Sentenza del 13/07/2023 n. 20146 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia impugnava la decisione della CTR che aveva ritenuto inapplicabile nei confronti di A.A. le sanzioni amministrative tributarie contestate alle società (Chimsider Logistica Spa e Certech Finanziaria Spa) per operazioni di mutui azionari ritenute nulli, sostenendo che A.A. avesse concorso nelle operazioni per le quali era stata irrogata la sanzione e dovesse quindi rispondere ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 472/1997. L'Agenzia chiedeva che fosse esclusa l'efficacia dell'art. 7 del D.L. n. 269/2003 nella misura interpretata dalla CTR (che attribuiva esclusivamente alla persona giuridica la responsabilità per le sanzioni amministrative tributarie), sostenendo che tale esclusione dovesse limitarsi alle persone fisiche legate organicamente alla società contribuente e non agli altri concorrenti esterni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia e ha confermato l'accoglimento dell'appello da parte della CTR in favore di A.A. Ha affermato che l'art. 7 del D.L. n. 269/2003 attribuisce in via esclusiva alla persona giuridica la responsabilità per le sanzioni amministrative tributarie riconducibili al rapporto fiscale proprio della società, escludendo quindi l'applicazione delle sanzioni alle persone fisiche concorrenti nella violazione, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto organico (formale o fattuale) con la società. Ha precisato le eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza: la responsabilità personale può essere comunque accertata quando la persona fisica abbia agito nell'esclusivo interesse personale (non nell'interesse della società) o quando la società sia una mera fictio costruita per fini illeciti e personali. Nel caso di specie l'Agenzia non ha dimostrato che A.A. avesse agito per un interesse personale né che la società fosse fittizia, perciò la responsabilità personale è stata esclusa. Conseguenze processuali: respinto il ricorso principale, assorbiti i motivi del ricorso incidentale condizionato; condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio; esclusione dell'obbligo di versamento del contributo unificato ex DPR 115/2002 nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7
Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica
La Corte interpreta la norma come attribuzione esclusiva della responsabilità per le sanzioni amministrative tributarie alla persona giuridica contribuente; tale disposizione esclude l'applicabilità delle norme sulla responsabilità personale dei terzi concorrenti (es. art. 9 D.Lgs. 472/1997), salvo che ricorrano le eccezioni già riconosciute (persona fisica che agisce per esclusivo interesse personale o società fittizia).
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 9
Norma che disciplina il concorso di più soggetti nelle violazioni tributarie e la relativa responsabilità personale; secondo la Corte la sua applicazione è limitata dalla piena portata dell'art. 7 del D.L. 269/2003 e opera solo nella misura compatibile con quest'ultimo.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 5 e 11
Richiamati come riferimenti alle regole sulle sanzioni amministrative tributarie; la loro applicazione si confronta con il principio di esclusiva imputazione alla persona giuridica previsto dall'art. 7 del D.L. 269/2003.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Richiamato come norma processuale in relazione al motivo di legittimità (violazione di legge e falsa applicazione delle norme).
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)
Norma sul contributo unificato: la Corte ha ritenuto che non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato esentate tramite prenotazione a debito, quindi non è stato imposta all'Agenzia delle Entrate.
Massime di principio
- Per le società/enti con personalità giuridica, le sanzioni amministrative tributarie connesse al rapporto fiscale sono imputate esclusivamente alla persona giuridica: i terzi concorrenti non vengono sanzionati salvo che ricorra una delle eccezioni previste dalla giurisprudenza.
- La responsabilità personale del soggetto fisico concorrente può essere accertata solo se è provato che questi ha agito nell'esclusivo interesse personale (diverso dall'interesse sociale) o che la struttura societaria è una mera 'fictio' creata per fini illeciti e personali.
- L'art. 9 del D.Lgs. 472/1997 (concorrenti nella violazione) non prevale sull'art. 7 del D.L. 269/2003: va applicato solo nella misura compatibile con l'esclusione prevista dall'art. 7.
- Consulenti esterni, amministratori di fatto o altri soggetti che abbiano proposto o eseguito operazioni per conto di una società dotata di personalità giuridica sono, di regola, esclusi da responsabilità diretta salvo prova di interesse personale o di utilizzo fittizio della società.
- In contenziosi simili l'Amministrazione ha l'onere di dimostrare non solo il concorso materiale del terzo nell'operazione illecita, ma anche l'esistenza di elementi che giustifichino l'eccezione all'art. 7 (interesse personale esclusivo o artificiosità della società).
- Obiezioni di illegittimità costituzionale fondate su disparità di trattamento tra 'doppio binario' (soggetti senza personalità giuridica vs soggetti con personalità giuridica) non giustificano un'interpretazione estensiva dell'art. 7 che crei responsabilità personale non prevista dal legislatore.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 13 lug 2023Sentenza del 13/07/2023 n. 557 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
- Sentenza · 13 lug 2023Sentenza del 13/07/2023 n. 573 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 13 lug 2023Sentenza del 13/07/2023 n. 580 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 13 lug 2023Sentenza del 13/07/2023 n. 2010 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
- Sentenza · 13 lug 2023Sentenza del 13/07/2023 n. 2155 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
- Sentenza · 13 lug 2023Sentenza del 13/07/2023 n. 4365 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →