Cassazione Penale, Ordinanza n. 02404/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato gli effetti della sentenza di patteggiamento che aveva applicato la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione per bancarotta fraudolenta distrattiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo la causa di inammissibilità connotata da profili di colpa.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva applicato, su conforme richiesta delle parti, la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione a un imputato qualificato come titolare e socio al 50% di una s.a.s., in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva. Il ricorso per cassazione articolava due motivi: primo, violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che il giudice non avrebbe accertato i presupposti di legge necessari per la configurabilità della bancarotta contestata; secondo, violazione di legge processuale e pena illegale, deducendo che la pena sarebbe stata determinata senza adeguata motivazione in relazione ai criteri dell'art. 133 c.p. e senza considerare la possibilità di sostituire la pena detentiva con una sanzione sostitutiva. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e comunque inammissibile, perché nel patteggiamento l'errore di qualificazione del fatto è deducibile solo quando sia manifesto dal testo della sentenza e non richieda valutazioni in fatto o probatorie; ha poi ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che l'obbligo di avviso sulla possibile sostituzione della pena detentiva previsto dall'art. 545-bis c.p.p. riguarda il giudizio ordinario e non il procedimento definito con pena patteggiata, nel quale la sostituzione può avvenire solo se già oggetto dell'accordo tra le parti.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per la sintesi dei motivi del ricorso nel perimetro consentito alla Corte di cassazione.
art. 133 c.p.
Invocato dal ricorrente in relazione alla determinazione della pena; la Corte non ravvisa un vizio censurabile sul punto nel provvedimento impugnato.
art. 545-bis, comma 1, c.p.p.
La disposizione sull'avviso circa la conversione della pena detentiva non si applica al procedimento definito con patteggiamento, ma solo al giudizio ordinario.
art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689
Nel patteggiamento la sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive può avvenire solo se tale previsione è stata oggetto dell'accordo tra le parti.
art. 616 c.p.p.
È la base normativa della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti, la censura di erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile in cassazione solo se l'errore è manifesto e immediatamente desumibile dal testo della sentenza, senza necessità di svolgere valutazioni in fatto o di riesaminare elementi probatori.
- Se la diversa qualificazione del fatto presenta margini di opinabilità o richiede passaggi logici fondati su aspetti fattuali non emergenti con immediatezza dalla contestazione, il motivo è inammissibile.
- Nel patteggiamento, la disciplina dell'avviso sulla possibilità di sostituzione della pena detentiva prevista per il giudizio ordinario non si applica automaticamente; la sostituzione della pena può essere disposta solo se inclusa nell'accordo tra le parti.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per profili di colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La doglianza sulla pena deve confrontarsi con la logica propria del patteggiamento: ciò che non è stato oggetto dell'accordo non può essere introdotto come pretesa di rideterminazione in sede di legittimità.
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