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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25695/2026 del 22/09/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (appaltatrice)

La controversia

Un lavoratore aveva convenuto in giudizio due società, committente e appaltatrice, chiedendo il risarcimento dei danni che assumeva derivati dall'inesatta esecuzione dell'appalto tra loro intercorso, la quale avrebbe inciso sulla stabilità patrimoniale e sulla solvibilità della società datrice di lavoro, con conseguenze negative sul pagamento delle retribuzioni. Il Tribunale di Torre Annunziata aveva accolto la domanda e compensato le spese. La società appaltatrice aveva impugnato la decisione; il lavoratore aveva proposto appello incidentale e, dopo il fallimento della società convenuta, la causa era stata riassunta nei confronti del Fallimento. In appello era intervenuto un ex socio della società fallita, nell'interesse di quest'ultima e per sostenere la pretesa patrimoniale nei confronti dell'appaltatrice. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n. 5147/2022 del 6 dicembre 2022, aveva dichiarato inammissibile l'intervento, accolto l'appello principale rigettando la domanda del lavoratore contro l'appaltatrice e rigettato l'appello incidentale. L'ex socio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 344 c.p.c. e contestando la valutazione della Corte d'appello sull'inerzia della curatela: a suo avviso, la curatela non aveva tutelato la società fallita, benché questa avesse proposto in primo grado una domanda trasversale di circa euro 5.000.000 nei confronti dell'appaltatrice e fosse rimasta contumace in appello. Ha inoltre prospettato che la decisione avrebbe potuto esporlo a un'imputazione per bancarotta. La società appaltatrice ha notificato e depositato il controricorso il 8 febbraio 2023, cinquanta giorni dopo la notificazione del ricorso per cassazione avvenuta il 20 dicembre 2022.

La decisione

La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso perché tardivo, essendo stato notificato e depositato oltre il termine previsto dall'art. 370, primo comma, c.p.c.; ha tuttavia precisato che la procura speciale allegata al controricorso inammissibile consente al difensore di partecipare alla discussione orale, mentre nel rito camerale non legittima attività successive come il deposito di memorie. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il motivo non soddisfaceva l'onere di specificità: il ricorrente si era limitato a richiamare l'art. 344 c.p.c. senza confrontarne il contenuto precettivo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata. Inoltre, la doglianza riguardava la ricostruzione dei fatti e della condotta della curatela, non un errore nell'interpretazione della norma, e quindi investiva un apprezzamento di merito. Nel merito della questione giuridica, la Corte ha ribadito che l'intervento in appello è ammesso solo per chi faccia valere, nei confronti di entrambe le parti, un diritto autonomo incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non per sostenere l'impugnazione di una parte in ragione di un interesse dipendente. Ha inoltre rilevato che l'ex socio non si identifica con la società fallita e non può rappresentarla in quanto socio; la legittimazione suppletiva del fallito per rapporti patrimoniali compresi nel fallimento presuppone il totale disinteresse della curatela, non una sua consapevole valutazione negativa della convenienza della controversia. La Corte d'appello aveva accertato che la mancata costituzione della curatela era una scelta consapevole e che l'interventore non aveva allegato la titolarità di un diritto autonomo opponibile a entrambe le parti. La decisione era quindi conforme alla giurisprudenza di legittimità e il ricorso non la criticava adeguatamente, ricorrendo anche la causa d'inammissibilità dell'art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c. La prospettazione di una possibile imputazione per bancarotta è stata ritenuta priva della necessaria indicazione delle questioni e delle ragioni concrete che avrebbero potuto determinarla. Nulla è stato disposto sulle spese del giudizio di cassazione, considerata l'inammissibilità del controricorso e la definizione camerale senza discussione orale. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, dell'ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 344 c.p.c.

    Per quanto disposto dall’art. 344 c.p.c., «nel giudizio d'appello è ammesso soltanto l'intervento dei terzi, che potrebbero proporre opposizione a norma dell'articolo 404».

    L'intervento in appello è consentito solo al terzo che possa proporre opposizione di terzo; non è ammesso l'intervento adesivo volto a sostenere una parte in ragione di un interesse mediato e dipendente.

  • art. 404 c.p.c.

    A tale proposito, è stato precisato che l'intervento in appello è ammissibile soltanto quando l'interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo legittima a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell'articolo 404 c.p.c., ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l'intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perché volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti, al fine di porsi al riparo da un pregiudizio mediato e dipendente dai rapporti che lo legano ad una di esse (cfr.: Cass. n. 32887/2022; Cass. n. 12114/2006).

