Sentenza n. 299/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento del provvedimento di rigetto del Questore della Provincia di Torino n. Cat. -OMISSIS- 2024 del 24 gennaio 2024 (doc. n. 1), notificato il 26 febbraio successivo, con il quale è stata respinta la domanda del ricorrente volta ad ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, nonché per l'annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e connessi del procedimento, e per ogni ulteriore e consequenziale statuizione in ordine alle situazioni di diritto soggettivo e/o interesse legittimo del Sig. -OMISSIS- ad ottenere la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio di una nuova licenza di porto di fucile per uso tiro a volo
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già titolare dal 1997 al 2019 di licenza di porto d’armi per uso sportivo, era stato destinatario nel 2019 di un divieto di detenzione di armi, tuttora efficace, e nel 2020 della revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo. Dopo l’archiviazione del procedimento penale originariamente collegato alle misure interdittive, chiedeva una nuova licenza, respinta dal Questore. Deduceva violazione degli artt. 3, 7, 10 e 10-bis della l. 241/1990 e degli artt. 10, 11, 42 e 43 T.U.L.P.S., nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione, sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia, travisamento ed erronea valutazione dei presupposti. Contestava in particolare l’omessa partecipazione procedimentale, l’individuazione dell’elemento ostativo in un diverbio con una vicina sfociato in una denuncia penale poi archiviata e la mancata considerazione della sua attuale condizione personale. Deduceva inoltre contraddittorietà, erroneità, incongruità, illogicità e insufficienza della motivazione, sostenendo che il diniego non fosse stato preceduto da adeguata istruttoria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo decisive l’efficacia del divieto di detenzione di armi del 22 novembre 2019 e la precedente revoca della licenza del 20 gennaio 2020, nonché il rigetto del ricorso gerarchico contro quest’ultima. Il divieto di detenzione, finché efficace, è di per sé ostativo al rilascio del porto d’armi. Il Questore, competente a decidere sulla licenza di porto di fucile, non può rivalutare i presupposti del divieto di detenzione, la cui eventuale revisione spetta al Prefetto. Pertanto il Questore doveva trarre dal divieto vigente le conseguenze ostative al rilascio, senza poter considerare l’archiviazione del procedimento penale o l’attuale situazione del ricorrente. L’omessa partecipazione procedimentale è stata ritenuta legittima perché il provvedimento era sostanzialmente vincolato per l’autorità procedente; analogamente, l’istruttoria necessaria consisteva nella verifica dell’esistenza di precedenti ed efficaci atti interdittivi. La rivalutazione del divieto avrebbe dovuto essere sollecitata dall’interessato davanti all’autorità competente prima della richiesta di nuova licenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 3.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 7, 10 e 10-bis l. 241/1990
La partecipazione procedimentale può essere omessa quando, accertato un divieto di detenzione di armi ancora efficace, la decisione sul rilascio del porto d’armi è sostanzialmente vincolata.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del diniego è sufficiente quando dà conto dell’esistenza di un divieto di detenzione armi vigente, elemento di per sé ostativo al rilascio della licenza.
artt. 10, 11, 42 e 43 T.U.L.P.S.
Il divieto di detenzione armi vigente impedisce il rilascio della licenza di porto di fucile; il Questore deve prenderne atto e non può rivalutarne autonomamente i presupposti.
Massime di principio
- La presenza di un divieto di detenzione di armi ancora efficace costituisce elemento di per sé ostativo al rilascio di una licenza di porto d’armi; l’autorità competente per il rilascio non dispone di un autonomo potere di disapplicare o rivalutare tale divieto.
- Quando il rilascio della licenza di porto d’armi è impedito da un divieto di detenzione armi vigente, il provvedimento del Questore è sostanzialmente vincolato e non richiede una rinnovata valutazione discrezionale dell’attualità della pericolosità dell’interessato.
- In presenza di un atto interdittivo efficace, l’istruttoria dell’autorità procedente può limitarsi alla verifica dell’esistenza e dell’efficacia dell’atto stesso; non è necessario riesaminare i fatti che ne hanno determinato l’adozione.
- L’eventuale contestazione dell’attualità o della persistenza dei presupposti del divieto di detenzione deve essere rivolta all’autorità competente alla sua revisione, prima o indipendentemente dalla richiesta di rilascio di una nuova licenza di porto d’armi.
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