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Sentenza

Sentenza n. 5601/2026 - Roma, Sezione 4T

per l'annullamento A) del provvedimento di non ammissione dei ricorrenti al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria, per l’a.a. 2022/2023, presso l’Università indicata in epigrafe o, comunque, presso quelle successivamente indicate al momento della domanda di partecipazione alla prova concorsuale, previa declaratoria del diritto dei ricorrenti ad iscriversi ai suddetti corsi; B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 29 settembre 2022, secondo le indicazioni di cui al Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583 ed allegati, nonché i relativi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non colloca i ricorrenti in posizione utile alla immatricolazione, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; C) del materiale di prova dei candidati (elaborato, punteggio e modulo anagrafica), pubblicato sul portale Universitaly e del punteggio ottenuto dai candidati secondo il codice etichetta, pubblicato secondo le indicazioni di cui all’allegato 2 del Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583; D) del decreti-bandi, emanati dai Rettori delle Università indicate in epigrafe, con i quali sono stati attivati i corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria a numero programmato, per l’anno accademico 2022/2023, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, ancorché non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti; E) del Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583 “Modalità e contenuti delle prove ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2022/2023” (doc. n. 1), nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; F) del Decreto Ministeriale 1 luglio 2022 n. 1111 “Definizione posti disponibili per accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia e dei candidati dei paesi non UE residenti all’estero” (doc. n. 2), nonché del Decreto Ministeriale 3 settembre 2022 n. 1055 “Definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (lingua italiana e lingua inglese) per i candidati dei Paesi UE ed non UE residenti in Italia e per i candidati dei Paesi non UE” (doc. n. 3), nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; G) del Decreto Ministeriale 1 luglio 2022 n. 1115 “Definizione dei posti disponibili per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2022/2023 dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia” (doc. n. 4), nonché del Decreto Ministeriale 3 settembre 2022 n. 1054 “Definizione dei posti disponibili per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2022/2023 dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia” (doc. n. 5), nonché del Decreto Ministeriale 1 luglio 2022 n. 1114 “Definizione posti destinati ai candidati dei paesi non UE residenti all’estero per l’accesso al corso di laurea e al corso di laurea magistrale a ciclo unico per l' a.a. 2022/2023” (doc. n. 6), nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; H) del Decreto Ministeriale 6 giugno 2022, prot. n. 555 con il quale è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2022/2023; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; I) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione della prova di accesso ai corsi di laurea predetti da parte del M.U.R. e/o di altro soggetto da esso incaricato; nonché di tutti gli atti ed i verbali della Commissione di esperti di cui all’art. 2 del Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583, incaricata della validazione dei quesiti a risposta multipla di cui si compone la prova; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; J) dei verbali e degli atti, ancorché non conosciuti, con i quali la Commissione di esperti di cui all’art. 2 del Decreto Ministeriale 24 giugno 2022 n. 583 ha validato i quesiti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; il tutto limitatamente alla lesione, a tale riguardo, occorsa a parte ricorrente; K) dei quesiti somministrati, e, in particolare, dei quesiti nn. 6, 10, 13, 15, 18, 31, 33, 42, 53, salvi altri; dei verbali e degli atti relativi all’espletamento della prova selettiva presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché non conosciuti, relativi allo svolgimento del test; L) delle modalità di espletamento della selezione presso i diversi Atenei, con particolare riguardo al sistema di abbinamento dell’elaborato con la scheda anagrafica del candidato, secondo la procedura di apposizione di etichette adesive recanti un codice a barre con il relativo codice alfanumerico, nonché delle operazioni di consegna dei moduli risposte ed anagrafiche di ciascun candidato; M) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2022/2023 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 131/CU del 6 luglio 2022 (doc. n. 7); nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; N) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione; O) della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2022/2023, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria, in misura inferiore al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2022/2023 di cui all'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. Atti n. 131/CU del 6 luglio 2022; P) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale; Q) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/1999; R) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione dei ricorrenti ai predetti corsi di studi.

Giustizia amministrativa202216128

Sintesi

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TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della selezione nazionale per l’ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria per l’anno accademico 2022/2023, inclusi la non ammissione, la graduatoria nazionale, i quesiti, le modalità di svolgimento della prova e i decreti ministeriali e universitari relativi ai posti disponibili

