Cassazione Penale, Sentenza n. 38997/2025 del 03/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva respinto la sua richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere. Ha contestato che il Tribunale del riesame ha valutato soltanto la gravità del fatto e la mancata prova del recesso dall'associazione mafiosa, senza considerare il lungo lasso di tempo trascorso dal fatto (luglio 2012), l'avanzamento del procedimento e la regolare condotta tenuta in detenzione, argomentando che tali elementi avrebbero reso venute meno le esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il giudicato cautelare preclude la riesamina delle questioni già decise salvo nuovi elementi significativi; ha ritenuto che non siano emersi novità tali da scardinare le ragioni del provvedimento originario. Il Tribunale del riesame aveva correttamente valutato la gravità dei reati contestati (omicidio premeditato aggravato, partecipazione ad associazione mafiosa e reati in materia di armi), le precedenti condanne dell'imputato e la persistenza dei legami associativi, e ha adeguatamente motivato la persistenza del pericolo di reiterazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e rimessione alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione al rigetto dell'appello cautelare: il Tribunale del riesame ha respinto l'appello secondo le regole procedurali previste per le impugnazioni sulle misure cautelari.
art. 575 cod. pen.
Riferimento al reato di omicidio (qui contestato come premeditato): la gravità del delitto è stata considerata elemento centrale per la valutazione delle esigenze cautelari.
art. 416-bis cod. pen.
Riferimento all'associazione mafiosa: la sussistenza di legami con il sodalizio mafioso è stata ritenuta indicativa della pericolosità e della professionalità delinquenziale dell'indagato, influenzando la conferma della custodia in carcere.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma citata dal ricorrente in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari e delle prove; la Corte ha richiamato i criteri di valutazione probatoria, affermando che il pericolo di inquinamento probatorio va valutato sia con riferimento alle prove ancora da acquisire sia a quelle già acquisite.
art. 275 cod. proc. pen.
Norma richiamata a proposito delle presunzioni e delle valutazioni sulle esigenze cautelari; la Corte ha richiamato l'articolazione delle presunzioni relative alla pericolosità e il fatto che il decorso del tempo non è, di per sé, sufficiente a escludere tali esigenze.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Il comma è stato richiamato dal Tribunale per giustificare la persistenza delle presunzioni di pericolosità e la proporzionalità della misura cautelare a fronte dei reati contestati.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Disposizioni utilizzate come parametri di ammissibilità e formulazione del motivo di cassazione: il ricorso denunciava violazione di norme processuali e vizio di motivazione, che la Corte ha ritenuto infondati perché la motivazione del giudice del riesame era adeguata e non manifestamente illogica.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per i limiti della riproduzione del motivo in Cassazione (ambito del ricorso dedotto): la Corte ha agito nei limiti stabiliti dalle disposizioni attuative.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione richiamata per gli adempimenti della cancelleria a seguito della pronuncia della Corte (comunicazioni e formalità di esecuzione).
Massime di principio
- Il giudicato cautelare (decisione sulle misure cautelari già diventata definitiva nelle impugnazioni previste) preclude la rinnovazione delle medesime questioni salvo che emergano elementi nuovi e significativi che modifichino il quadro probatorio.
- Il decorso del tempo e l'avanzamento del procedimento non sono, di per sé, sufficienti a far venire meno le esigenze cautelari; occorre dimostrare novità concrete e rilevanti che incidano sulle ragioni che giustificavano la misura.
- La gravità del reato e l'appartenenza o i legami con associazioni mafiose costituiscono fattori forti nella valutazione della pericolosità sociale e della necessità di misure cautelari adeguate.
- La Corte di legittimità controlla la completezza e la logicità della motivazione del giudice di merito ma non svolge una nuova valutazione di merito sui fatti: il vizio reclamabile è la totale assenza o la manifesta illogicità della motivazione, non la diversa valutazione delle stesse prove.
- Il pericolo di inquinamento probatorio si valuta rispetto alle prove già acquisite e a quelle ancora da acquisire; la tutela della genuinità delle fonti dichiarative può giustificare la persistenza di misure cautelari anche in fase avanzata del procedimento.
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