Cassazione Penale, Sentenza n. 28011/2024 del 12/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Ancona che aveva confermato la condanna inflitta dal G.U.P. di Pesaro (procedimento con rito abbreviato) per il reato previsto dall'art. 5, comma 8-bis, del T.U. immigrazione (d.lgs. 25 luglio 1988, n. 286). Si contestava che i documenti allegati alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno (denuncia di rapporto di lavoro agricolo datata 1 ottobre 2018, presso INPS Bari) costituissero falsità materiale e non falsità ideologica, e si deduceva inoltre l'assenza del dolo perché l'imputato avrebbe semplicemente depositato il documento fornito dal datore di lavoro, avendo svolto effettivamente attività lavorativa nel 2018 e non conoscendo la lingua italiana.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifesta infondatezza dei motivi perché la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato che l'atto giuridicamente rilevante (la denuncia di rapporto di lavoro agricolo) non era mai stato presentato all'INPS e la ditta indicata risultava inesistente; pertanto l'atto era inesistente nella realtà fenomenica e si configurava falsità materiale ai sensi della giurisprudenza consolidata. La Corte ha inoltre ritenuto che l'inesistenza della ditta e l'attribuzione di un codice fiscale di altro soggetto fossero elementi idonei a provare il dolo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. immigrazione), art. 5, comma 8-bis
La norma punisce la contraffazione o l'alterazione dei documenti indicati dal T.U. immigrazione ai fini dell'ottenimento di titoli di soggiorno. La Corte ha interpretato la disposizione come comprensiva sia della falsità materiale (atto presentato come esistente ma in realtà non formato) sia dell'alterazione/contraffazione, applicandola al caso in cui la denuncia di rapporto di lavoro risultava non essere mai stata presentata all'INPS.
Codice di procedura penale, art. 125, comma 3
Riferito nelle censure del ricorrente in relazione ai profili di vizio di motivazione e all'elemento soggettivo; la Corte di Cassazione ha ritenuto irrilevante la doglianza perché il dolo era desumibile dagli elementi fattuali (inesistenza della ditta, codice fiscale di altro soggetto) e la motivazione dei giudici di merito era congrua.
Codice di procedura penale, art. 546
Norma richiamata dal ricorrente in tema di motivazione e valutazione della prova in giudizio abbreviato; la Corte ha ritenuto che la valutazione di fatto rimaneva nei limiti del sindacato di legittimità e che i giudici di merito avevano adeguatamente provato la falsità materiale.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che regola la condanna alle spese in Cassazione. La Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ritenendo il ricorso manifestamente infondato.
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 1 n. 24420/2008; Sez. 5 n. 15786/2019) e Corte Cost. n. 186/2000
La Corte ha applicato principi consolidati: si ha falsità materiale quando si fa apparire come esistente un atto che in realtà non risulta formato (anche senza divergenza tra autore apparente e reale); è pacifico inoltre che la contraffazione o alterazione dei documenti indicati dal T.U. integrano il reato. La decisione richiama anche il principio che l'assenza di buona fede può essere desunta da elementi oggettivi (ditta inesistente, codice fiscale errato). La sentenza costituzionale citata è stata richiamata sul punto della condanna alle spese in Cassazione.
Massime di principio
- La distinzione tra falsità materiale e falsità ideologica: si configura falsità materiale quando si rende apparentemente esistente un atto che in realtà non è mai stato formato; ciò è sufficiente per integrare il reato se l'atto è utilizzato per ottenere un beneficio (es. rinnovo del permesso di soggiorno).
- La contraffazione o l'alterazione di documenti indicati dal T.U. immigrazione (art. 5, comma 8-bis) è penalmente rilevante e comprende sia la produzione di documenti inesistenti sia la modifica di documenti autentici.
- Il dolo può essere desunto da elementi concreti e obiettivi (incongruenze documentali, indicazione di ditta inesistente, codice fiscale non correlato): la prova della conoscenza del contenuto del documento non richiede sempre una dichiarazione esplicita se sussistono indizi gravi e convergenti.
- La mera ignoranza della lingua italiana o l'affermazione di aver ricevuto un documento dal datore di lavoro non escludono automaticamente la responsabilità penale, se gli elementi probatori indicano intenzionalità o consapevolezza della falsità.
- In procedimento di Cassazione il sindacato sulla valutazione della prova e sulla motivazione è possibile, ma i giudici di legittimità dichiarano inammissibili i ricorsi che non affrontano adeguatamente i punti di fatto e di diritto decisi dalle corti di merito.
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