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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51593/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Scardigno: un unico motivo volto a censurare la motivazione della Corte di appello in ordine al secondo motivo di gravame, deducendo che non fosse possibile distinguere l'entità dell'aumento in continuazione operato per i reati satelliti (capo B e C) rispetto alla pena base stabilita per il reato più grave (capo A). Leti: tre motivi di ricorso. 1) Violazione dell'art. 191 c.p.p. per aver ritenuto utilizzabile la ricognizione fotografica della parte offesa nonostante segno di riconoscimento su fotogramma e l'assenza dell'imputato in udienza. 2) Violazione degli artt. 50 e 624 c.p. sostenendo che il fatto fu commesso con il consenso/presenza del gestore (Scardigno) e quindi sussisterebbe una scriminante, almeno putativa. 3) Violazione degli artt. 43 e 624 c.p. per aver ritenuto l'elemento soggettivo del reato nonostante la buona fede dell'imputato che aveva agito su richiesta ritenuta legittima del gestore, pur sapendo che il proprietario delle slot fosse diverso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Scardigno l'inammissibilità è fondata sul carattere novativo della questione sollevata: il motivo non era stato sottoposto al giudice di appello e pertanto non poteva essere esaminato in Cassazione. Per Leti i motivi sono stati ritenuti reiterativi e aspecifici: la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia effettuato un confronto puntuale e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata; inoltre la pronuncia di merito aveva fondato la decisione su ammissioni dell'imputato e sulle immagini di videosorveglianza che smentivano la versione difensiva. La Corte ha altresì ritenuto irrilevante, ai fini dell'ammissibilità, la sopravvenuta modifica del regime di procedibilità introdotta dal d.lgs. 10/10/2022 n.150. Conseguenze: declaratoria di inammissibilità, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento, ciascuno, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Concorrente nel reato: ricondotto l'intervento congiunto degli autori nell'illecito.

  • art. 624-bis cod. pen., commi 1 e 3

    Aggravante per furto commesso mediante danneggiamento/forzatura di apparecchi (slot-machines); attribuisce le qualifiche contestate ai ricorrenti.

  • art. 625 n.2 cod. pen.

    Circostanza aggravante richiamata in relazione alla condotta ed alle modalità del furto.

  • art. 612, comma 2, cod. pen.

    Riguarda il reato per cui è stato ritenuto responsabile il solo Scardigno (violenza privata aggravata o altro fatto specifico contestato nel capo B).

  • artt. 56 e 610 cod. pen.

    Articoli richiamati per altri capi di imputazione (concorso di persone e truffa o altro reato previsto all'art.610 a seconda del testo applicato).

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Norma sulla inutilizzabilità degli atti; è stata richiamata nella censura concernente la ricognizione fotografica ma la Corte ha ritenuto la prova complessivamente sufficiente per altri elementi (ammissioni e filmati).

  • artt. 50 e 624 cod. pen.

    Art.50 (scriminanti, stato di necessità/legittima difesa o simili) e art.624 (furto): la difesa aveva invocato una scriminante/consenso del gestore, deduzione non condivisa dalla Corte per mancanza di riscontri e per le risultanze probatorie.

  • artt. 43 e 624 cod. pen.

    Art.43 relativo all'elemento soggettivo e alla buona fede/errore di fatto: la Corte ha ritenuto infondata la ricostruzione della buona fede alla luce delle dichiarazioni contraddette dalle immagini.

  • art. 606, comma 3 c.p.p.; art. 609, commi 1 e 2 c.p.p.; artt. 581 e 591 c.p.p.

    Norme di rito relative ai limiti di cognizione della Cassazione e ai requisiti formali e di specificità dei motivi di ricorso; usate per motivare l'inammissibilità per novità o per aspecificità/reiterazione.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150

    Riforma sul regime di procedibilità del reato (mutamento della procedibilità a querela); la Corte ha ritenuto che la sopravvenienza normativa non incida sull'inammissibilità già dichiarata.

Massime di principio

  • Perché un motivo sia esaminato in Cassazione deve essere stato sollevato e adeguatamente motivato già nel giudizio di appello; questioni nuove sono inammissibili.
  • Il ricorso per cassazione richiede un confronto puntuale e argomentato con le ragioni della decisione impugnata: riprodurre genericamente le stesse doglianze già esaminate dal giudice di merito o non affrontare specificamente la motivazione comporta l'inammissibilità.
  • Le valutazioni basate su elementi di fatto concreti (ammissioni dell'imputato, filmati di videosorveglianza) sono difficili da superare in Cassazione se il giudice di merito le ha ritenute congrue e coerenti.
  • Le eccezioni sull'utilizzabilità di singole prove (es. ricognizione fotografica) possono risultare irrilevanti se la responsabilità è stata accertata anche mediante altre prove autonome e decisive.
  • L'invocazione di scriminanti o di buona fede (anche putativa) richiede una specifica e fondata prospettazione probatoria; una mera asserzione senza confronto con la motivazione del giudice è insufficiente.
  • La sopravvenienza normativa che modifica la procedibilità del reato non cancella l'inammissibilità di un ricorso già improcedibile per vizi formali o procedurali.

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