Cassazione Civile, Ordinanza n. 30155/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un credito al rimborso riconosciuto in via giudiziale in favore di un contribuente per somme versate in relazione al triennio 1990-1992, interessato dagli eventi sismici. Dopo che l’Amministrazione aveva eseguito solo un pagamento parziale, il contribuente ha intimato messa in mora ex art. 70, comma 2, d.lgs. 546/1992 e ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere il residuo. La CTR, valorizzando l’incapienza dei fondi disponibili e la nota MEF prodotta dall’Ufficio, ha negato l’esecuzione integrale della sentenza di merito. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto nullità della sentenza per violazione ed erronea applicazione dell’art. 1, comma 665, l. 190/2014, come modificato dall’art. 16-octies d.l. 91/2017 conv. in l. 123/2017, e dell’art. 70 d.lgs. 546/1992, sostenendo il contrasto con la giurisprudenza di legittimità, della CEDU e della Corte costituzionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la disciplina introdotta nel 2017 non incide sul diritto al rimborso, ma regola soltanto le modalità di esecuzione del pagamento mediante un fondo speciale alimentato annualmente, nel rispetto della copertura finanziaria e della parità di trattamento tra i danneggiati. Nel caso concreto la CTR, una volta accertata l’incapienza delle risorse, avrebbe dovuto adottare i provvedimenti necessari all’ottemperanza, determinando il quomodo dell’esecuzione e, se del caso, attivando le procedure di contabilità pubblica anche con nomina di un commissario ad acta e con emissione dell’ordine di pagamento in conto sospeso. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 70, comma 2, d.lgs. 546/1992
disciplina il previo atto di messa in mora e il successivo giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del titolo
art. 1, comma 665, l. 190/2014
come modificato dall’art. 16-octies d.l. 91/2017
non elimina il diritto al rimborso, ma ne regola l’esecuzione entro il meccanismo del fondo speciale e della programmazione annuale
art. 16-octies d.l. 91/2017
convertito con modificazioni dalla l. 123/2017
introduce la disciplina esecutiva dei rimborsi relativi al sisma, da applicarsi anche in caso di incapienza delle risorse
art. 81 Cost.
richiamato come parametro di compatibilità della disciplina con le esigenze di copertura finanziaria
artt. 2 e 3 Cost.
richiamati come parametri di parità di trattamento e solidarietà tra i soggetti colpiti da calamità naturale
Massime di principio
- In sede di ottemperanza il giudice deve verificare non solo l’esistenza del titolo, ma anche le concrete modalità di attuazione dell’obbligo, adottando i provvedimenti necessari a renderne effettiva l’esecuzione.
- La disciplina speciale sui rimborsi relativi a eventi sismici non comprime il diritto sostanziale riconosciuto dal giudicato, ma incide soltanto sul quomodo del pagamento, che deve avvenire secondo le procedure di contabilità pubblica previste.
- L’incapienza del fondo stanziato non legittima il rifiuto dell’integrale esecuzione del titolo, imponendo invece al giudice dell’ottemperanza di attivare gli strumenti esecutivi previsti dall’ordinamento, anche mediante commissario ad acta e ordine di pagamento in conto sospeso.
- La regolazione legislativa dei rimborsi emergenziali deve essere interpretata in modo conforme ai principi di copertura finanziaria, uguaglianza e solidarietà, evitando trattamenti diseguali tra destinatari di un medesimo beneficio.
- In presenza di un titolo esecutivo definitivo, l’amministrazione non può considerarsi liberata per il solo fatto di avere corrisposto una quota del dovuto se residua una parte ancora non soddisfatta secondo le modalità imposte dalla disciplina speciale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29965/2023 del 30/10/2023
- ordinanza_civile · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29972/2023 del 30/10/2023
- ordinanza_civile · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29987/2023 del 30/10/2023
- ordinanza_civile · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29988/2023 del 30/10/2023
- ordinanza_civile · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29989/2023 del 30/10/2023
- ordinanza_civile · 30 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29991/2023 del 30/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →