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Sentenza

Sentenza n. 428/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 50/2025 Sezione Lavoro, e alla sentenza Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 231/2025

Giustizia amministrativa202502399

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di due sentenze del giudice ordinario che avevano riconosciuto il beneficio economico della Carta del Docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alle sentenze del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 50/2025 e del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 231/2025, entrambe passate in giudicato e ritualmente notificate al Ministero. Le pronunce avevano condannato l'amministrazione ad attribuire al ricorrente il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta del Docente, per complessivi euro 1.500,00, nel rispetto dei vincoli di legge. Secondo il ricorrente, era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, senza che il Ministero avesse effettuato alcun pagamento, neppure parziale. È stata chiesta la declaratoria di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso quanto all'ottemperanza, rilevando che i titoli giudiziali erano passati in giudicato, ritualmente notificati e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento. La documentazione e le dichiarazioni del ricorrente dimostravano l'assenza di qualsiasi pagamento; il Ministero, pur costituito, non aveva contestato né l'esistenza né l'ammontare del credito e non aveva fornito indicazioni sull'adempimento. Il giudice ha quindi dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, da attivarsi entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., perché le difficoltà connesse ai vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e soprattutto l'esiguità del debito rendevano la sanzione eccessivamente afflittiva e, quindi, manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ma esclude l'astreinte quando essa risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare concretamente.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta del Docente riconosciuto dai titoli giudiziali da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per i pagamenti dovuti dalle pubbliche amministrazioni, in presenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e ritualmente notificato, consente di dichiarare l'inottemperanza e di ordinare all'amministrazione il pagamento integrale del credito.
  • La mancata contestazione da parte dell'amministrazione costituita in giudizio dell'an e del quantum del credito, unitamente alla documentazione attestante l'assenza di pagamenti, consente di ritenere non adempiuto l'obbligo risultante dal giudicato.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di pagamento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando il termine e le modalità per l'esecuzione sostitutiva, anche con facoltà di delega.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: deve essere negata quando, valutate concretamente le circostanze, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva, anche considerando l'entità esigua del debito pubblico e le difficoltà derivanti da vincoli normativi e di bilancio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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