Cassazione Penale, Ordinanza n. 08926/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'ordinanza riguarda il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 18/06/2025. Il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto, da parte del giudice del rinvio, della richiesta difensiva di acquisizione documentale; lamentava inoltre la violazione degli artt. 603 e 627 c.p.p., sostenendo che la Corte di merito non avesse rispettato il vincolo decisorio derivante dal principio di diritto fissato nella decisione rescindente. Con il secondo motivo contestava la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, chiedendo in sostanza una rivalutazione del compendio probatorio e una lettura alternativa degli elementi di fatto valorizzati in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva chiarito che la difesa non aveva formulato una richiesta di rinnovazione istruttoria ex art. 603, comma 1, c.p.p., ma soltanto una richiesta di acquisizione di documenti allegati ai motivi aggiunti; ha inoltre rilevato che tali documenti erano stati ritenuti irrilevanti e che il ricorso non si confrontava con tale motivazione, risultando generico e volto a una rivalutazione del merito. Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché sostanzialmente diretto a ottenere una nuova valutazione delle prove, senza indicare specifici travisamenti delle emergenze processuali; la motivazione della Corte di merito è stata ritenuta immune da vizi logici. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La richiesta difensiva era di acquisizione documentale, non di rinnovazione istruttoria; la Corte richiama la norma per escludere che fosse stato violato il relativo regime processuale.
La censura sul mancato rispetto del vincolo decisorio derivante dalla decisione rescindente è stata ritenuta infondata, poiché la Corte di merito avrebbe operato entro i limiti del giudizio di rinvio.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, la parte che deduca la violazione del vincolo decisorio deve indicare in modo specifico quale statuizione vincolante sarebbe stata disattesa e in che termini; una censura generica è inammissibile.
- La richiesta di acquisizione di documenti non coincide automaticamente con una richiesta di rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p.; la qualificazione dell'istanza dipende dal suo contenuto effettivo.
- In cassazione non è consentita una mera rivalutazione del compendio probatorio, salvo la deduzione di specifici travisamenti delle emergenze processuali decisivi e già valorizzati dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze non si confrontano con la motivazione impugnata e si risolvono in assertive contestazioni di merito.
- La motivazione della sentenza di appello è insindacabile in sede di legittimità se logicamente coerente e sorretta da corretti argomenti giuridici.
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