Cassazione Civile, Ordinanza n. 09714/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni diplomati magistrali, titolari di diploma conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, avevano chiesto l'accertamento del proprio diritto all'inserimento nelle graduatorie a esaurimento (GAE) della scuola dell'infanzia e primaria per il triennio 2014/2017. La domanda era stata respinta in primo grado e poi in appello, sul presupposto che, pur essendo il diploma considerato titolo abilitante per le pregresse graduatorie permanenti, la trasformazione di queste in GAE ad opera della legge n. 296/2006 avesse definitivamente chiuso l'accesso a chi non avesse presentato domanda entro l'anno scolastico 2007/2008, salvo eccezioni tassative non comprensive della loro posizione. Nel ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 1, comma 605, l. n. 296/2006, delle preleggi e dell'art. 3 Cost., sostenendo che la norma non intendesse escludere chi fosse già in possesso del titolo abilitante alla data di entrata in vigore; 2) violazione della medesima disciplina, di varie norme civilistiche e costituzionali e dei principi di non discriminazione e legittimo affidamento, lamentando che la prassi della pubblica amministrazione avrebbe impedito una tempestiva domanda e ribadendo la tesi dell'idoneità del diploma all'inserimento; 3) subordinata questione di legittimità costituzionale della normativa che chiudeva le GAE, per contrasto con più parametri costituzionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato. Ha corretto la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, comma 4, c.p.c., affermando che il rigetto delle domande era comunque conforme al principio di diritto già consolidato nella propria giurisprudenza e nell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato: il solo possesso del diploma magistrale, anche se conseguito entro il 2001/2002, non è titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento. I primi due motivi sono stati giudicati in parte irrilevanti e in parte infondati, perché, una volta escluso che esistesse originariamente un diritto all'inserimento, non aveva rilievo discutere della decadenza per mancata domanda né della portata della clausola di salvezza normativa; anche la censura sulla valenza erga omnes dell'annullamento del decreto ministeriale è stata respinta, poiché l'annullamento può rimuovere un ostacolo all'esercizio di un diritto, ma non creare un diritto soggettivo prima inesistente. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta non proponibile come motivo di violazione di legge. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per gravi ed eccezionali ragioni.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge; la Corte precisa che la questione di legittimità costituzionale non si veicola come motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 384, comma 4, c.p.c.
Consente alla Corte di correggere la motivazione della sentenza impugnata, mantenendo fermo il dispositivo conforme a diritto.
art. 1, comma 605, lett. c), legge n. 296/2006
La clausola di trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento chiude definitivamente l'accesso ai soggetti non già compresi nelle categorie tassativamente salvate; non amplia la platea degli aventi titolo.
art. 1, comma 607, legge n. 296/2006
Richiamato dai ricorrenti nel quadro normativo sulla disciplina delle graduatorie, ma non ritenuto decisivo ai fini dell'accoglimento.
art. 12, comma 1, preleggi
Richiamato a sostegno dell'interpretazione secondo l'intenzione del legislatore, ma la Corte aderisce a una lettura sistematica e letterale della disciplina.
art. 11 preleggi
Invocato per il divieto di retroattività; la Corte ritiene irrilevante la censura una volta escluso in radice il diritto all'inserimento.
artt. 1366, 1374, 1375 c.c.
Richiamati dai ricorrenti per sostenere un'interpretazione conforme a correttezza e buona fede, ma senza rilievo decisivo nella decisione.
art. 2935 c.c.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla decorrenza dell'esercizio del diritto; la Corte lo considera assorbito dalla negazione del diritto originario.
art. 197 d.lgs. n. 297/1994
Indicato per il valore del diploma magistrale nelle pregresse graduatorie permanenti.
d.m. 10 marzo 1997
Richiamato come fonte del valore abilitante del diploma magistrale ai fini delle pregresse graduatorie.
art. 15, comma 7, d.P.R. n. 323/1998
"I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare"
La disposizione non attribuisce un generale diritto all'inserimento nelle graduatorie a esaurimento; conserva il valore abilitante del titolo nei limiti previsti dal previgente sistema e consente la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami, non l'accesso automatico alle GAE.
d.P.R. n. 323/1998
Richiamato per la disciplina del diploma magistrale e dei titoli abilitanti.
d.P.R. n. 235/2014
È menzionato il parziale annullamento del decreto ministeriale n. 235/2014 da parte del Consiglio di Stato; la Corte afferma che tale annullamento non può creare un diritto soggettivo nuovo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
artt. 2, 3, 4, 51 e 97 Cost.
Evocati nella questione di legittimità costituzionale subordinata, ma la Corte non la esamina nel merito poiché non è utilizzabile come motivo di violazione di legge.
artt. 3, 4, 24, 35, 36, 51 e 97 Cost.
Richiamati nel secondo motivo per sostenere l'accesso al lavoro e la parità di trattamento; non conducono ad un diverso esito.
art. 11/2017 Adunanza plenaria Consiglio di Stato
Richiamata quale precedente che ha escluso l'idoneità del solo diploma magistrale all'inserimento nelle GAE.
Massime di principio
- Quando una disciplina normativa trasforma graduatorie aperte in graduatorie a esaurimento, la clausola di salvaguardia va interpretata restrittivamente: essa tutela soltanto le categorie espressamente indicate e non può essere estesa in via interpretativa a soggetti non contemplati.
- Il possesso di un titolo abilitante non coincide necessariamente con il diritto all'inserimento in una specifica graduatoria: occorre verificare se la normativa di settore attribuisca anche il requisito dell'accesso alla graduatoria, oltre alla sola abilitazione all'insegnamento.
- L'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo o regolamentare può eliminare un ostacolo all'esercizio di un diritto già esistente, ma non può far nascere ex novo un diritto soggettivo che la norma primaria non riconosceva.
- Una censura di illegittimità costituzionale non integra, di regola, un motivo di ricorso per violazione di legge, poiché presuppone la corretta interpretazione della norma da parte del giudice di merito e contesta la sua compatibilità con la Costituzione.
- Se il dispositivo della sentenza impugnata è conforme a diritto, la Corte di cassazione può correggerne la motivazione senza cassare la decisione, quando l'errore riguarda solo il percorso argomentativo e non il risultato finale.
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