Cassazione Civile, Sentenza n. 17762/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c. relativo al rigetto del quarto motivo di appello: i ricorrenti sostenevano che la Corte d'appello avesse commesso un errore di fatto non avendo considerato un documento (atto di vendita) contenente l'indicazione del reddito dominicale del fondo oggetto della controversia, dato che inciderebbe sulla determinazione del valore della causa e dunque sulla liquidazione delle spese di lite. Inoltre deducevano violazioni relative alla corretta applicazione dei criteri di liquidazione delle spese (principio di proporzionalità, DM n. 55/2014 e n. 37/2018, artt. 10 co.2 e 103 c.p.c.), censurando l'aggregazione delle diverse poste di spesa a formare uno scaglione di valore superiore invece di liquidare disgiuntamente per ciascun rapporto processuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i primi due motivi: ha ritenuto che non sussistesse errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4 c.p.c., perché si trattava dell'omesso esame di un documento (vizio di motivazione) e comunque il tema era già controverso e affrontato nel giudizio di merito; ha invece accolto il terzo motivo, riconoscendo che la Corte d'appello aveva errato nel sommare le spese spettanti a soggetti diversi quale unico 'disputatum', individuando così uno scaglione di valore superiore. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata in relazione a questo profilo e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte ha rideterminato le spese di lite del giudizio di revocazione applicando lo scaglione corretto (da €5.201,00 a €26.000,00) e liquidando €5.532,00 oltre accessori in favore di ciascun gruppo di controricorrenti indicati; ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 395, n. 4, c.p.c.
La Corte interpreta la norma richiedendo, per la revocazione per errore di fatto, una falsa percezione della realtà (affermazione positiva o negativa in contrasto con le evidenze): l'omesso esame di un documento configura invece un vizio di motivazione e non un errore revocatorio.
art. 360, n. 4, c.p.c.
Norma richiamata per i motivi di cassazione sulla violazione o falsa applicazione di norme di diritto; utilizzata per censurare le interpretazioni giurisdizionali della Corte territoriale.
art. 384, c.p.c.
Autorizza la Corte di legittimità a decidere nel merito quando, cassando la decisione impugnata, non sono necessari ulteriori accertamenti: la Corte ha così rideterminato le spese direttamente.
art. 12 disposizioni sulla legge in generale (preleggi)
Richiamata dai ricorrenti per una interpretazione testuale/oggettiva degli atti; la Corte non ha ritenuto che tale richiamo potesse trasformare l'omessa indicazione in errore di fatto.
art. 15 c.p.c.
Richiamato nel quadro della determinazione del valore della controversia in relazione al reddito dominicale; la Corte ha ritenuto che il valore della causa fosse stato valutato correttamente in sede di merito.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
Richiamato nel dedurre violazioni di rito e doglianze sulla motivazione; la Corte ha ritenuto infondati i rilievi che trasformassero l'omesso esame di documenti in errore revocatorio.
art. 10, co. 2 c.p.c.
Richiamato in relazione alla liquidazione delle spese e alla non cumulabilità di disputata sorti tra parti autonome; la Corte ha affermato l'autonomia dei rapporti e l'obbligo di liquidare separatamente.
art. 103 c.p.c.
Richiamato come alternativa per la tutela dell'autonomia dei rapporti fondamentali nel processo; utilizzato per sostenere la necessità di liquidazioni disgiunte.
D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 37/2018
Norme regolanti i parametri di liquidazione del compenso professionale e i criteri di proporzionalità: invocate dai ricorrenti, la Corte ha comunque rideterminato le voci di compenso riconoscendo anche il compenso per la fase di trattazione/istruttoria.
art. 23, comma 8-bis, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176) e proroghe
Normativa procedurale richiamata per il processo in camera di consiglio (trattazione senza discussione orale): la causa è stata trattata in base a tale disciplina.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 395, n.4 c.p.c.) richiede una 'falsa percezione della realtà' e non può fondarsi sull'omesso esame di un documento: l'omissione è in genere vizio di motivazione, non causa di revocazione.
- Se un fatto o documento è già stato introdotto e dibattuto nel giudizio di merito, la sua valutazione diversa dal giudicante costituisce valutazione di merito e non errore di fatto revocatorio, salvo che vi sia una palese contraddizione con le evidenze documentali.
- Nella liquidazione delle spese, occorre rispettare l'autonomia delle posizioni processuali: non si possono cumulare come unico 'disputatum' somme spettanti a parti diverse se le domande riguardano rapporti processuali autonomi; la liquidazione deve essere effettuata disgiuntamente per ciascun rapporto.
- La Corte di cassazione, se accoglie parzialmente il ricorso e la rettifica non richiede ulteriori accertamenti, può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c. e rideterminare direttamente le spese o altri profili economici.
- Per contestare efficacemente in sede di revocazione vizi relativi a documenti o a dati capaci di incidere sul valore della causa è utile che la parte evidenzi nelle fasi precedenti (atto d'appello o atti istruttori) non solo la produzione del documento ma la sua 'indicazione' e rilevanza specifica, distinguendo chiaramente tra dato indicato negli atti e dato desumibile solo da allegati.
- Nei ricorsi che mirano a rideterminare il valore della causa e quindi le spese, è fondamentale argomentare separatamente per ciascun controparte la rilevanza del valore (disputatum) onde evitare che il giudice aggregando voci determini scaglioni superiori.
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