Sentenza del 16/01/2025 n. 18 - Corte di Giustizia UE
Libera circolazione delle persone - Borse di studio - Programma Erasmus - Genitore contribuente con figlio a carico - Limiti alla deduzione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Disputa fiscale sulla rilevanza, ai fini del diritto a una maggiorazione della deduzione personale per figli a carico prevista dalla ZPD (legge croata sull'imposta sul reddito), di un aiuto alla mobilità per studi (borsa Erasmus+) percepito dal figlio a carico. L'amministrazione tributaria ha considerato tale aiuto nel calcolo dei redditi del figlio, superando la soglia prevista e facendo perdere al genitore il diritto alla maggiorazione della deduzione per il figlio a carico.
La decisione
La Corte di giustizia ha ritenuto che la presa in considerazione dell'aiuto Erasmus+ ai fini della determinazione dell'importo della deduzione personale per il genitore, con conseguente perdita della maggiorazione, costituisce una restrizione alla libertà di circolazione e di soggiorno (art. 21 TFUE) e ostacola gli obiettivi di mobilità studenti richiamati dall'art. 165 TFUE. Tale restrizione non è giustificata nella fattispecie perché gli aiuti Erasmus+ mirano a coprire i costi supplementari della mobilità e, di norma, non riducono gli oneri dei genitori né aumentano la loro capacità contributiva; dunque il trattamento fiscale nazionale non è idoneo né proporzionato a perseguire l'obiettivo dichiarato di valutare la capacità contributiva reale dei genitori. La Corte pertanto dichiara che gli artt. 20 e 21 TFUE, letti alla luce dell'art. 165(2), ostano a una normativa nazionale che tenga conto di tali aiuti per ridurre la deduzione per figli a carico.
Norme richiamate
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), articolo 20
Conferisce lo status di cittadino dell'Unione; rilevanza nel riconoscimento dei diritti connessi alla libera circolazione.
TFUE, articolo 21
Diritto di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri; la Corte rileva che una normativa nazionale che penalizza il genitore di uno studente che ha esercitato tale diritto può costituire una restrizione vietata.
TFUE, articolo 165, paragrafo 2 (secondo trattino)
Richiama l'obiettivo di promuovere la mobilità degli studenti; utilizzato per interpretare in modo rafforzato la protezione della mobilità nell'ambito Erasmus+.
Regolamento (UE) n. 1288/2013 (Erasmus+), considerando 40 e articolo 18(7)
Considerando 40: invito agli Stati membri ad esentare le sovvenzioni per la mobilità da imposte e oneri sociali; Art.18(7): criteri di ripartizione dei fondi tenendo conto del costo della vita
Le borse Erasmus+ sono concepite per coprire i costi supplementari della mobilità e il regolamento incoraggia l'esenzione fiscale, non imponendo obblighi vincolanti ma fornendo chiari elementi interpretativi sui fini e sulla finalità delle borse.
Regolamento (CE) n. 883/2004, articolo 1 lett. z) e articolo 67
Definizione di "prestazione familiare"; art.67 diritto alle prestazioni familiari per familiari residenti in altro Stato membro
La Corte ha ritenuto che la deduzione fiscale nazionale non costituisce una "prestazione familiare" ai sensi del regolamento, quindi l'art.67 non è applicabile al caso.
Zakon o porezu na dohodak (ZPD) - legge croata sull'imposta sul reddito (art.10 punti 13,18,20; art.36; art.54)
Previsioni nazionali che esentano alcune borse e contemplano la deduzione personale e le condizioni di esclusione (soglia) per figli a carico
Normativa nazionale che considera ai fini della deduzione personale i redditi (anche non imponibili) del figlio e fissa una soglia oltre la quale la maggiorazione della deduzione non spetta; la Corte ha ritenuto che l'applicazione di tali norme al caso concreto sia incompatibile con il diritto dell'Unione perché non rispetta proporzionalità e finalità delle borse Erasmus+.
Giurisprudenza della Corte (es. sentenze Schempp, D'Hoop, De Cuyper, Rendón Marín)
Richiami a principi consolidati: la fiscalità diretta resta competenza statale ma deve rispettare libertà di circolazione; i familiari possono invocare i diritti di libera circolazione in determinate condizioni.
Massime di principio
- Le borse Erasmus+ sono concepite per coprire i costi supplementari della mobilità; normalmente non devono essere trattate come risorse che riducono l'onere di mantenimento dei genitori né come aumentative della capacità contributiva dei genitori.
- Una normativa nazionale che, direttamente o indirettamente, penalizza i genitori perché il figlio ha esercitato la libertà di circolazione per motivi di studio può costituire una restrizione alla libera circolazione ai sensi degli artt. 20-21 TFUE e richiede giustificazione oggettiva e proporzionalità.
- Per giustificare una limitazione occorre un obiettivo di interesse generale indipendente dalla cittadinanza e misure idonee e proporzionali: l'assunto di risparmio dei genitori in presenza di una borsa va valutato concretamente e non presunto automaticamente.
- Le borse europee non sono automaticamente "prestazioni familiari" ai sensi del Regolamento 883/2004; quindi non sempre si applicano disposizioni di coordinamento della sicurezza sociale relative ai benefici familiari.
- Gli Stati membri mantengono competenza in materia di fiscalità diretta, ma devono conformarsi ai principi di libertà di circolazione e agli obiettivi dell'Unione in materia di istruzione/mobilità: misure fiscali che ostacolano la partecipazione ai programmi dell'UE rischiano di essere illegittime.
- Prassi amministrative consigliate in casi simili: escludere le borse Erasmus+ dal computo ai fini delle soglie che determinano la perdita di agevolazioni per i genitori, o adottare criteri specifici e proporzionati (es. considerare solo la quota della borsa destinata a spese ordinarie e non il contributo per supplementi di mobilità), motivando obiettivamente l'esigenza fiscale.
- In contenziosi analoghi, i giudici nazionali devono verificare se la presa in considerazione della borsa sia realmente coerente e sistematica rispetto all'obiettivo di valutare la capacità contributiva dei genitori; se non lo è, la normativa sarà probabilmente incompatibile con il diritto dell'Unione.
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