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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00802/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per guida senza patente in presenza della recidiva nel biennio, ai sensi dell'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada. Il ricorso per cassazione articolava tre censure: con la prima lamentava la violazione di legge e l'erronea valutazione del presupposto di fatto relativo alla definitività della precedente violazione amministrativa, sostenendo che non fosse stato dimostrato in modo adeguato l'accertamento definitivo delle pregresse infrazioni; con la seconda invocava lo stato di necessità ex art. 54 c.p., deducendo che la Corte territoriale ne avesse erroneamente negato il riconoscimento; con la terza chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha reputato corretta la valutazione della Corte di merito sulla sussistenza della recidiva nel biennio, osservando che ai fini dell'integrazione della fattispecie non basta la mera contestazione dell'illecito amministrativo depenalizzato, ma occorre il suo definitivo accertamento; nel caso concreto, tale prova era stata desunta dai verbali delle precedenti violazioni e dalla mancata allegazione di elementi contrari da parte del ricorrente. Quanto allo stato di necessità, ha rilevato che la relativa allegazione difensiva era priva di prova. Quanto infine all'art. 131-bis c.p., ha affermato che la causa di non punibilità non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, perché il requisito della non abitualità è incompatibile con una fattispecie che assume rilievo penale proprio solo in caso di recidiva nel biennio. All'inammissibilità ha fatto seguito la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    La guida senza patente diventa penalmente rilevante nel caso di recidiva nel biennio; ai fini dell'integrazione del presupposto non è sufficiente la mera contestazione della precedente violazione, ma occorre il suo definitivo accertamento.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Viene evocato come parametro di legittimità per denunciare violazioni di legge nella decisione impugnata.

  • art. 54 cod. pen.

    La scriminante dello stato di necessità deve essere specificamente allegata e provata; in mancanza di prova, non può essere riconosciuta.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, poiché difetta il requisito della non abitualità del comportamento.

  • art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8

    La depenalizzazione non opera quando la precedente violazione amministrativa risulta definitivamente accertata e integra la recidiva nel biennio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di guida senza patente, la recidiva nel biennio che consente la rilevanza penale della condotta richiede il definitivo accertamento della precedente violazione amministrativa, non essendo sufficiente la sola contestazione dell'illecito.
  • La prova della definitività dell'accertamento può essere desunta da verbali o altri elementi documentali, specie se il ricorrente non contesta specificamente di avere impugnato o definito in altro modo la sanzione amministrativa.
  • La scriminante dello stato di necessità non può essere accolta se la relativa allegazione difensiva rimane priva di riscontri probatori.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non si applica a una contravvenzione che assume rilievo penale soltanto in presenza di recidiva nel biennio, perché in tal caso manca il requisito della non abitualità.
  • Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato, la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaCause di giustificazioneCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiReati stradaliParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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