Sentenza n. 6683/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quinta) n. 2901/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro il divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materie esplodenti
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il divieto prefettizio sostenendo che l'amministrazione e il TAR avessero travisato i fatti posti a fondamento del giudizio di inaffidabilità. In particolare, il rapporto di polizia giudiziaria avrebbe riferito soltanto di un incontro unico, occasionale e casuale, avvenuto in luogo pubblico con una persona gravata da precedenti di polizia, mentre il provvedimento e la sentenza avrebbero qualificato tale episodio come una frequentazione stabile. L'appellante ha dedotto l'erronea valutazione dei presupposti del potere, l'omessa considerazione della concreta lesività dell'episodio, il travisamento della situazione fattuale e il riconoscimento all'amministrazione di una discrezionalità sostanzialmente insindacabile, nonostante l'assenza di una relazione personale e di un effettivo pericolo di abuso o di condizionamento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha richiamato l'art. 39 del r.d. 773/1931, che attribuisce al prefetto il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti alle persone ritenute capaci di abusarne. Si tratta di un potere valutativo e prognostico, volto ad apprezzare il rischio di possibile abuso sulla base della condotta complessiva e del grado di affidabilità dell'interessato. Il divieto può essere adottato anche quando non siano direttamente imputabili condotte illecite al titolare, qualora la situazione concreta renda le armi accessibili a terzi ritenuti inaffidabili; l'interessato deve garantire non solo la propria affidabilità, ma anche l'assenza di rischi derivanti dalle persone con cui intrattiene relazioni personali o familiari. Nel caso concreto, il Collegio ha ritenuto adeguata l'istruttoria e supportato da elementi idonei il giudizio di inaffidabilità dell'autorità di pubblica sicurezza. Le valutazioni amministrative sono state giudicate ragionevoli, proporzionate, non manifestamente incongrue o illogiche e adeguatamente motivate; gli elementi dedotti dall'appellante non sono stati ritenuti sufficienti a dimostrare l'illogicità dell'azione amministrativa. Le spese del grado sono state compensate, anche in ragione dell'assenza di difese scritte dell'amministrazione appellata.
Norme richiamate
art. 39 r.d. 773/1931
il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell’articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne
La norma attribuisce al prefetto un potere valutativo e prognostico di prevenzione, finalizzato ad accertare il rischio concreto di possibile abuso delle armi sulla base della condotta complessiva e dell'affidabilità dell'interessato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità dell'appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale presupposto per l'oscuramento delle generalità dell'appellante.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi previsto dall'art. 39 r.d. 773/1931 costituisce espressione di un potere valutativo e prognostico, diretto a prevenire il possibile abuso delle armi sulla base della condotta complessiva e del grado di affidabilità del destinatario.
- In materia di armi, la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica prevale sull'interesse privato, non sussistendo un diritto assoluto al porto o alla detenzione di armi.
- Il divieto di detenzione può essere legittimamente adottato anche in assenza di condotte illecite direttamente imputabili al titolare, quando la situazione concreta renda le armi liberamente accessibili a terzi inaffidabili o faccia emergere un rischio di abuso collegato alle relazioni personali o familiari dell'interessato.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni prefettizie in materia di armi verifica l'adeguatezza dell'istruttoria, la ragionevolezza, la proporzionalità, la motivazione e l'assenza di manifesta illogicità o incongruenza, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella amministrativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 ago 2026Sentenza n. 1716/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 27 ago 2026Sentenza n. 378/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 ago 2026Sentenza n. 379/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 ago 2026Sentenza n. 380/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 ago 2026Sentenza n. 381/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 ago 2026Sentenza n. 382/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →