Ordinanza n. 318/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, che ha respinto: - il ricorso introduttivo proposto avverso la determinazione n. M_D ATP002 REG 2022 0000040 di protocollo del 7 gennaio 2022, con la quale il Comandante dell'82° Centro C.S.A.R. – 15° Stormo dell'Aeronautica militare ha disposto, «con effetto immediato, la sospensione» del ricorrente da ogni remunerazione e «dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari ovvero di natura penale per tale solo fatto e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro» e tutti gli atti comunque presupposti, connessi o conseguenti a detto provvedimento; -i motivi aggiunti del 26 maggio 2022, proposti per l'annullamento, altresì, dell'atto dispositivo n. 29 del 1° aprile 2022, con il quale il Comandante dell'82° Centro C.S.A.R. – 15° Stormo dell'Aeronautica militare ha disposto a carico del ricorrente la sospensione «dal diritto di svolgere l'attività lavorativa dal 08/01/2022 al 24/03/2022, per la durata di giorni 76 (settantasei)» e di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale; - motivi aggiunti del 17 gennaio 2023, proposti avverso la nota del 2 novembre 2022, priva di protocollo, con la quale l'Amministrazione ha trasmesso al ricorrente il decreto n. M_D AB05933/REG2022/0636573 del 28 ottobre 2022 a firma del Direttore della 4^ Divisione, II Reparto della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa, notificati l'11 novembre 2022; dell'accluso decreto n. M_D AB05933/REG2022/0636573, datato 28 ottobre 2022 e notificato l'11 novembre 2022, con il quale il Direttore della 4^ Divisione, II Reparto della Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa ha disposto nei confronti del ricorrente una «detrazione dell'anzianità di grado di giorni 76 (settantasei), assumendo anzianità assoluta 18 dicembre 2018» e ha soggiunto che «l'Ufficiale non ha, in ruolo, pari-grado con la medesima anzianità assoluta», nonché avverso gli atti comunque presupposti, connessi o conseguenti ai suindicati provvedimenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso contro la sospensione dall'attività lavorativa con privazione della retribuzione per mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale, nonché contro la successiva detrazione dell'anzianità di grado
Esito
La controversia
L'appellante ha dedotto errore in iudicando ed error in procedendo, oltre a eccesso di potere per difetto di motivazione, erroneità del presupposto e illogicità della decisione. Ha sostenuto di essersi recato presso l'hub vaccinale rendendosi disponibile alla vaccinazione, ma di non avere prestato il consenso informato perché non riteneva di essere stato adeguatamente informato sull'efficacia, sulla sicurezza e sui possibili effetti collaterali del vaccino. Secondo l'appellante, il medico vaccinatore, proprio per la mancata sottoscrizione del consenso informato, si era astenuto dal somministrare il vaccino. Ne sarebbe derivato l'errore del TAR nell'equiparare la mancata sottoscrizione del consenso informato all'inadempimento dell'obbligo vaccinale, senza considerare che la mancata inoculazione era dipesa dalla decisione del medico vaccinatore.
La decisione
Il CGARS non ha deciso nel merito i motivi d'appello né ha confermato o riformato la sentenza del TAR. Ha rilevato che la questione relativa alla compatibilità con il diritto dell'Unione delle modalità con cui era stato previsto l'obbligo vaccinale per determinate categorie, formalmente subordinato al consenso ma potenzialmente privo di informazioni sufficienti a garantirne la consapevolezza, presenta profili potenzialmente analoghi a quelli già sottoposti alla CGUE dal Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 267 TFUE, nella causa C-522/2024. Considerata la possibile portata normativa della futura decisione della CGUE e la sua potenziale incidenza pregiudiziale sul giudizio, ha disposto la sospensione impropria del processo ai sensi degli artt. 79, comma 1, c.p.a. e 295 c.p.c., richiamando l'orientamento dell'Adunanza plenaria n. 4/2024. Ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata. Il giudizio potrà essere riassunto dalla parte più diligente mediante domanda di fissazione di udienza entro 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della decisione della CGUE sulla questione pregiudiziale.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
Consente la sospensione necessaria del giudizio quando la decisione di altra causa può avere efficacia pregiudiziale; nel caso concreto è stato utilizzato per disporre la sospensione impropria in senso lato in attesa della decisione della CGUE.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la sospensione del giudizio.
art. 80, comma 1, c.p.a.
termine perentorio di 90 giorni
Disciplina la prosecuzione del giudizio sospeso mediante domanda di fissazione di udienza, da presentare entro il termine indicato dal giudice.
art. 267 TFUE
Prevede il rinvio pregiudiziale alla CGUE; la decisione europea pendente è stata ritenuta potenzialmente incidente sulla definizione dell'appello.
Regolamento (UE) 2016/679, art. 9, paragrafi 1 e 4
Richiamato ai fini dell'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati sanitari.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- È ammissibile la sospensione impropria in senso lato di un giudizio amministrativo, ai sensi degli artt. 79, comma 1, c.p.a. e 295 c.p.c., quando pende davanti alla CGUE una questione pregiudiziale la cui futura decisione, per la possibile portata normativa dell'interpretazione del diritto dell'Unione, può incidere pregiudizialmente sulla definizione della controversia nazionale.
- La sospensione impropria può essere disposta anche quando la causa pendente davanti alla CGUE non coincide integralmente con quella nazionale, purché sussista una potenziale sostanziale analogia tra le questioni e la decisione europea possa risultare rilevante per il capo di domanda devoluto al giudice amministrativo.
- Il giudizio amministrativo sospeso in attesa della decisione della CGUE può essere proseguito dalla parte più diligente mediante domanda di fissazione di udienza da presentare entro il termine perentorio previsto dall'art. 80, comma 1, c.p.a., decorrente dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea della decisione europea.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 273/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 1042/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 1044/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 3114/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 3115/2026 - Roma, Sezione 3
- Ordinanza · 29 mag 2026Ordinanza n. 3116/2026 - Roma, Sezione 1Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →