Cassazione Penale, Sentenza n. 26319/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riqualificato il fatto da tentata rapina aggravata in concorso a rapina consumata aggravata in concorso. Con il primo motivo denunciava violazione del divieto di reformatio in peius ex art. 597, comma 3, c.p.p., sostenendo che la riqualificazione in un reato consumato più grave gli avesse precluso benefici penitenziari e la sospensione dell'ordine di esecuzione, e che inoltre non avesse potuto difendersi rispetto alla nuova qualificazione. Con il secondo motivo censurava la motivazione della sentenza d'appello, deducendo che la Corte territoriale si era limitata a recepire le ragioni di primo grado senza rispondere alle specifiche censure: mancanza di prova del collegamento con gli altri soggetti, spiegazione alternativa della fuga e insussistenza di reale resipiscenza, avendo egli offerto un risarcimento alla persona offesa. Con il terzo motivo lamentava violazione di legge e omissione di motivazione sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria, proposta in appello e ribadita nelle conclusioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché il giudice di appello, quando è appellante il solo imputato, può dare al fatto una definizione giuridica più grave nei limiti del punto devoluto, purché non si superi la competenza del primo giudice; nel caso concreto la riqualificazione del fatto era quindi consentita. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo sulla responsabilità e sul trattamento sanzionatorio, valorizzando la pregressa frequentazione dell'esercizio commerciale con altri soggetti, gli insulti alla vittima e la dinamica unitaria dell'azione. Ha infine ritenuto infondato il terzo motivo perché la sostituzione della pena detentiva con pena pecuniaria in appello non può essere disposta d'ufficio in assenza di uno specifico e motivato motivo di gravame; la richiesta formulata era stata generica e non adeguatamente argomentata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 597, comma 3, c.p.p.
il giudice ha la facoltà ... di dare al fatto una definizione giuridica più grave
in caso di appello del solo imputato il giudice può riqualificare il fatto in termini più gravi, entro i limiti del devoluto e senza superare la competenza del primo giudice; il divieto di reformatio in peius riguarda il trattamento sanzionatorio in senso stretto.
art. 110 c.p.
richiamato come base del concorso di persone nella riqualificazione del fatto.
art. 628 c.p.
richiamato per la fattispecie di rapina consumata aggravata in concorso, quale nuova qualificazione giuridica del fatto.
art. 4-bis l. 26 luglio 1975, n. 354
richiamato dal ricorrente come conseguenza ostativa rispetto ai benefici penitenziari, ma non decisivo ai fini del divieto di reformatio in peius.
art. 656, comma 10, c.p.p.
richiamato dal ricorrente per sostenere la preclusione alla sospensione dell'ordine di esecuzione in caso di riqualificazione più grave.
art. 125, comma 3, c.p.p.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza.
art. 546, comma 1, lett. e), c.p.p.
richiamato quale parametro dell'obbligo di motivazione sulle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
art. 605 c.p.p.
richiamato nel motivo di ricorso come norma processuale asseritamente violata in relazione alla motivazione.
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato come parametro costituzionale dell'obbligo di motivazione.
art. 20-bis c.p.
richiamato dal ricorrente per la richiesta di sostituzione della pena con pena pecuniaria.
art. 598-bis, comma 1-bis, c.p.p.
Fermo quanto previsto dall'articolo 597
in appello la sostituzione della pena detentiva con pene sostitutive richiede il consenso dell'imputato e si inserisce nel quadro del principio devolutivo; non attribuisce un potere officioso di sostituzione in assenza di specifico motivo di gravame.
art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689
richiamato quale disciplina delle pene sostitutive applicabili in appello.
art. 58 l. n. 689 del 1981
richiamato come limite del potere discrezionale di sostituire la pena detentiva.
art. 597, comma 5, c.p.p.
richiamato come norma eccezionale che delimita i casi di intervento officioso del giudice di appello.
art. 616 c.p.p.
fonte della condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando è appellante il solo imputato, il giudice di appello può attribuire al fatto una qualificazione giuridica più grave rispetto a quella ritenuta in primo grado, purché la questione sia devoluta con i motivi di appello e non venga superata la competenza del giudice di primo grado.
- Il divieto di reformatio in peius, in appello dell'imputato solo impugnante, riguarda il trattamento sanzionatorio in senso stretto; non impedisce, di per sé, la diversa qualificazione giuridica del fatto, anche se essa produce effetti sfavorevoli sul piano extrapenale o esecutivo.
- La motivazione della sentenza di appello è sufficiente quando si confronta, anche sinteticamente, con i punti devoluti e valorizza elementi probatori logicamente significativi della dinamica del fatto e del contributo dell'imputato.
- La sostituzione in appello della pena detentiva breve con una pena sostitutiva non può essere disposta d'ufficio se non vi è uno specifico motivo di gravame sul punto, o una richiesta ritualmente e adeguatamente formulata nei limiti previsti dalla disciplina introdotta dall'art. 598-bis c.p.p.
- Una richiesta generica di sostituzione della pena, priva di argomentazione a sostegno, non impone al giudice di appello una pronuncia favorevole né una motivazione articolata sulla pena sostitutiva.
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