    La legittimazione all'opposizione di terzo, rilevante per l'intervento in appello, richiede la rivendicazione verso entrambe le parti di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con gli effetti della sentenza; non basta un interesse riflesso collegato ai rapporti con una parte.

  • art. 43 l. fall.

    Inoltre, ove si consideri che l’intervento dell’odierno ricorrente nel giudizio di appello è avvenuto nella sua qualità di socio della fallita Reti Tlc S.r.l. e nell’interesse della stessa, va ulteriormente osservato che la dichiarazione di fallimento, pur non sottraendo al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta, a norma dell'art. 43 l. fall., la perdita della sua capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore.

    Per le controversie relative ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, la legittimazione processuale spetta al curatore; la titolarità dei rapporti resta al fallito, ma questi perde la capacità di stare in giudizio nei relativi procedimenti, salva la legittimazione suppletiva riconosciuta dalla giurisprudenza nei casi di totale disinteresse della curatela.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    In primo luogo, deve osservarsi che, in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di esaminare il contenuto precettivo delle norme di legge di cui intende lamentare la violazione e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 23745/2020; Cass. n. 18998/2021).

    Chi denuncia in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge deve illustrare il precetto normativo e confrontarlo con le specifiche affermazioni in diritto della sentenza impugnata; il mero richiamo della norma non soddisfa l'onere di specificità e comporta l'inammissibilità della censura.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    A quanto precede, deve aggiungersi che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr.: Cass. n. 24155/2017; Cass. n. 3340/2019; Cass. n. 7871/2025).

    Il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea interpretazione della fattispecie astratta normativa. La contestazione della ricostruzione della fattispecie concreta sulla base delle prove attiene invece al giudizio di merito e non è deducibile come violazione di legge.

  • art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c.

    A tale proposito, è stato affermato che l'art. 360-bis c.p.c. è una norma filtro perché consente di delibare rapidamente ricorsi "inconsistenti", esonerando la Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione alla soluzione interpretativa accolta dall'orientamento giurisprudenziale precedente: è sufficiente che rilevi che la pronuncia impugnata si è adeguata alla giurisprudenza di legittimità e che il ricorrente non la critica adeguatamente (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 7155/2017).

    Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e il ricorrente non offre una critica adeguata a tale orientamento.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    Invero, mentre il ricorso per cassazione di Pasquale Cozzolino è stato notificato in via telematica in data 20.12.2022, il controricorso risulta notificato al ricorrente e depositato in data 08.02.2023, vale a dire cinquanta giorni dopo, contrariamente a quanto disposto dall’art. 370, primo comma, c.p.c.

    Il controricorso notificato e depositato oltre il termine stabilito dall'art. 370, primo comma, c.p.c. è inammissibile; la procura speciale ad esso allegata resta tuttavia valida per consentire al difensore la partecipazione alla discussione orale.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    Dichiarata l'inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • L'intervento del terzo nel giudizio d'appello è ammissibile soltanto quando il terzo rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado; non è sufficiente un interesse adesivo, mediato e dipendente, diretto a sostenere l'impugnazione di una parte.
  • Nelle controversie relative a rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, la legittimazione processuale spetta al curatore. La legittimazione suppletiva del fallito può operare solo in caso di totale disinteresse degli organi della procedura, non quando la loro inerzia discenda da una valutazione consapevole e negativa della convenienza della lite.
  • La qualità di socio di una società di capitali non attribuisce il potere di identificarsi con la società né di rappresentarla nelle controversie che riguardano i rapporti patrimoniali della società, anche se il socio intenda agire nel suo interesse.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che denuncia violazione o falsa applicazione di legge deve specificare il contenuto precettivo della norma e confrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata; il richiamo generico alla disposizione non è sufficiente.
  • La violazione di legge attiene all'erronea ricognizione della fattispecie astratta o all'interpretazione della norma, mentre la critica alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle risultanze processuali riguarda la fattispecie concreta e non può essere veicolata come vizio di violazione di legge.
  • Ai fini dell'art. 360-bis, primo comma, n. 1, c.p.c., è sufficiente rilevare che la decisione impugnata si è conformata alla giurisprudenza di legittimità e che il ricorrente non l'ha criticata adeguatamente per dichiarare inammissibile il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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