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Sentenza

Sentenza n. 242/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento del provvedimento n.-OMISSIS- emesso dalla Questura di Terni, in data -OMISSIS-e notificato in data -OMISSIS-, con il quale è stata rifiutata la domanda di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata in data -OMISSIS- a mezzo Kit Postale codice assicurata N. -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in permesso per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della Questura, deducendo la violazione degli artt. 5, commi 5, 5-bis, 6 e 9, e 6, comma 8, del d.lgs. 286/1998, della Convenzione Schengen, della CEDU e degli artt. 3 e 24 Cost., nonché degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990. Ha contestato il rilievo attribuito alla segnalazione Schengen inserita dalla Svizzera per una condanna relativa al traffico di stupefacenti, sostenendo che la segnalazione fosse generica, che avrebbe dovuto essere previamente verificata dalle autorità svizzere e che, al momento del diniego, fosse ormai scaduta. Ha inoltre dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, l’omessa partecipazione procedimentale e l’erronea valutazione della perdita del lavoro e dell’alloggio, ricollegata al ritardo amministrativo e alla pandemia. Infine, ha invocato l’art. 8 CEDU, allegando una stabile integrazione in Italia, una lunga permanenza, lo svolgimento di attività lavorativa e l’assenza di legami con il Paese d’origine, nonché la sproporzione della misura. L’Amministrazione ha sostenuto che l’irreperibilità del richiedente, la mancata disponibilità di elementi aggiornati sui requisiti della conversione e la segnalazione Schengen per grave reato ostavano all’accoglimento dell’istanza.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che il ricorrente non aveva dimostrato una presenza continuativa in Italia per oltre dieci anni, avendo trascorso parte del periodo in Svizzera, né un’attività lavorativa continuativa o soltanto brevemente interrotta. Non risultavano legami familiari o affettivi in Italia e non era stato dimostrato un legame stabile e duraturo con la comunità di accoglienza idoneo a fondare la tutela diretta dell’art. 8 CEDU. Quanto alla partecipazione procedimentale e all’istruttoria, il Collegio ha ritenuto decisiva l’irreperibilità del ricorrente, protrattasi anche dopo la fine delle restrizioni pandemiche, nonché la mancata comunicazione del nuovo domicilio e il mancato contatto con la Questura per quasi sei anni. Gli accertamenti anagrafici avevano comportato ripetute verifiche all’unico indirizzo disponibile; non gravava quindi sull’Amministrazione un obbligo di svolgere un’istruttoria straordinaria nei confronti di un istante irreperibile. La mancanza di elementi aggiornati su contratto di lavoro, buste paga, versamenti contributivi e disponibilità dell’alloggio è stata ritenuta imputabile al comportamento del ricorrente e autonomamente idonea a giustificare il diniego. Inoltre, la Questura aveva approfondito il contenuto della segnalazione Schengen tramite gli uffici centrali del Ministero, ottenendo la conferma che essa derivava da una condanna svizzera per traffico di sostanze stupefacenti. Tale qualificazione, non contestata specificamente, è stata ritenuta riconducibile alle ipotesi ostative collegate ai reati in materia di stupefacenti e distinta dai precedenti di lieve entità per i quali la Corte costituzionale ha escluso l’automatismo preclusivo. La sentenza costituzionale n. 6/2026 non imponeva pertanto una valutazione ulteriore di pericolosità per una condanna relativa al traffico di stupefacenti. Il ricorrente non poteva inoltre beneficiare della scadenza della segnalazione Schengen, poiché il decorso del tempo era stato determinato anche dalla propria irreperibilità e dalla necessità di acquisire gli elementi mancanti; tale sopravvenienza non poteva essere utilizzata per neutralizzare gli effetti della condotta precedente. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, commi 5, 5-bis, 6 e 9, d.lgs. 286/1998

    L’Amministrazione deve considerare gli elementi sopravvenuti favorevoli conosciuti o formalmente rappresentati al momento della decisione, ma il decorso del tempo e la scadenza della segnalazione non possono essere valorizzati quando il ritardo nella conclusione del procedimento sia imputabile anche all’irreperibilità del richiedente.

