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Sentenza

Sentenza n. 312/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità: - del silenzio-inadempimento del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sull'istanza presentata da MAAG Citronella S.r.l. in data 11.07.2024 (doc. n. 1), avente per oggetto la richiesta di avvio del procedimento volto al rilascio della Valutazione d'Impatto Ambientale - VIA ex art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo agrivoltaico denominato Flumini bellu agrisolare, avente potenza di picco pari a 56,87 MW, da realizzarsi nel Comune di Guspini (SU), nonché per le relative opere di connessione alla rete di media tensione, ricadenti nel territorio dei Comuni di Guspini e Gonnosfanadiga (SU); - del silenzio-inadempimento della Commissione PNRR - PNIEC rispetto al suo obbligo di predisporre lo schema di provvedimento VIA, ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis, del d.lgs. n. 152/2006; - del silenzio-inadempimento del Ministero della Cultura rispetto al suo obbligo di esprimere il concerto ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis, del Codice dell'Ambiente al fine del rilascio del provvedimento di VIA; e per l'accertamento: - dell'obbligo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di provvedere con riferimento alla medesima istanza, mediante adozione del provvedimento di VIA di cui all'art. 25, comma 2 bis, del d.lgs. n. 152/2006, previa adozione da parte della Commissione Tecnica PNRR - PNIEC dello schema di provvedimento di VIA di cui all'art. 25, comma 2 bis, primo periodo, del d.lgs. n. 152/2006, e previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura ai sensi del medesimo art. 25, comma 2 bis; - dell'obbligo del competente Direttore generale del Ministero della Cultura di esprimere il proprio concerto ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis, secondo periodo del d.lgs. n. 152/2006; - del diritto della Società al rimborso del cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33 del d.lgs. n. 152/2006, ai sensi dell'articolo 25, comma 2 ter, del d.lgs. 152/2006, pari ad Euro 9.447,68 (novemilaquattrocentoquarantasette/68); e per la conseguente condanna: - del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a rilasciare il provvedimento di VIA ex art. 25 del d.lgs. n. 152/2006, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della Cultura ai sensi del medesimo art. 25 e della Commissione Tecnica PNRR -PNIEC ad adottare lo schema di provvedimento di VIA ai sensi dell'articolo 25, comma 2 bis, del d.lgs. n. 152/2006, fissando all'uopo un breve termine e nominando sin d'ora un commissario ad acta che, in caso di inosservanza, provveda in via sostitutiva; - del Ministero della Cultura ad esprimere il proprio concerto ai sensi dell'art. 25, comma 2 bis, secondo periodo del d.lgs. n. 152/2006, fissando all'uopo un breve termine e nominando sin d'ora un commissario ad acta che, in caso di inosservanza, provveda in via sostitutiva; - del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica a rimborsare alla Società il 50% dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33 del d.lgs. 152/2006, ai sensi dell'articolo 25, comma 2 ter, del d.lgs. n. 152/2006, pari ad euro 9.447,68 (novemilaquattrocentoquarantasette/68).

Giustizia amministrativa202501143

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sul procedimento di VIA relativo a un impianto agrivoltaico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società aveva presentato l’11 luglio 2024 un’istanza per l’avvio del procedimento di VIA relativo a un impianto agrivoltaico nel Comune di Guspini e alle opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Gonnosfanadiga. Il Ministero dell’Ambiente aveva ritenuto procedibile l’istanza e avviato la consultazione pubblica il 30 luglio 2024, ma, alla data della proposizione del ricorso, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC non aveva predisposto lo schema di provvedimento VIA, il Ministero della Cultura non aveva espresso il concerto e il Ministero dell’Ambiente non aveva adottato il provvedimento conclusivo. La ricorrente ha dedotto la violazione dei termini perentori previsti dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006 e ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine di provvedere e il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, pari a euro 9.447,68, ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del medesimo decreto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato illegittimo il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente sulla richiesta di VIA, rilevando che erano decorsi senza esito i termini dell’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006, espressamente qualificati come perentori dal comma 7. La disciplina relativa alla diversa calendarizzazione dei progetti PNIEC prioritari e non prioritari non deroga ai termini legali di conclusione del procedimento: il criterio di priorità ha rilevanza organizzativa interna e non elimina l’obbligo di provvedere. Tuttavia, l’ordine giudiziale di trattazione deve rispettare il sistema delle quote previsto per i progetti PNIEC non prioritari, senza consentire alla ricorrente di sopravanzare i progetti già calendarizzati al di fuori della quota pertinente. Il giudice ha quindi imposto alle amministrazioni di provvedere entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, assicurando la valutazione del progetto nell’ambito della quota non inferiore ai due quinti destinata ai progetti PNIEC non prioritari, e ha previsto la possibile nomina di un commissario ad acta con separato provvedimento in caso di ulteriore inottemperanza. Ha inoltre accolto la domanda di rimborso, ritenendo che il superamento del termine perentorio produca automaticamente il diritto al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, previa verifica dell’effettivo versamento, e ha condannato il Ministero al pagamento di euro 9.447,68 entro novanta giorni. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23

    Stabilisce i termini per la conclusione del procedimento di VIA per i progetti PNIEC, mediante predisposizione dello schema da parte della Commissione competente, acquisizione del concerto del Ministero della Cultura e adozione del provvedimento conclusivo da parte del Ministero dell’Ambiente.

  • art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006

    Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati è rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33

    Prevede, quale conseguenza diretta e automatica del mancato rispetto dei termini procedimentali, il rimborso al proponente del 50% dei diritti di istruttoria.

  • art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006

    Qualifica come perentori i termini previsti dall’art. 25, comma 2-bis, sicché il loro superamento conserva rilevanza giuridica e determina l’illegittimità dell’inerzia amministrativa.

  • art. 8, comma 1-ter, d.lgs. 152/2006

    Introduce un sistema di calendarizzazione e quote per la trattazione dei progetti PNIEC prioritari e non prioritari; tale sistema non deroga ai termini legali di conclusione del procedimento, ma incide sulle modalità organizzative e sulla concreta conformazione dell’ordine giudiziale di provvedere.

  • art. 31 c.p.a.

    Consente di reagire al silenzio dell’amministrazione mediante l’accertamento dell’obbligo di provvedere; la tutela deve essere conformata in modo da rispettare il sistema legale di calendarizzazione dei progetti PNIEC.

  • art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990

    È richiamato quale disciplina generale del genus dell’indennizzo da ritardo, nel quale rientra il rimborso speciale previsto dall’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006.

  • art. 33 d.lgs. 152/2006

    Individua i diritti di istruttoria sui quali si calcola il rimborso del 50% previsto dall’art. 25, comma 2-ter.

Massime di principio

  • Il mancato rispetto dei termini perentori previsti dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006 per la conclusione dei procedimenti di VIA relativi a progetti PNIEC integra silenzio-inadempimento e rende illegittima l’inerzia dell’amministrazione.
  • La diversa priorità di calendarizzazione dei progetti PNIEC, inclusi quelli non prioritari, ha rilevanza organizzativa interna e non deroga ai termini legali perentori di conclusione del procedimento di VIA, in assenza di un’espressa modifica dell’art. 25 del d.lgs. 152/2006.
  • Nell’azione contro il silenzio relativa a un progetto PNIEC non prioritario, l’ordine giudiziale di provvedere deve imporre la definizione del procedimento entro un termine determinato, ma nel rispetto del sistema delle quote e della calendarizzazione legislativamente prevista, senza attribuire al ricorrente una precedenza generale sui progetti già programmati.
  • Il superamento dei termini procedimentali previsti dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006 comporta automaticamente il diritto del proponente al rimborso del 50% dei diritti di istruttoria previsto dal comma 2-ter, previa verifica dell’effettivo versamento degli oneri.
  • In caso di persistente inerzia successiva alla sentenza che accerta il silenzio-inadempimento, il commissario ad acta può essere nominato con separato provvedimento su istanza della parte interessata, per l’esercizio sostitutivo degli adempimenti dovuti.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliTermini e notificazione del ricorso
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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