Cassazione Civile, Ordinanza n. 33635/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La lite origina da un giudizio in cui un lavoratore aveva già impugnato una sentenza della Corte d'appello di Venezia davanti alla Cassazione, nei confronti della fondazione datrice di lavoro. Definito quel ricorso con sentenza n. 24346/2024, il lavoratore ha poi proposto revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., denunciando due errori percettivi della sentenza di legittimità. In primo luogo ha sostenuto che la Corte non avesse esaminato la questione della validità della procura speciale e dello ius postulandi del difensore della fondazione nel giudizio di cassazione, con conseguente nullità del controricorso per mancanza di una delibera autorizzativa specifica, antecedente o contestuale alla procura e alla costituzione. In secondo luogo ha dedotto che la Corte avesse erroneamente ritenuto non contestata la circostanza dell’avvenuta sottoposizione della delibera autorizzativa agli organi di vigilanza, mentre secondo il ricorrente tale sottoposizione era stata espressamente negata e comunque mancava prova della stessa. Il ricorrente ha sostenuto che tali errori sarebbero stati decisivi, perché avrebbero dovuto condurre alla nullità degli atti difensivi della fondazione, alla sostanziale contumacia della stessa e, in tesi, all’accoglimento delle domande del lavoratore per difetto di prova della legittimità del licenziamento.
La decisione
La Corte ha ricostruito il perimetro dell’errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., richiamando l’orientamento consolidato: l’errore deve consistere in una falsa percezione di un fatto incontroverso e decisivo, immediatamente rilevabile dal confronto tra sentenza e atti, e non può riguardare attività interpretativa, valutativa o l’omesso esame di questioni processuali. Applicando tali criteri, ha escluso il vizio denunciato. Quanto alla pretesa omessa pronuncia sulla validità della procura e dello ius postulandi nel giudizio di cassazione, la Corte ha ritenuto che la questione fosse stata comunque affrontata implicitamente nella motivazione complessiva della sentenza revocanda, che aveva già considerato validamente autorizzato il ricorso ad avvocato del libero foro per casi speciali individuabili per categorie. Quanto alla dedotta falsa percezione della sottoposizione della delibera agli organi di vigilanza, la Corte ha osservato che la sentenza revocanda conteneva anche una ratio autonoma e assorbente, fondata sulla sufficienza della delibera motivata, tale da escludere la decisività dell’asserito errore. Inoltre il ricorrente aveva posto in cassazione una questione diversa, relativa alla necessità di un’autorizzazione specifica per singolo giudizio, senza dimostrare di aver effettivamente introdotto nei precedenti gradi il diverso profilo della sottoposizione al controllo. Il ricorso per revocazione è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
l'errore revocatorio della sentenza di cassazione deve consistere in una falsa percezione di un fatto decisivo, incontroverso e risultante dagli atti, non in un errore di valutazione o in un'omessa pronuncia su questioni processuali
art. 380-bis.1 c.p.c.
la causa è stata decisa in camera di consiglio con motivazione riservata
art. 91 c.p.c.
le spese seguono la soccombenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 43 r.d. 1611/1933
la Corte richiama la norma nel ragionamento sulla delibera autorizzativa e sul controllo degli organi di vigilanza, ritenendo comunque non decisivo il preteso errore di fatto
Massime di principio
- L'errore revocatorio contro una sentenza della Corte di cassazione presuppone una falsa percezione di un fatto storico processuale o documentale, oggettivamente e immediatamente desumibile dagli atti; non è configurabile quando si contesta l'interpretazione data dalla Corte agli atti o la valutazione di questioni giuridiche.
- L'omessa considerazione di una questione processuale, anche se rilevabile d'ufficio, non integra di per sé errore di fatto revocatorio, perché non equivale a supposizione falsa di un fatto.
- Il vizio di omessa pronuncia va apprezzato sulla motivazione complessiva della sentenza e può risultare escluso quando la questione sia stata affrontata implicitamente o quando la decisione contenga una ratio autonoma idonea da sola a sorreggerla.
- Ai fini della revocazione è necessario che l'errore denunciato sia decisivo: se la sentenza impugnata è sorretta da una ratio ulteriore e indipendente, l'errore dedotto non può condurre all'eliminazione della decisione.
- In sede di revocazione non è sufficiente prospettare un diverso modo di leggere gli atti processuali; occorre dimostrare che la sentenza ha supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto pacificamente escluso o accertato dagli atti interni del giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33434/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33454/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33456/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33458/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33461/2025 del 22/12/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 22 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 33496/2025 del 22/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →