Regolamento (UE) 2025/452
Regolamento delegato (UE) 2025/452 della Commissione, del 19 dicembre 2024, recante rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/642 della Commissione che modifica l’allegato III del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate informazioni da indicare sull’etichetta dei prodotti biologici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento corregge un errore materiale introdotto dal regolamento delegato (UE) 2021/642 nell’allegato III del regolamento (UE) 2018/848. In particolare, sposta in un punto autonomo una disposizione relativa alla possibilità di riportare talune informazioni in un documento di accompagnamento anziché sull’imballaggio o sul mezzo di trasporto. La rettifica chiarisce quindi la sistematica delle indicazioni da fornire per i prodotti biologici e in conversione.
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/642 in materia di indicazioni da riportare sull’etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti biologici.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti biologici e in conversione disciplinati dal regolamento (UE) 2018/848, limitatamente alle informazioni da indicare sull’imballaggio, sul contenitore, sul mezzo di trasporto o, in alternativa, in un documento di accompagnamento strettamente collegato a tali elementi. Incide in particolare sulle regole di etichettatura e di accompagnamento previste dall’allegato III del regolamento (UE) 2018/848, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/642. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2021/642 in materia di etichettatura dei prodotti biologici
Il regolamento interviene per correggere un errore di collocazione normativa presente nel regolamento delegato (UE) 2021/642, relativo alle informazioni da indicare sui prodotti biologici. La Commissione precisa che la disposizione oggetto di rettifica non doveva essere inserita nel punto 2.1.3 dell’allegato III del regolamento (UE) 2018/848, poiché tale punto riguarda solo le indicazioni supplementari per la miscela di sementi di piante foraggere.
Contesto normativo
La base giuridica richiamata è l’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, che disciplina la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici. La rettifica si limita a rendere coerente la struttura dell’allegato III, senza introdurre una disciplina sostanzialmente nuova sugli obblighi di etichettatura.
Modifica dell’allegato III del regolamento (UE) 2018/848
Il regolamento dispone due interventi puntuali:
- è soppresso l’ultimo paragrafo del punto 2.1.3;
- è aggiunto il punto 2.1.4, nel quale si stabilisce che le informazioni di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.2 possono comparire solo in un documento di accompagnamento, purché quest’ultimo sia inequivocabilmente collegato all’imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto del prodotto.
Contenuto della nuova regola sulle informazioni di accompagnamento
La nuova formulazione chiarisce che il documento di accompagnamento deve essere effettivamente riferibile al prodotto trasportato e non può essere un documento generico. Inoltre, deve contenere informazioni sul fornitore o sul trasportatore, rafforzando l’identificabilità della filiera e la tracciabilità delle informazioni rilevanti per i prodotti biologici e in conversione.
Entrata in vigore e effetti pratici
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori del settore biologico, la rettifica assume rilievo soprattutto ai fini della corretta redazione delle etichette e dei documenti di accompagnamento, nonché della coerenza formale con l’allegato III del regolamento (UE) 2018/848.
Disposizioni principali
Rettifica dell’allegato III del regolamento (UE) 2018/848
Nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2021/642, che modifica l’allegato III, punto 2, del regolamento (UE) 2018/848, viene soppresso l’ultimo paragrafo del punto 2.1.3. Viene contestualmente inserito un nuovo punto 2.1.4, così da collocare correttamente la regola relativa alle informazioni di accompagnamento.
Documento di accompagnamento e condizioni di utilizzo
Le informazioni di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.2 possono figurare unicamente in un documento di accompagnamento, a condizione che tale documento sia inequivocabilmente collegato all’imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto del prodotto. Il documento deve contenere informazioni sul fornitore o sul trasportatore.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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