Sentenza del 22/06/2017 n. 3819 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Indennità di buonuscita parzialmente alimentata con contributi interamente a carico del lavoratore - soggezione di tale parte di indennità al regime fiscale ordinario - sussiste - Operatività della detrazione ai fini Irpef ex art. 17 del DPR 917/1986 - esclusa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa quota di indennità di buonuscita finanziata esclusivamente dal lavoratore è stata ritenuta soggetta al regime fiscale ordinario. Per tale parte non opera la detrazione IRPEF prevista dall'art. 17 del DPR 917/1986, poiché manca la contribuzione condivisa tra lavoratore e datore di lavoro richiesta dalla norma secondo l'interpretazione richiamata. Il ricorso del contribuente è quindi risultato infondato su questo punto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il trattamento fiscale della parte dell'indennità di buonuscita alimentata da contributi interamente ed esclusivamente a carico del lavoratore, versati anche per riscattare anzianità convenzionali. Il ricorrente sosteneva che tale quota dovesse beneficiare della detrazione IRPEF prevista per le indennità di fine rapporto dall'art. 17 del DPR 917/1986. La decisione ha invece ritenuto che la detrazione sia applicabile soltanto alle indennità riferibili a periodi nei quali gli oneri contributivi siano stati ripartiti tra dipendente e datore di lavoro.
Norme richiamate
DPR 917/1986, art. 17
La detrazione IRPEF prevista per le indennità di fine rapporto si applica alle quote di indennità maturate in periodi nei quali gli oneri contributivi siano stati sostenuti, almeno in parte, anche dal datore di lavoro. Non si applica invece alla quota alimentata esclusivamente da contributi versati dal lavoratore.
Massime di principio
- Nel determinare il regime fiscale di un'indennità di fine rapporto occorre distinguere le diverse quote in base alla modalità di finanziamento e al periodo di maturazione.
- La quota dell'indennità collegata a contributi interamente ed esclusivamente a carico del lavoratore può essere assoggettata al regime fiscale ordinario, senza applicazione delle detrazioni previste per le quote derivanti da contribuzione condivisa.
- Le somme versate dal dipendente per riscattare anzianità convenzionali non comportano automaticamente l'applicazione del trattamento fiscale agevolato previsto per l'indennità di buonuscita ordinaria.
- Per ottenere una detrazione fiscale è necessario verificare che siano presenti tutti i presupposti specifici richiesti dalla norma; la sola natura di indennità di fine servizio non è sufficiente.
- In casi analoghi è fondamentale ricostruire separatamente la provenienza contributiva delle varie componenti dell'indennità e applicare a ciascuna il relativo regime fiscale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 22 giu 2017Sentenza del 22/06/2017 n. 136 - Comm. Trib. Prov. Cremona
- Sentenza · 22 giu 2017Sentenza del 22/06/2017 n. 143 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 22 giu 2017Sentenza del 22/06/2017 n. 165 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 22 giu 2017Sentenza del 22/06/2017 n. 166 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 22 giu 2017Sentenza del 22/06/2017 n. 167 - Comm. Trib. Prov. Pavia
- Sentenza · 22 giu 2017Sentenza del 22/06/2017 n. 306 - Comm. Trib. Prov. Savona
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →