Cassazione Civile, Sentenza n. 15782/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione delle norme sul termine per la costituzione in giudizio del ricorrente/appellante nel processo tributario quando la notifica è eseguita a mezzo servizio postale (raccomandata con avviso di ricevimento). La ricorrente deduce che il dies a quo del termine di 30 giorni decorre dal momento della ricezione da parte del destinatario (o evento equipollente) e non dalla data di spedizione, invocando gli artt. 16, 20 e 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e la nozione di scissione degli effetti della notifica; inoltre contesta l'eventuale applicazione dell'art. 58 d.lgs. 546/1992 relativo al divieto di produzioni novative in sede d'appello, sostenendo che l'avviso di ricevimento era già stato depositato in primo grado.
La decisione
La Corte ha acquisito il fascicolo di merito e ha accertato che in primo grado la ricorrente aveva depositato la ricevuta di spedizione (spedizione del 22/06/2012) e l'avviso di ricevimento che attestava la consegna al Comune di Milano il 27/06/2012; la costituzione nel giudizio era avvenuta con il deposito del 26/07/2012, entro i 30 giorni previsti dall'art. 22 d.lgs. 546/1992. Sulla base del principio affermato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 29 maggio 2017, n. 13452) e coerente giurisprudenza successiva, la Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso (art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.), dichiarato assorbiti gli altri motivi, cassato la sentenza impugnata nei punti indicati e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia (Milano), in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 16 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel contesto della disciplina delle notifiche nel processo tributario e della decorrenza degli effetti della notifica; la Corte ha operato interpretazione coordinata con il principio della ricezione come dies a quo.
art. 20 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Riferimento alla disciplina procedimentale/tributaria collegata alla notificazione e agli effetti temporali; utilizzato insieme ad altre norme per valutare la tempestività della costituzione.
art. 22 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Stabilisce il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente; la Corte ha ritenuto che tale termine decorre dalla ricezione dell'atto da parte del destinatario (o evento equipollente), non dalla data di spedizione.
art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma sul divieto di novità probatorie in appello; la Corte ha ritenuto la questione superata perché l'avviso di ricevimento era già stato depositato nel primo grado e non costituiva prova nova in appello.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.
Fondamento dei motivi di cassazione (violazione di norme e motivazione); i primi due motivi sono stati accolti ai sensi di questa norma per l'accertata errata applicazione della decorrenza del termine.
Cass., Sez. Un., 29 maggio 2017, n. 13452 (orientamento giurisprudenziale)
Principio: nel processo tributario il termine di 30 giorni per la costituzione del ricorrente/appellante che usa il servizio postale decorre dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o evento equipollente), e non dalla data di spedizione; principio applicato dalla Corte nel caso in esame.
Massime di principio
- Quando la notifica è eseguita tramite raccomandata con avviso di ricevimento, il termine di 30 giorni per la costituzione del ricorrente/appellante nel processo tributario decorre dalla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario (o dall'evento equipollente), non dalla data di spedizione.
- La prova della tempestività può essere fornita mediante la ricevuta di spedizione unita all'avviso di ricevimento che attesta la consegna al destinatario; se tali documenti sono prodotti nel primo grado non costituiscono prova nova in appello.
- Se il fascicolo di merito dimostra il deposito tempestivo degli atti comprovanti la ricezione, la sentenza del giudice di merito che ritenga tardiva la costituzione può essere cassata e la causa rimessa per nuovo esame.
- L'art. 58 d.lgs. 546/1992 sul divieto di nuove prove in appello non impedisce di far valere documenti già prodotti in primo grado per dimostrare la tempestività degli adempimenti procedurali.
- In presenza di contrasto giurisprudenziale, l'orientamento delle Sezioni Unite (e la successiva conferma) costituisce guida obbligatoria sulle regole di decorrenza dei termini relativi alle notifiche postali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 5 giu 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 15678/2024 del 05/06/2024
- Sentenza civile · 5 giu 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 15685/2024 del 05/06/2024
- Sentenza civile · 5 giu 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 15720/2024 del 05/06/2024
- Sentenza civile · 5 giu 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 15727/2024 del 05/06/2024
- Sentenza civile · 5 giu 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 15737/2024 del 05/06/2024
- Sentenza civile · 5 giu 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 15751/2024 del 05/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →