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Sentenza

Sentenza del 16/01/2025 n. 37 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di tre sentenze di primo grado che avevano accolto i ricorsi della società contro avvisi di accertamento IVA per gli anni 2015-2017 (omesso assoggettamento ad IVA di servizi di stoccaggio e movimentazione di rinfuse liquide svolti in porto). L'Ufficio sosteneva che il regime di non imponibilità previsto dall'art. 9, comma 1, n. 6, DPR n. 633/1972 opera soltanto per servizi resi nell'interesse del transito internazionale (movimentazione in porto per transito) e non per servizi di deposito resi nell'esclusivo interesse del committente; la società ha contestato evidenziando che le prestazioni rese nell'ambito portuale rientrano nel novero dei servizi non imponibili ai sensi dell'art. 9 e dell'interpretazione autentica di cui all'art. 3, comma 13, D.L. n. 90/1990, nonché in base a giurisprudenza nazionale e comunitaria e a precedenti interpelli.

La decisione

Gli appelli dell'Agenzia delle Entrate sono stati respinti e confermate integralmente le decisioni di primo grado: le attività di sbarco, imbarco e stoccaggio svolte da Resistente_1 s.p.a. all'interno dell'area portuale sono dichiarate non imponibili IVA ai sensi dell'art. 9, n. 6 DPR 633/1972 (comprendendosi tra esse anche i servizi elencati nel n. 5), prescindendo dalla definitiva destinazione doganale dei beni e dall'identità del committente). La Corte ha richiamato la norma interpretativa (art. 3, comma 13, D.L. 90/1990), la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia UE e la risposta ad interpello n.95/2020. Spese compensate per la presenza di precedenti contrastanti.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 9, comma 1, n. 6 (e n. 5)

    La Corte ha interpretato l'art. 9(1)(6) nel senso che le prestazioni di servizi rese nei porti che riflettono direttamente il movimento di beni o mezzi di trasporto sono non imponibili IVA; tra tali prestazioni si comprendono anche i servizi elencati al n.5 (magazzinaggio, deposito, custodia, ecc.), e la non imponibilità opera indipendentemente dalla destinazione doganale e dall'identità del committente.

  • D.L. n. 90/1990, art. 3, comma 13 (norma di interpretazione autentica)

    "...tra i servizi prestati nei porti...riflettenti direttamente...il movimento di beni o mezzi di trasporto...si intendono compresi...purchè resi nell'ambito dei luoghi sopra qualificati, i servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto e quelli di cui al n. 5) dello stesso articolo 9 del d.P.R. n. 633/1972 prescindendo dalla definitiva destinazione doganale dei beni"

    La norma interpreta in senso estensivo l'art. 9, stabilendo che i servizi elencati (anche deposito/magazzinaggio) resi nell'ambito portuale sono non imponibili senza che rilevi la destinazione doganale definitiva.

  • Cassazione, sentenza n. 9525/2022

    La Suprema Corte ha confermato che il requisito rilevante è l'oggettiva natura e lo scopo della prestazione (funzionalità rispetto al movimento/gestione dei mezzi e delle merci) e che il regime non imponibile si applica indipendentemente dalla soggettività del committente e talvolta anche se il locus non è strettamente rispettato, purché esista diretta strumentalità.

  • Corte di Giustizia UE, causa C-33/16 (sent. 4 maggio 2017) e giurisprudenza comunitaria richiamata

    Richiamata per supportare il principio secondo cui le prestazioni accessorie, funzionalmente collegate a servizi principali non imponibili, condividono lo stesso trattamento fiscale.

  • Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 95/2020

    L'Amministrazione aveva già chiarito che i servizi necessari al rapido spostamento delle merci nei porti possono beneficiare del regime di non imponibilità previsto dall'art. 9(1)(6), mentre acquisti di beni restano imponibili; tale chiarimento è stato ritenuto rilevante per la decisione.

Massime di principio

  • I servizi prestati nei porti, aeroporti, autoporti e scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento, la manutenzione degli impianti o il movimento di beni/mezzi di trasporto sono non imponibili IVA ai sensi dell'art. 9(1)(6), anche se i beni non hanno una destinazione doganale estera definitiva.
  • Le prestazioni elencate al n.5 (carico, scarico, stivaggio, magazzinaggio, deposito, custodia, ecc.) rese nell'ambito portuale rientrano nella non imponibilità: le prestazioni accessorie collegate funzionalmente a quelle principali sono trattate alla stregua delle principali.
  • La valutazione si fonda sulla natura oggettiva e sullo scopo della prestazione (funzionalità rispetto al movimento/gestione delle merci), non sull'identità del committente: anche se il servizio avvantaggia un singolo cliente, può restare non imponibile se funzionalmente connesso alle operazioni portuali.
  • In presenza di elementi fattuali che dimostrino che il servizio è invece autonomo e reso principalmente per esigenze logistiche o commerciali del committente, e non funzionale al movimento/gestione delle merci, sussiste il rischio che l'operazione sia imponibile: occorre una valutazione fattuale circostanziata.
  • Poiché possono sussistere precedenti giurisprudenziali contrastanti e posizioni amministrative, è consigliabile verificarne la coerenza (giurisprudenza locale, Cassazione, giurisprudenza comunitaria e interpelli) prima di assumere in via definitiva il trattamento IVA; in caso di contrasto giurisprudenziale, le spese possono essere compensate.

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