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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23340/2025 del 15/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito emesso per contributi dovuti alla gestione commercianti su redditi riferiti agli anni 2008, 2009 e 2010. Il giudice d’appello aveva annullato l’avviso ritenendo non provato l’accertamento tributario presupposto da parte dell’Agenzia delle Entrate e valorizzando documentazione fiscale che attestava l’assenza di carichi pendenti o di accertamenti con variazione dei redditi dichiarati. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., sostenendo che la pretesa contributiva non dipendeva da un accertamento di maggior reddito, ma dalla corretta determinazione della base imponibile contributiva sulla totalità dei redditi d’impresa dichiarati, includendo anche gli utili percepiti quale socio di società di persone; con il secondo motivo ha denunciato violazione delle norme che regolano il calcolo dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni commercianti, contestando l’esclusione dal computo degli utili derivanti dalla partecipazione a società di persone. Il resistente ha eccepito inammissibilità e infondatezza del ricorso, sostenendo che la pretesa dell’INPS si fondasse invece su un accertamento fiscale presupposto e che l’attività della società di persone non fosse comunque commerciale in senso rilevante.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, per i soggetti iscritti alla gestione commercianti, il contributo annuo va rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e che, per i soci di società di persone, operando il principio di trasparenza fiscale, anche gli utili imputati per partecipazione vanno considerati nella base imponibile contributiva. Ha quindi chiarito che l’eventuale mancato accertamento fiscale non è dirimente quando la pretesa dell’INPS non si fonda su un maggior reddito accertato, ma sulla corretta inclusione di tutti i redditi d’impresa dichiarati. La sentenza d’appello, che aveva annullato l’avviso per difetto di prova dell’accertamento tributario, è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma che impone la decisione secondo diritto, asseritamente violata dalla sentenza impugnata.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento alla valutazione delle prove e dei fatti non contestati.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della censura sul modo in cui è stata trattata la pretesa contributiva.

  • art. 1, L. 2 agosto 1990, n. 233

    Costituisce la disciplina previgente del contributo per artigiani ed esercenti attività commerciali, superata dal successivo art. 3-bis d.l. n. 384/1992.

  • art. 3-bis, d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in L. 14 novembre 1992, n. 438

    «A decorrere dall'anno 1993, l'ammontare del contributo annuo dovuto per i soggetti di cui all'art. 1, L. 2 agosto 1990, n. 233, è rapportato alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF per l'anno al quale i contributi stessi si riferiscono»

    La Corte interpreta la norma come ampliativa della base imponibile contributiva, riferita a tutti i redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e non solo a quelli dell’attività che dà titolo all’iscrizione.

  • art. 1, L. 1 luglio 1990, n. 233

    Richiamato come disciplina dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nella versione anteriore alla modifica del 1992.

  • art. 2, L. 2 agosto 1990, n. 1397

    Richiamato dal ricorrente tra le norme di settore sulla gestione commercianti.

  • art. 1, comma 203, L. 23 dicembre 1996, n. 662

    Richiamato dal ricorrente per la disciplina dell’iscrizione e della contribuzione nella gestione commercianti.

  • art. 3-bis, d.l. n. 384/92

    Indicato come base normativa della tassazione/contribuzione sulla totalità dei redditi d’impresa.

  • art. 1, L. n. 233/1990

    Richiamato per il principio del contributo rapportato al reddito annuo derivante dall’attività d’impresa che dà titolo all’iscrizione.

  • art. 3, comma 6, d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato in tema di cumulabilità/trasparenza dei redditi prodotti dalle società di persone e loro imputazione al socio.

  • art. 55 d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato dalla Corte per distinguere redditi d’impresa e redditi di capitale nel sistema fiscale.

  • art. 6, comma 3, d.P.R. n. 917/1986

    Richiamato per affermare che, per le società di persone, i redditi sono considerati redditi d’impresa e determinati unitariamente secondo le norme relative.

  • art. 5, L. n. 233/1990

    Richiamato per evidenziare il collegamento tra onere contributivo e prestazioni previdenziali, commisurate al reddito d’impresa.

Massime di principio

  • Per gli iscritti alla gestione commercianti, il contributo previdenziale annuale va calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF nel periodo di riferimento, non soltanto sul reddito prodotto dall’attività che ha determinato l’iscrizione.
  • Ai fini della base imponibile contributiva rilevano anche gli utili imputati al socio di società di persone, perché per tali società opera il principio di trasparenza fiscale e i relativi redditi sono qualificati come redditi d’impresa.
  • Il mancato accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate non esclude la debenza della contribuzione quando la pretesa dell’ente previdenziale non si fonda su un maggior reddito fiscalmente accertato, ma sulla corretta inclusione dei redditi dichiarati nella base contributiva.
  • Nel sindacato sulla pretesa contributiva occorre distinguere tra presupposto dell’obbligazione e fonte degli elementi di calcolo: l’accertamento fiscale può essere rilevante come dato istruttorio, ma non è condizione necessaria se la domanda contributiva riguarda solo la ricostruzione della base imponibile secondo legge.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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