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Sentenza

Sentenza del 13/02/2015 n. 2935 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ACCERTAMENTO - Diritto alla deduzione o alla detrazione - Fatto costitutivo - Prova a carico del contribuente - Produzione delle fatture - Contestazione dell'Amministrazione - Mediante presunzioni - Ammissibilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sostenendo che la prova del diritto alla deduzione dei costi e alla detrazione dell'IVA grava sul contribuente e che la produzione delle fatture non impedisce all'Amministrazione di contestarne l'attendibilità mediante presunzioni semplici e fatti secondari. Ha inoltre contestato l'insufficiente motivazione della CTR sulla valutazione delle annotazioni rinvenute in due schede contabili, dalle quali l'Ufficio aveva desunto l'esistenza di ricavi non dichiarati.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha stabilito che il contribuente deve provare i fatti costitutivi del diritto alla deduzione o detrazione, anche se produce le relative fatture, e che l'Amministrazione può dimostrarne l'inattendibilità mediante presunzioni, purché il giudice valuti il quadro probatorio complessivo. Ha inoltre ritenuto apodittica la motivazione della CTR sulla non sufficienza delle annotazioni contabili relative ai ricavi non dichiarati. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che dovrà riesaminare i fatti applicando tali principi e provvedere sulle spese.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d)

    La norma disciplina l'accertamento analitico-induttivo dei redditi e consente all'Amministrazione di ricostruire la base imponibile sulla base di elementi presuntivi idonei.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54

    La disposizione consente l'accertamento dell'IVA sulla base degli elementi acquisiti dall'Amministrazione, anche quando questi evidenzino l'inesistenza o l'inattendibilità delle operazioni documentate.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi intende far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; pertanto il contribuente deve dimostrare l'effettività e l'inerenza dei costi dedotti e delle operazioni da cui deriva la detrazione IVA.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Le disposizioni individuano, rispettivamente, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge e il vizio relativo all'insufficiente motivazione su fatti decisivi, utilizzati per censurare la sentenza della CTR.

Massime di principio

  • La fattura costituisce un elemento documentale rilevante, ma non prova in modo assoluto l'effettiva esistenza dell'operazione: il contribuente deve poter dimostrare concretamente la realtà, l'inerenza e la riferibilità del costo o dell'acquisto.
  • L'Amministrazione finanziaria può contestare l'attendibilità delle fatture anche mediante presunzioni semplici e una pluralità di fatti secondari, senza necessità di una prova diretta o documentale dell'inesistenza dell'operazione.
  • Il giudice tributario deve valutare complessivamente fatture, contabilità, documentazione contrattuale, pagamenti, rapporti tra le parti e ogni altro elemento indiziario, evitando di escludere aprioristicamente le presunzioni dell'Ufficio.
  • Una volta forniti dall'Amministrazione elementi presuntivi seri e convergenti, il contribuente deve offrire una prova concreta e coerente dell'effettività delle operazioni contestate.
  • Le annotazioni contabili possono costituire elementi indiziari dell'esistenza di ricavi non dichiarati; la loro efficacia non può essere esclusa con una motivazione generica, ma deve essere valutata nel contesto dell'intero quadro probatorio.
  • L'assoluzione penale non determina automaticamente l'esito del giudizio tributario: il giudice fiscale deve valutare autonomamente le prove secondo le regole proprie del processo tributario.

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