Sentenza n. 2017/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del C.S.M. recante il mancato superamento della quinta valutazione di professionalità con decorrenza dal 28 luglio 2018, nonché il conseguente decreto ministeriale e la successiva delibera di riconoscimento della valutazione con decorrenza differita
Esito
Favorevole al resistente (organi istituzionali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del T.A.R. Lazio che aveva respinto il ricorso contro il mancato superamento della quinta valutazione di professionalità. Con il primo motivo ha dedotto l’erronea applicazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 160/2006, sostenendo che il giudizio negativo potesse derivare soltanto dalla carenza grave di almeno due parametri tra capacità, laboriosità, diligenza e impegno, mentre nel suo caso il C.S.M. aveva contestato soltanto la carenza del prerequisito dell’equilibrio; secondo l’appellante, ciò avrebbe potuto giustificare al più un giudizio non positivo, con differente decorrenza della successiva valutazione. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione della sentenza e della delibera, lamentando l’assenza di elementi concreti per discostarsi dai pareri favorevoli del dirigente dell’ufficio e del Consiglio giudiziario, nonché l’omessa valutazione dell’incidenza delle condotte extrafunzionali sull’attività giurisdizionale. Ha inoltre dedotto una duplicazione delle conseguenze del medesimo fatto, già valutato in sede disciplinare e nell’ambito del procedimento di trasferimento per incompatibilità. Con il terzo motivo ha lamentato l’omessa formulazione di un giudizio globale e sinottico sulla propria personalità professionale, la mancata comparazione tra gli episodi negativi e i numerosi elementi positivi della carriera, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria per il mancato accoglimento delle richieste istruttorie e l’omessa considerazione degli sviluppi successivi, indicativi del recupero dell’equilibrio professionale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del T.A.R. Ha chiarito, anzitutto, che la disciplina dell’art. 11, commi 9 e 10, del d.lgs. n. 160/2006, oggi trasfusa nell’art. 11-ter, riguarda la carenza dei parametri di capacità, laboriosità, diligenza e impegno, mentre i prerequisiti dell’indipendenza, imparzialità ed equilibrio costituiscono condizioni preliminari e imprescindibili dell’esercizio della giurisdizione. In base alla circolare C.S.M. n. 20691/2007, la carenza anche di uno solo dei prerequisiti può determinare autonomamente il giudizio negativo di professionalità; non è quindi necessario che risultino carenti due o più parametri. Il Collegio ha ritenuto legittimo il riferimento del C.S.M. alle condotte aggressive, irridenti e irrispettose tenute dall’interessata nei confronti di giovani colleghe, nonché all’allontanamento dalla riunione relativa ai turni natalizi, ravvisandovi elementi sintomatici della carenza di equilibrio. Tali condotte, pur concentrate in un periodo limitato, erano reiterate e sufficienti a fondare il giudizio negativo. Almeno una parte di esse, inoltre, non aveva natura meramente extrafunzionale, poiché il modo di relazionarsi con colleghi giovani rientra nei compiti organizzativi e di coordinamento propri di un magistrato titolare di funzioni semidirettive. La situazione di disorganizzazione dell’ufficio non valeva a giustificare i comportamenti, anzi avrebbe richiesto una maggiore capacità di collaborazione e sostegno. Il C.S.M. poteva discostarsi dai pareri favorevoli degli organi territoriali, purché motivasse il diverso apprezzamento, come avvenuto nel caso concreto. La valutazione degli stessi fatti in sede disciplinare non violava il principio del ne bis in idem, poiché il giudizio disciplinare e quello di professionalità hanno natura e finalità autonome: i fatti erano stati utilizzati dal C.S.M. come indici sintomatici dell’equilibrio professionale, senza automatica trasposizione della sanzione disciplinare. Il duplice accesso alla Questura, pur richiamato nella ricostruzione della vicenda, non aveva concorso effettivamente alla motivazione del giudizio negativo, sicché le censure relative alla sua valutazione erano irrilevanti. Non era necessaria una comparazione tra il prerequisito negativo e gli altri parametri positivi, né un’ulteriore istruttoria sulle condizioni organizzative dell’ufficio, poiché la carenza di un prerequisito rendeva superflua la valutazione degli altri elementi e l’eventuale approfondimento non avrebbe potuto modificare l’esito. Gli accadimenti successivi, dimostrativi del successivo recupero dell’equilibrio e del conseguimento della quinta valutazione, non cancellavano la rilevanza delle condotte riferite al periodo oggetto di esame. Le spese del giudizio d’appello sono state integralmente compensate per la complessità e peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 11 d.lgs. 160/2006
Il giudizio negativo consegue esclusivamente a una valutazione che individui carenze in relazione a due o più parametri di cui al comma 2.
La disposizione riguarda i parametri di capacità, laboriosità, diligenza e impegno e non si applica ai prerequisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio.
art. 11-ter d.lgs. 160/2006
Il giudizio negativo è disciplinato dai commi da 1 a 6.
A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 44/2024, i riferimenti ai commi 9 e 10 dell’art. 11 devono intendersi riferiti all’art. 11-ter.
art. 2 d.lgs. 160/2006
Richiamato quale fonte normativa della rilevanza dei prerequisiti dell’indipendenza, imparzialità ed equilibrio.
art. 2 r.d. 511/1946
Richiamato con riferimento al procedimento di trasferimento per incompatibilità cui era stata sottoposta la magistrata.
art. 1, comma 2, l. 241/1990
Il divieto di aggravamento del procedimento impedisce lo svolgimento di ulteriori attività istruttorie o valutative inutili quando la carenza di un prerequisito determina già necessariamente l’esito negativo.
circolare C.S.M. n. 20691 dell’8 ottobre 2007
Il giudizio di professionalità è negativo quando risulti negativo il profilo dell’indipendenza, dell’imparzialità o dell’equilibrio.
I prerequisiti devono essere verificati prima dei parametri professionali e la carenza anche di uno solo di essi è sufficiente a determinare il giudizio negativo.
Massime di principio
- Nella valutazione di professionalità dei magistrati, i prerequisiti dell’indipendenza, imparzialità ed equilibrio costituiscono condizioni preliminari dell’esercizio della giurisdizione, distinte dai parametri di capacità, laboriosità, diligenza e impegno.
- La carenza anche di uno solo dei prerequisiti dell’indipendenza, imparzialità o equilibrio può fondare autonomamente un giudizio negativo di professionalità; la regola della carenza di due o più elementi si riferisce invece ai parametri professionali previsti dalla legge.
- Il giudizio di professionalità può fondarsi su condotte reiterate verificatesi in un arco temporale limitato del periodo di valutazione, quando esse siano oggettivamente sintomatiche della carenza di equilibrio e del senso della misura richiesti al magistrato.
- Le condotte estranee al contenuto strettamente giurisdizionale possono rilevare nella valutazione dell’equilibrio quando, per natura, contesto o ruolo ricoperto, siano idonee a incidere sull’esercizio delle funzioni; in particolare, le modalità di gestione dei rapporti con colleghi giovani rientrano nella responsabilità organizzativa del magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive.
- Il C.S.M. può discostarsi dai pareri favorevoli del dirigente dell’ufficio e del Consiglio giudiziario se espone le ragioni del diverso apprezzamento degli elementi istruttori; il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’organo di autogoverno quando il giudizio sia coerente, ragionevole e adeguatamente motivato.
- La valutazione degli stessi fatti in sede disciplinare e in sede di giudizio di professionalità non viola il principio del ne bis in idem, poiché i due procedimenti hanno oggetto e finalità differenti; i fatti possono essere autonomamente apprezzati come indici della professionalità e dell’equilibrio del magistrato.
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