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Ordinanza

Ordinanza n. 4/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di rifiuto della conversione del permesso di soggiorno emesso dal Questore della Provincia di Isernia Cat.A12/2025/Imm. Sez. II nr. 38 del 4.8.2025, notificato in data 2.10.2025, con il quale veniva appunto denegata la conversione del permesso di soggiorno da Protezione Speciale in permesso per motivi di lavoro subordinato, e di tutti gli atti presupposti e conseguenziali.

Giustizia amministrativa202500410

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Questore di rifiuto della conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di conversione del proprio permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. La questione centrale riguarda l'interpretazione dell'art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023, convertito nella l. n. 50/2023, quanto alla disciplina transitoria applicabile alle istanze di protezione internazionale presentate prima dell'entrata in vigore del decreto-legge. L'interessato aveva presentato l'istanza di protezione internazionale il 22 dicembre 2023, anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge. Il ricorrente ha quindi contestato il rifiuto della conversione, sostenendo l'applicabilità della disciplina previgente.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto sussistente il fumus boni juris richiamando l'orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui l'art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023 pone quale unico sbarramento temporale la data di presentazione dell'istanza di protezione speciale o, secondo la ricostruzione riportata, dell'istanza di protezione internazionale, senza consentire di introdurre ulteriori condizioni ostative riferite alla data di rilascio del permesso. Il raffronto con il comma 3 conferma che il comma 2 riguarda la presentazione dell'istanza anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge, mentre il comma 3 considera l'intervenuto rilascio del permesso. Poiché l'istanza del ricorrente era anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge, la censura è stata ritenuta assistita da adeguata probabilità di fondatezza. È stato riconosciuto anche il periculum in mora, poiché l'esecuzione del diniego avrebbe potuto privare il ricorrente, alla prossima scadenza del permesso posseduto, di un titolo idoneo a legittimare la permanenza in Italia. Il TAR ha sospeso interinalmente l'efficacia del diniego e ha imposto all'Amministrazione un motivato riesame dell'istanza alla luce delle considerazioni esposte, fissando l'udienza pubblica di merito. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 2, d.l. n. 20/2023, convertito in l. n. 50/2023

    La legge ha posto come sbarramento temporale, ai fini della convertibilità del titolo, unicamente quello della data di presentazione dell’istanza di protezione speciale, e non altri, sicché il dato letterale del citato comma 2 non consente di inserire una ulteriore condizione ostativa (implicita), limitativa di un così rilevante diritto.

    La disposizione transitoria individua come unico requisito temporale la presentazione dell'istanza anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge; non è legittimo aggiungere una condizione ostativa implicita riferita alla data di rilascio del permesso.

  • art. 7, comma 3, d.l. n. 20/2023, convertito in l. n. 50/2023

    La prima norma (comma 2) considera unicamente l’avvenuta presentazione dell’istanza di protezione internazionale prima dell’entrata in vigore del decreto-legge; la seconda (comma 3) considera unicamente l’avvenuto rilascio di tale permesso per protezione.

    Il comma 3, distinto dal comma 2, riguarda il permesso per protezione internazionale già rilasciato e ne consente il rinnovo e la conversione secondo la disciplina richiamata.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare, valutata in ragione del fumus boni juris e del periculum in mora.

Massime di principio

  • Ai fini della disciplina transitoria sulla convertibilità del permesso di soggiorno per protezione speciale prevista dall'art. 7, comma 2, del d.l. n. 20/2023, convertito nella l. n. 50/2023, rileva la data di presentazione dell'istanza di protezione internazionale anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge; non può essere introdotta in via interpretativa un'ulteriore condizione ostativa collegata alla data di rilascio del permesso.
  • Il comma 2 e il comma 3 dell'art. 7 del d.l. n. 20/2023 hanno distinti presupposti temporali: il primo considera la presentazione dell'istanza di protezione internazionale, mentre il secondo considera l'intervenuto rilascio del permesso per protezione internazionale.
  • In sede cautelare, il rischio che il diniego di conversione determini, alla scadenza del titolo di soggiorno posseduto, l'assenza di un titolo idoneo a legittimare la permanenza dello straniero sul territorio nazionale integra il periculum in mora.
  • Quando il diniego di conversione del permesso di soggiorno risulti prima facie incompatibile con la disciplina transitoria applicabile, il giudice amministrativo può sospenderne l'efficacia e ordinare all'amministrazione un motivato riesame dell'istanza.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazione

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