Cassazione Civile, Sentenza n. 15751/2024 del 05/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della tassazione per enunciazione (avviso di liquidazione n. TQQ13061003854) relativa alla enunciazione di un finanziamento soci fra Rossi Giancarlo e la società Villa Leandra di Rossi Giancarlo C., S.a.s., inserito in un atto che comprendeva anche la donazione di quote sociali e la modifica dei patti sociali. I ricorrenti censuravano (i) l'assenza del requisito soggettivo dell'identità delle parti tra atto enunciante e atto enunciato (sostenendo che la società non era parte degli atti di donazione e modifica) e (ii) la nullità della motivazione della sentenza di merito per apparente apoditticità e carenza motivazionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo alla nullità della motivazione: la motivazione del giudice del gravame è risultata presente e comprensibile, non essendosi dato luogo a un vizio estremo di motivazione rilevabile in Cassazione. Ha altresì respinto il motivo relativo alla violazione dell'art. 22 del DPR n. 131/1986: il requisito soggettivo per la tassazione per enunciazione è stato interpretato in senso lato e sostanziale; l'atto impugnato, sottoscritto e approvato da tutti i soci e contenente modifiche dell'atto costitutivo e la cessione del credito, era riferibile alla società di persone e quindi integrava l'identità di parti necessaria all'applicazione dell'enunciazione. Per quanto concerne le spese, non essendovi stata attività difensiva dell'Agenzia delle Entrate non sono state regolate tra le parti, mentre è stata rilevata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del DPR n. 115/2002.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22
Il requisito soggettivo dell'"enunciazione" va inteso in senso lato e sostanziale e non in senso strettamente contrattualistico: rileva l'identità dei soggetti rispetto ai quali si realizzano gli effetti degli atti contenuti nell'atto di emersione.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 6
Gli atti soggetti a registrazione 'in caso d'uso' possono essere tassati per enunciazione anche a prescindere dall'effettivo uso, secondo la giurisprudenza richiamata.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, parte prima tariffa, art. 9
Rinvio alla misura dell'imposta (aliquota proporzionale del 3%) applicata all'enunciazione dell'atto di finanziamento soci.
D.P.R. 24 marzo 2001 (n. 115), art. 13, comma 1-quater
Prevede l'obbligo, in determinate ipotesi processuali, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale disposizione nei confronti dei ricorrenti.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3 e 4
Norme di legittimità relative ai motivi utilizzati in cassazione: vizio di legge (n. 3) e vizio per nullità della sentenza per carenza motivazionale (n. 4). La Corte ricorda i limiti del sindacato sulla motivazione in Cassazione (solo vizi estremi della motivazione sono rilevabili).
Codice di procedura civile, art. 132, secondo comma, n. 4
Richiamato in relazione alla contestazione della motivazione del giudice di merito; la Corte valuta se sussiste una motivazione apparente o inesistente.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 36, comma 2, n. 4 e 61
Norme del processo tributario richiamate con riferimento ai vizi di motivazione e alle forme processuali d'impugnazione; utilizzate per valutare la censura sulla motivazione della sentenza di merito.
Codice civile, art. 2252
Riguarda le modifiche del contratto sociale: la Corte ha ritenuto che l'atto contenente la modifica del contratto sociale e la cessione del credito sia riferibile alla società di persone e ne produca effetti.
Codice civile, art. 2300
Richiamato come riferimento alla iscrizione delle deliberazioni riguardanti la società nel registro delle imprese; conforta l'attribuibilità alla società di deliberazioni assembleari e modifiche statutarie.
Massime di principio
- Ai fini della tassazione per enunciazione (art. 22 DPR n. 131/1986) il concetto di 'parte' va interpretato in senso lato e sostanziale: conta che i soggetti siano coinvolti o subiscano gli effetti degli atti, non la mera qualificazione contrattualistica.
- In società di persone, un atto adottato con l'intervento e l'approvazione di tutti i soci (anche se formalmente strutturato come più atti: donazione, modifiche statutarie, cessione di crediti) può essere riferito alla società e soddisfare il requisito soggettivo per l'enunciazione.
- La cessione del credito e le modifiche dell'atto costitutivo, se deliberate e sottoscritte dai soci, producono effetti immediati e possono rendere la società 'parte' dell'operazione ai fini fiscali.
- In Cassazione la censura sulla motivazione è ammissibile solo per vizi estremi (mancanza assoluta, motivazione apparente, contraddizioni insanabili o incomprensibilità oggettiva); il semplice vizio di merito o insufficienza della motivazione non è idoneo a determinare l'annullamento.
- La sostanza dell'operazione (chi subisce gli effetti e come questi si realizzano) prevale sulla forma: per evitare l'applicazione dell'enunciazione è necessario dimostrare che i soggetti coinvolti negli effetti siano diversi in modo sostanziale.
- Se l'Amministrazione finanziaria non svolge difesa nel giudizio di legittimità, ciò può influire sulle spese del procedimento ma non impedisce l'applicazione di altri oneri procedurali (es. contributo unificato aggiuntivo) previsti dalla normativa.
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