Ordinanza n. 14/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell'Ordinanza di Sospensione Lavori n. 53 del 25/06/2025, notificata in pari data, emessa dal Responsabile del Servizio Territorio - Urbanistica del Comune di Montalto Uffugo, con la quale è stata ordinata l'immediata sospensione dei lavori edili autorizzati con Permesso di Costruire n. 17/2024, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluso l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela del medesimo permesso di costruire; 2) per quanto riguarda i motivi aggiunti: 1. della Determina del Servizio Territorio – Urbanistica n. 22 del 06/11/2025, Reg. Gen. n. 602, con cui è stato disposto l'annullamento in sede di autotutela del Permesso di Costruire n. 17 dell’11/06/2024 (pratica Calabria SUE codice univoco 2890), limitatamente alla realizzazione della tettoia metallica; 2. dell’Ordinanza di demolizione n. 104 del 06/11/2025, notificata in data 10/11/2025 mediante deposito presso la Casa comunale ex art. 140 c.p.c., con cui si ingiunge alla ricorrente la demolizione della medesima tettoia e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni; 3. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche sconosciuto, ivi compresa, ove occorra, la relazione di sopralluogo n. 11691 del 24/06/2025 e la nota PEC del 05/06/2025 prot. n. 103.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di sospensione lavori n. 53/2025 e, con motivi aggiunti, annullamento d’ufficio del permesso di costruire limitatamente alla tettoia metallica e ordinanza di demolizione della stessa
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale di sospensione dei lavori autorizzati dal Permesso di Costruire n. 17/2024, nonché, con motivi aggiunti, la determina con cui il Comune ha annullato in autotutela il permesso limitatamente alla realizzazione di una tettoia metallica e la conseguente ordinanza di demolizione. Dal provvedimento emerge che l’amministrazione avrebbe fondato la ritenuta falsa rappresentazione della situazione rilevante ai fini del titolo edilizio sull’interpretazione di un accordo tra i danti causa delle parti private, risalente nel tempo e privo di elementi oggettivi e univoci. La ricorrente ha inoltre contestato la rilevanza, nell’esercizio della vigilanza edilizia, dei diritti di terzi eventualmente incisi dall’intervento, sostenendo che tali diritti dovrebbero essere fatti valere in altra sede. È stata proposta domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. contro gli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Quanto al fumus, ha rilevato, in primo luogo, che la falsa rappresentazione dedotta dal Comune non risultava adeguatamente riscontrata, poiché desunta da una mera interpretazione di un accordo tra i danti causa delle parti private, molto risalente e privo di elementi oggettivi e incontrovertibili. In secondo luogo, ha considerato che i titoli edilizi sono rilasciati salvi i diritti dei terzi, i quali possono essere tutelati dai titolari in altra sede, diversa da quella amministrativa. In terzo luogo, ha ravvisato profili di non rilevanza dei diritti dei terzi nell’esercizio della vigilanza edilizia comunale. Il pregiudizio è stato ritenuto sussistente in ragione dell’incidenza diretta dell’annullamento in autotutela sul titolo edilizio già rilasciato e della natura dell’ordinanza di demolizione. Per l’effetto, il TAR ha sospeso l’esecuzione dei provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti e ha fissato l’udienza pubblica di merito al 1° luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
presupposti di cui all’art. 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare richiesta
La tutela cautelare è concessa in presenza di fumus boni iuris e di un pregiudizio grave derivante dall’esecuzione degli atti impugnati.
d.P.R. 380/2001 (T.U.E.)
opera di vigilanza edilizia riconosciuta ai Comune dal T.U.E.
Nel sommario esame cautelare, il TAR ha ritenuto non rilevanti i diritti dei terzi nello svolgimento dell’attività comunale di vigilanza edilizia, ferma la loro eventuale tutela in altra sede.
art. 140 c.p.c.
deposito presso la Casa comunale ex art. 140 c.p.c.
La notificazione dell’ordinanza di demolizione è stata effettuata mediante deposito presso la Casa comunale secondo la disposizione richiamata; il provvedimento non sviluppa ulteriori valutazioni sulla validità della notificazione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la falsa rappresentazione idonea a incidere sulla stabilità di un titolo edilizio non può essere desunta dalla sola interpretazione di un accordo risalente tra danti causa, quando manchino elementi oggettivi, univoci e incontrovertibili che dimostrino la non veridicità della rappresentazione posta a base del titolo.
- La clausola secondo cui il titolo edilizio è rilasciato salvi i diritti dei terzi indica che le pretese civilistiche dei terzi eventualmente incise dall’intervento devono essere fatte valere, di regola, nella sede competente e non costituiscono automaticamente il presupposto per l’annullamento amministrativo del titolo.
- Nell’esercizio della vigilanza edilizia, la pubblica amministrazione non può fondare automaticamente l’annullamento o la demolizione su controversie relative a diritti di terzi, quando tali questioni non riguardino direttamente la legittimità edilizia dell’intervento.
- L’annullamento in autotutela di un titolo edilizio già rilasciato e l’ordinanza di demolizione sono atti astrattamente idonei a determinare un pregiudizio cautelare, poiché incidono direttamente sulla possibilità di proseguire l’intervento e sulla permanenza dell’opera.
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