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno contestato la propria mancata ammissione ai corsi di laurea a numero programmato e la graduatoria nazionale. In primo luogo, hanno dedotto l’insufficienza dei posti disponibili rispetto al fabbisogno professionale di medici e odontoiatri individuato dall’accordo della Conferenza Stato-Regioni, lamentando la violazione dell’art. 3 della legge n. 264/1999 e degli artt. 32, 33 e 34 della Costituzione. In secondo luogo, hanno censurato la mancata redistribuzione dei posti riservati agli studenti extra UE residenti all’estero. In terzo luogo, hanno contestato l’inserimento di quesiti di ragionamento logico e di domande relative ad argomenti asseritamente estranei ai programmi liceali. In quarto luogo, hanno sostenuto l’ambiguità o l’arbitrarietà di alcuni quesiti, chiedendo anche l’accesso agli atti di validazione delle domande. Sono state inoltre dedotte violazioni del principio di anonimato, possibili scambi di persona nell’abbinamento tra elaborati e schede anagrafiche e compromissioni della segretezza della prova derivanti dall’uso di telefoni cellulari. Nel corso del giudizio, sette ricorrenti hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse; è rimasta in giudizio una sola ricorrente.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per i sette ricorrenti che avevano dichiarato di non avere più interesse alla decisione, applicando l’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. e il principio dispositivo: il giudice non può proseguire d’ufficio il processo per accertare astrattamente l’illegittimità degli atti quando la parte rinuncia alla definizione per sopravvenuta carenza di interesse. Quanto alla ricorrente rimasta in giudizio, il ricorso è stato respinto. Il primo e il secondo motivo sono stati ritenuti infondati perché la legge n. 264/1999 impone di contemperare il fabbisogno professionale con l’effettiva capacità formativa degli atenei, comprensiva della disponibilità di strutture didattiche, laboratori ed esperienze cliniche. La determinazione dei posti implica valutazioni ampiamente discrezionali dell’amministrazione. Inoltre, la ricorrente non ha fornito la prova di resistenza, ossia non ha dimostrato che l’eventuale aumento o redistribuzione dei posti avrebbe concretamente consentito la sua ammissione in ragione del punteggio e della posizione in graduatoria. La censura sui posti riservati agli studenti extra UE è stata altresì ritenuta priva anche di un principio di prova. Le censure sui quesiti sono state respinte sia per la mancanza della prova di resistenza, poiché l’eventuale accoglimento avrebbe comportato la riformulazione dell’intera graduatoria con esiti imprevedibili per la ricorrente, sia perché la formulazione delle domande rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione, sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, evidente irragionevolezza, travisamento o macroscopici vizi logici, non dimostrati nel caso concreto. Il TAR ha inoltre affermato che l’amministrazione non è rigidamente vincolata ai programmi dei licei e può formulare quesiti coerenti con il livello di cultura generale atteso dalla scuola secondaria superiore e con l’attitudine richiesta per studi tecnico-scientifici. La domanda di accesso agli atti di validazione dei quesiti è stata assorbita in ragione dell’infondatezza delle relative censure. Anche le doglianze sull’anonimato, sull’abbinamento degli elaborati e sull’uso dei telefoni cellulari sono state respinte perché formulate in termini astratti e prive di adeguato supporto probatorio. Le spese sono state compensate per i ricorrenti il cui ricorso è stato dichiarato improcedibile; la ricorrente rimasta in giudizio è stata condannata a rifondere alle amministrazioni costituite euro 1.500, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 264/1999

    la legge prevede il necessario contemperamento tra l’entità del fabbisogno professionale medico rilevato e l’effettiva capacità di offerta formativa degli Atenei

    La determinazione dei posti nei corsi a numero programmato non dipende esclusivamente dal fabbisogno professionale, ma deve considerare anche la capacità formativa effettiva degli atenei, comprese strutture didattiche, laboratori ed esperienze cliniche.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse

    La dichiarazione della parte, resa prima della trattenuta della causa in decisione, di non avere più interesse alla definizione del giudizio impone al giudice di dichiarare l’improcedibilità, non potendo il giudice proseguire d’ufficio per accertare astrattamente l’illegittimità degli atti.

  • art. 32 Cost.

    Invocato dai ricorrenti in relazione al diritto alla salute, ma ritenuto non leso dalla disciplina e dalla determinazione dei posti.

  • art. 33 Cost.

    Invocato dai ricorrenti in relazione al diritto allo studio e alla formazione universitaria, senza che il giudice ne abbia ravvisato la violazione.

  • art. 34 Cost.

    Invocato dai ricorrenti in relazione all’accesso alla formazione universitaria, senza che il giudice ne abbia ravvisato la violazione.

Massime di principio

  • La determinazione dei posti disponibili nei corsi universitari a numero programmato deve risultare dal contemperamento tra il fabbisogno professionale e l’effettiva capacità formativa degli atenei; quest’ultima comprende la disponibilità di strutture didattiche, laboratori e opportunità di esperienza clinica.
  • La contestazione del numero dei posti disponibili richiede la prova di resistenza: il candidato deve dimostrare che l’aumento o la redistribuzione dei posti avrebbe concretamente determinato la sua ammissione, tenuto conto del punteggio conseguito e della posizione in graduatoria.
  • Le censure dirette contro quesiti comuni a tutti i candidati devono essere sorrette dalla prova di resistenza; se il loro eventuale accoglimento comporterebbe la riformulazione dell’intera graduatoria con esiti imprevedibili per il ricorrente, la censura non può essere accolta in assenza della dimostrazione di un concreto vantaggio.
  • Le valutazioni dell’amministrazione sulla formulazione dei quesiti di una prova selettiva costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta illogicità, evidente irragionevolezza, travisamento o macroscopici vizi logici adeguatamente dimostrati.
  • Nelle prove di ammissione universitaria l’amministrazione non è rigidamente vincolata ai programmi di studio dei licei, potendo formulare quesiti coerenti con il livello di cultura generale che la scuola secondaria superiore dovrebbe assicurare e con l’attitudine richiesta dal corso di studi tecnico-scientifico.
  • La dichiarazione della parte di sopravvenuta carenza di interesse, resa fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, vincola il giudice alla pronuncia di improcedibilità, poiché il processo amministrativo è governato dal principio dispositivo e non è diretto all’accertamento oggettivo dell’illegittimità degli atti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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