Sentenza del 21/11/2017 n. 4556 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato una cartella di pagamento relativa all'IVA 2009, per complessivi 51.221,15 euro, contestando il mancato riconoscimento di un credito IVA di 34.840,00 euro maturato nel 2008 e riportato nella dichiarazione IVA 2009, presentata tardivamente il 6 maggio 2010. Ha inoltre dedotto la carenza di motivazione della cartella e l'effettiva esistenza del credito. L'Amministrazione ha sostenuto che la cartella era stata preceduta da una comunicazione di irregolarità, alla quale la società non aveva risposto entro il termine di trenta giorni, né aveva prodotto la documentazione richiesta.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la decisione di primo grado. Pur riconoscendo, sulla base della giurisprudenza della Corte di cassazione, che un credito IVA può essere riconosciuto anche in presenza di una dichiarazione annuale omessa o tardiva, il contribuente deve dimostrare i requisiti sostanziali del credito, producendo registri IVA, liquidazioni, fatture e ogni altra documentazione utile. Nel caso concreto, la società non ha fornito la documentazione richiesta dall'Agenzia delle Entrate né ha dimostrato in giudizio l'esistenza del credito. È stata quindi condannata al pagamento di 1.200,00 euro, oltre accessori, per spese processuali, nonché al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Norme richiamate
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
l'appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione
In caso di rigetto dell'impugnazione, il giudice deve dare atto dell'obbligo della parte soccombente di versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello già dovuto per il ricorso.
Art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Norma indicata nella sentenza come disposizione introduttiva del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Cassazione civile, Sezioni Unite, 8 settembre 2016, n. 17757
pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta [...] va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione
La tardiva o omessa dichiarazione annuale non comporta automaticamente la perdita del credito IVA, purché il contribuente dimostri concretamente i requisiti sostanziali della detrazione e deduca il credito entro i termini previsti.
Cassazione civile, 17 marzo 2017, n. 6921
il contribuente, per portarla in detrazione, deve provarne [...] i requisiti sostanziali
Anche nell'ambito del controllo automatizzato, il contribuente deve fornire la prova documentale degli acquisti, dell'assoggettamento a IVA e della loro destinazione a operazioni imponibili.
Massime di principio
- La presentazione tardiva o l'omissione della dichiarazione IVA non determina necessariamente la perdita del credito, ma il contribuente deve provare in modo concreto e documentato la sua esistenza.
- In presenza di una comunicazione di irregolarità, è essenziale rispondere entro il termine indicato e trasmettere registri IVA, liquidazioni periodiche, fatture e documentazione comprovante i requisiti della detrazione.
- Nel giudizio contro una cartella derivante da controllo automatizzato, non è sufficiente affermare che il credito esiste: il contribuente deve dimostrarne sia l'importo sia la spettanza sostanziale.
- Il mancato riscontro alla richiesta dell'Amministrazione può essere decisivo, soprattutto quando il contribuente non recupera tale omissione producendo successivamente la documentazione necessaria in giudizio.
- La regolarità formale della cartella può essere ritenuta sufficiente quando il contribuente è stato previamente informato delle anomalie e ha avuto la possibilità di fornire chiarimenti e documenti.
- La parte che perde l'impugnazione può essere condannata alle spese processuali e al pagamento di un ulteriore contributo unificato.
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