rispetto del contraddittorio, può acquisire documenti anche oltre quelli prodotti dalle parti per rispondere ai quesiti del giudice
Massime di principio
- Il diniego parziale di un'istanza di rimborso diventa impugnabile quando le ragioni della parzialità risultano esplicitate al contribuente: ciò può avvenire con l'effettiva erogazione parziale del rimborso o con una comunicazione ufficiale dell'Ufficio che dettagli importi e motivazioni. Prima di tale evento il termine per impugnare non decorre.
- Per i rimborsi di imposte dirette non automatizzati va applicato l'art.44 DPR 602/73 per il calcolo degli interessi: si conteggiano semestri interi, escluso il primo, a partire dal secondo semestre successivo alla data di versamento fino alla data dell'ordinativo di pagamento; la disciplina di art.44-bis è riservata ai rimborsi d'ufficio automatici (art.42-bis).
- Il dies ad quem per il calcolo degli interessi è la data di emissione dell'ordinativo di pagamento; il dies a quo è il secondo semestre successivo alla data del versamento, con possibile computo retroattivo per reintegrare la perdita patrimoniale subita dal contribuente.
- La CTU può, nel rispetto del contraddittorio e dei limiti dell'incarico, acquisire documenti integrativi oltre quelli prodotti dalle parti: tali acquisizioni sono ammissibili per rispondere ai quesiti tecnici affidati dal giudice e non possono essere automaticamente invalidate con eccezioni procedurali generiche.
- In caso di soccombenza reciproca e necessità di acquisizione documentale anche successiva, il giudice può disporre la compensazione integrale delle spese tra le parti; le spese per consulenze tecniche possono essere liquidate separatamente.
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