Ordinanza n. 245/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- emessa dal Rettore, prof. -OMISSIS-, con la quale è stata rigettata l'istanza, ex art. 9 r.d. 1269/1938, presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-, volta ad ottenere il trasferimento straordinario per gravi motivi; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti di interesse, anche allo stato non conosciuti; e per l'adozione delle misure cautelari, anche monocratiche volte ad ordinare all'Università degli Studi di Pisa di ammettere il ricorrente, con riserva ed in sovrannumero, alla frequenza del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia ovvero riesaminare l'istanza di trasferimento in deroga ai sensi dell'art. 9 del r.d. n. 1269/1938 delibando funditus la delicata situazione di vita del ricorrente ed accertando se sussistono o meno i gravi motivi legittimanti un trasferimento in entrata anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale e/o previo rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla CGUE degli artt. 3, comma 1, lett. a) e 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, dell'Allegato 3 (punti 9 -12) del D.M. n. 472/2024 nonché dell'Allegato 1 (punti 14-19) del D.M. n. 454/2025 nella parte in cui non prevedono - neppure in via residuale o derogatoria - la possibilità di trasferimento straordinario e soprannumerario per gravi motivi in favore di studenti che si trovino in condizioni eccezionali di vulnerabilità psicofisica o familiare;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Rettore dell'istanza di trasferimento straordinario per gravi motivi ai sensi dell'art. 9 r.d. 1269/1938
Esito
Favorevole al ricorrente (studente universitario)
Prevale il privato
La controversia
Lo studente ha impugnato il diniego rettorale della richiesta di trasferimento straordinario presso il corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia dell’Università di Pisa, chiedendone la sospensione e l’ammissione con riserva e in soprannumero, oppure il riesame dell’istanza. Ha dedotto l’illegittimità del diniego in relazione alla propria situazione eccezionale di vulnerabilità psicofisica o familiare e ha prospettato anche la questione di legittimità costituzionale e il rinvio pregiudiziale alla CGUE delle disposizioni che disciplinano l’accesso programmato e la mobilità degli studenti, nella parte in cui non prevederebbero una possibilità residuale o derogatoria di trasferimento straordinario e soprannumerario per gravi motivi. In sede cautelare sono state esaminate anche le eccezioni e i rilievi critici dell’Università di Pisa.
La decisione
Il TAR ha rilevato che, a seguito del riesame disposto con decreto cautelare monocratico, l’Università di Pisa aveva già ammesso lo studente con riserva e in soprannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Ha comunque ritenuto che le questioni giuridiche prospettate nel ricorso, nonché le eccezioni e le critiche dell’Università, richiedessero un approfondimento nella fase di merito. Ha inoltre ravvisato il necessario periculum in mora. Per tali ragioni ha accolto la domanda cautelare, confermando il decreto monocratico n. 174/2026 così come attuato dal decreto rettorale n. 494/2026, e ha fissato l’udienza pubblica di merito al 12 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9 r.d. 1269/1938
Costituisce la base normativa dell’istanza di trasferimento straordinario per gravi motivi; il TAR non ne definisce in questa fase cautelare l’interpretazione conclusiva.
art. 3, comma 1, lett. a), l. 264/1999
Disposizione della disciplina sull’accesso programmato contestata dal ricorrente sotto il profilo della mancata previsione di una deroga per trasferimenti straordinari in soprannumero; la questione è riservata alla fase di merito.
art. 4, comma 1, l. 264/1999
Disposizione della disciplina sull’accesso programmato contestata dal ricorrente; il TAR non formula in sede cautelare una valutazione definitiva sulla sua legittimità.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto la domanda cautelare ravvisando la necessità di approfondimento delle questioni e il periculum in mora.
art. 267 TFUE
Invocato dal ricorrente quale base per un eventuale rinvio pregiudiziale alla CGUE; il provvedimento non dispone il rinvio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell’oscuramento disposto.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore base normativa per la tutela dei dati relativi alla salute e l’oscuramento del provvedimento.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando l’amministrazione abbia dato esecuzione a un riesame disponendo l’ammissione provvisoria dello studente in soprannumero, il giudice può confermare la misura cautelare se le questioni di legittimità e le contrapposte eccezioni richiedono un approfondimento nella fase di merito e sussiste un concreto periculum in mora.
- L’ammissione con riserva e in soprannumero disposta in sede cautelare non definisce la legittimità sostanziale del trasferimento straordinario né la questione della compatibilità con la disciplina dell’accesso programmato, che resta riservata alla decisione di merito.
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