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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30155/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un credito al rimborso riconosciuto in via giudiziale in favore di un contribuente per somme versate in relazione al triennio 1990-1992, interessato dagli eventi sismici. Dopo che l’Amministrazione aveva eseguito solo un pagamento parziale, il contribuente ha intimato messa in mora ex art. 70, comma 2, d.lgs. 546/1992 e ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere il residuo. La CTR, valorizzando l’incapienza dei fondi disponibili e la nota MEF prodotta dall’Ufficio, ha negato l’esecuzione integrale della sentenza di merito. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto nullità della sentenza per violazione ed erronea applicazione dell’art. 1, comma 665, l. 190/2014, come modificato dall’art. 16-octies d.l. 91/2017 conv. in l. 123/2017, e dell’art. 70 d.lgs. 546/1992, sostenendo il contrasto con la giurisprudenza di legittimità, della CEDU e della Corte costituzionale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la disciplina introdotta nel 2017 non incide sul diritto al rimborso, ma regola soltanto le modalità di esecuzione del pagamento mediante un fondo speciale alimentato annualmente, nel rispetto della copertura finanziaria e della parità di trattamento tra i danneggiati. Nel caso concreto la CTR, una volta accertata l’incapienza delle risorse, avrebbe dovuto adottare i provvedimenti necessari all’ottemperanza, determinando il quomodo dell’esecuzione e, se del caso, attivando le procedure di contabilità pubblica anche con nomina di un commissario ad acta e con emissione dell’ordine di pagamento in conto sospeso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 70, comma 2, d.lgs. 546/1992

    disciplina il previo atto di messa in mora e il successivo giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del titolo

  • art. 1, comma 665, l. 190/2014

    come modificato dall’art. 16-octies d.l. 91/2017

    non elimina il diritto al rimborso, ma ne regola l’esecuzione entro il meccanismo del fondo speciale e della programmazione annuale

  • art. 16-octies d.l. 91/2017

    convertito con modificazioni dalla l. 123/2017

    introduce la disciplina esecutiva dei rimborsi relativi al sisma, da applicarsi anche in caso di incapienza delle risorse

  • art. 81 Cost.

    richiamato come parametro di compatibilità della disciplina con le esigenze di copertura finanziaria

  • artt. 2 e 3 Cost.

    richiamati come parametri di parità di trattamento e solidarietà tra i soggetti colpiti da calamità naturale

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza il giudice deve verificare non solo l’esistenza del titolo, ma anche le concrete modalità di attuazione dell’obbligo, adottando i provvedimenti necessari a renderne effettiva l’esecuzione.
  • La disciplina speciale sui rimborsi relativi a eventi sismici non comprime il diritto sostanziale riconosciuto dal giudicato, ma incide soltanto sul quomodo del pagamento, che deve avvenire secondo le procedure di contabilità pubblica previste.
  • L’incapienza del fondo stanziato non legittima il rifiuto dell’integrale esecuzione del titolo, imponendo invece al giudice dell’ottemperanza di attivare gli strumenti esecutivi previsti dall’ordinamento, anche mediante commissario ad acta e ordine di pagamento in conto sospeso.
  • La regolazione legislativa dei rimborsi emergenziali deve essere interpretata in modo conforme ai principi di copertura finanziaria, uguaglianza e solidarietà, evitando trattamenti diseguali tra destinatari di un medesimo beneficio.
  • In presenza di un titolo esecutivo definitivo, l’amministrazione non può considerarsi liberata per il solo fatto di avere corrisposto una quota del dovuto se residua una parte ancora non soddisfatta secondo le modalità imposte dalla disciplina speciale.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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