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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39112/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La sentenza riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte d'appello di Bologna del 25/02/2025. L'unico motivo dedotto lamentava la mancata declaratoria di estinzione dei reati contestati per intervenuta prescrizione, sostenendo che il termine fosse già decorso. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato, perché la Corte territoriale aveva correttamente applicato gli artt. 157 e 161 c.p. tenendo conto della recidiva ex art. 99, secondo comma, c.p., quale circostanza aggravante ad effetto speciale che incide sia sul termine base di prescrizione sia sul regime di proroga per effetto degli atti interruttivi. La parte civile ha chiesto inoltre la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, richiesta respinta per mancanza di un'effettiva attività difensiva utile a contrastare la pretesa avversa.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto corretta la decisione di merito sul mancato maturare della prescrizione dei reati ex art. 642 c.p., perché, applicando la recidiva contestata, il termine non risultava ancora decorso. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata invece disattesa la domanda della parte civile di liquidazione delle spese di patrocinio in cassazione, ritenendo non svolta un'attività difensiva specificamente utile alla decisione.

Norme richiamate

  • art. 642 c.p.

    Reato per il quale era stata dedotta la prescrizione; la Corte non entra nel merito della fattispecie, ma esclude che sia estinto per prescrizione.

  • art. 157 c.p.

    La recidiva contestata incide sul computo del termine base di prescrizione, secondo l'interpretazione seguita dalla Corte.

  • art. 161 c.p.

    La recidiva incide anche sulla misura della proroga del termine prescrizionale in presenza di atti interruttivi.

  • art. 99, secondo comma, c.p.

    La recidiva è considerata circostanza aggravante ad effetto speciale e, come tale, rileva sia ai fini del termine base di prescrizione sia ai fini della sua proroga.

  • art. 541 c.p.p.

    Non espressamente citato nel testo, ma la decisione richiama il principio secondo cui la parte civile ha diritto alle spese solo se svolge un'attività difensiva effettiva e utile; poiché la norma non è nominata nel testo, non viene valorizzata oltre il principio desumibile.

Massime di principio

  • In tema di prescrizione, la recidiva aggravata ad effetto speciale può incidere non solo sul termine base di prescrizione, ma anche sul regime della proroga dovuta agli atti interruttivi, con conseguente possibilità di escludere la maturazione della prescrizione.
  • Il motivo di ricorso che si limiti a denunciare la mancata declaratoria di prescrizione è manifestamente infondato quando i giudici di merito abbiano correttamente applicato le regole sul computo del termine tenendo conto della recidiva contestata.
  • La parte civile ottiene la liquidazione delle spese di cassazione solo se abbia effettivamente svolto un'attività difensiva concreta, diretta a contrastare la tesi avversaria e idonea a fornire un utile contributo alla decisione; in difetto, la richiesta va respinta.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

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