  • art. 6, comma 8, d.lgs. 286/1998

    Il titolare del permesso di soggiorno deve comunicare al Questore, entro quindici giorni, le variazioni del domicilio abituale; la violazione dell’obbligo può rilevare nella valutazione della domanda di rinnovo o conversione.

  • art. 4 d.lgs. 286/1998

    Le condanne per reati inerenti agli stupefacenti costituiscono, secondo il giudizio prognostico tipizzato dalla legge, elemento ostativo all’ingresso e al soggiorno, salvo le ipotesi di minore gravità per le quali la giurisprudenza costituzionale richiede una valutazione concreta della pericolosità.

  • art. 3 e art. 10-bis l. 241/1990

    Gli obblighi di motivazione e partecipazione non impongono all’Amministrazione un’istruttoria straordinaria quando l’istante sia irreperibile e non abbia comunicato il nuovo domicilio né mantenuto i contatti necessari per aggiornare la pratica.

  • art. 8 CEDU

    La tutela della vita privata e familiare non fonda, in assenza di prova di una presenza stabile e duratura e di legami effettivi con la comunità di accoglienza, il diritto alla conversione del titolo di soggiorno.

  • art. 103, comma 10, lett. b), d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020

    La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’automatismo ostativo previsto per l’emersione non si estende, secondo il TAR, alle condanne per traffico di stupefacenti, rispetto alle quali il giudizio prognostico di pericolosità è già tipizzato dalla disciplina generale sull’ingresso e il soggiorno.

  • art. 25 Convenzione Schengen

    La disciplina Schengen non impedisce di attribuire rilievo ostativo a una segnalazione riferita a una condanna per traffico di stupefacenti, una volta verificati contenuto, riferibilità e attualità della segnalazione secondo quanto necessario nel procedimento.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Per le condanne relative allo spaccio di lieve entità non opera automaticamente la preclusione al soggiorno, essendo necessaria una valutazione concreta della pericolosità; il TAR ha distinto tale ipotesi dal traffico di stupefacenti.

Massime di principio

  • L’irreperibilità dello straniero e la mancata comunicazione del nuovo domicilio possono impedire all’Amministrazione di acquisire elementi aggiornati sui requisiti della conversione del permesso di soggiorno e possono giustificare il diniego, senza che sussista un obbligo di svolgere un’istruttoria straordinaria nei confronti di chi non mantiene i contatti con la Questura.
  • La segnalazione Schengen riferita a una condanna per traffico di stupefacenti può costituire autonomo elemento ostativo alla permanenza dello straniero, quando l’Amministrazione ne abbia verificato la riferibilità e abbia approfondito il contenuto attraverso i competenti uffici nazionali, senza necessità di una rinnovata valutazione concreta della pericolosità prevista per ipotesi penali di minore gravità.
  • Il principio costituzionale di rifiuto degli automatismi preclusivi in materia di soggiorno non esclude le fattispecie nelle quali la legge tipizza, in modo non irragionevole, un giudizio prognostico di pericolosità collegato a condanne per gravi reati in materia di stupefacenti.
  • La scadenza della segnalazione Schengen durante il procedimento non può essere invocata come elemento favorevole quando il prolungamento del procedimento sia stato determinato anche dall’irreperibilità del richiedente e dalla necessità di acquisire documentazione e informazioni mancanti.
  • La tutela dell’art. 8 CEDU rispetto alla vita privata dello straniero richiede la prova di una presenza stabile e duratura e di legami effettivi con la comunità di accoglienza; una generica integrazione sociale, in assenza di legami familiari o affettivi e di una presenza lavorativa continuativa, non è sufficiente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezza

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