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Sentenza

Sentenza n. 806/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento, ex artt. 31 e 117 c.p.a., formatosi sulle diffide del 9.6.2025 e del 26.6.2025 per l'adozione di provvedimenti volti a garantire parità concorrenziale e legalità nell'uso del demanio marittimo presso il porto di Amalfi.

Giustizia amministrativa202501936

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune sulle diffide relative alla gestione dei box biglietteria, all'uso del demanio marittimo e all'organizzazione dei flussi passeggeri presso il porto di Amalfi

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha dedotto l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulle diffide del 9 e del 26 giugno 2025, con cui aveva chiesto interventi per garantire parità concorrenziale e legalità nell'uso del demanio marittimo presso il molo passeggeri. In particolare, ha lamentato: la violazione dell'art. 2 l. 241/1990 per il mancato riscontro puntuale e provvedimentale alle istanze; la violazione degli artt. 54 e 1161 cod. nav. per l'omessa adozione di misure contro l'asserita occupazione abusiva di un box biglietteria, dopo la scadenza della concessione; la violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità, buon andamento e legalità, per la disparità di trattamento rispetto agli operatori regolari; nonché la violazione dei principi di concorrenza e parità di trattamento, in relazione alla gestione degli spazi, dei flussi passeggeri, delle informazioni all'utenza e delle condizioni di accesso alle unità di navigazione. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo del Comune di provvedere, l'adozione di misure ripristinatorie e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte inammissibile. È stata ritenuta sopravvenuta la carenza di interesse con riguardo alla disciplina dell'assegnazione dei box e alle misure volte a ripristinare la parità di trattamento: nelle more del giudizio il Comune aveva adottato ordinanze di sgombero, indetto ed espletato una gara pubblica per la riassegnazione dei box e disciplinato le relative modalità di assegnazione. La ricorrente, risultata non collocata in posizione utile, avrebbe potuto impugnare autonomamente gli atti sopravvenuti o proporre motivi aggiunti ai sensi dell'art. 117, comma 5, c.p.a. Il TAR ha inoltre escluso che la mera riserva di una futura azione risarcitoria impedisse l'improcedibilità, poiché l'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori previsto dall'art. 34, comma 3, c.p.a. opera per l'azione di annullamento e non per il rito avverso il silenzio; nel rito sul silenzio è invece necessaria la proposizione di una completa domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 117, comma 6, c.p.a. La documentazione tardivamente prodotta dalla ricorrente non è stata valutata per violazione dei termini processuali, e comunque non era stata presentata una nuova istanza amministrativa diretta a ottenere l'esecuzione delle ordinanze di sgombero. Le domande concernenti la gestione dei flussi passeggeri e l'apposizione di cartellonistica sono state dichiarate inammissibili, poiché riferite ad attività materiali e non autenticamente autoritative; inoltre, eventuali condotte poste in essere da altri operatori non erano imputabili al Comune. Nulla sulle spese, per la mancata costituzione del Comune e della controinteressata.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Il giudizio sul silenzio ha a oggetto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia amministrativa e la condanna dell'amministrazione a provvedere; la condizione dell'azione deve sussistere fino alla decisione.

  • art. 117, comma 5, c.p.a.

    Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso o un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale rito.

    La sopravvenienza di un provvedimento espresso consente di contestarlo con motivi aggiunti o mediante autonoma impugnazione, rendendo improcedibile il ricorso sul silenzio quando viene meno l'interesse a una decisione sull'inerzia.

  • art. 117, comma 6, c.p.a.

    Se l'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 30, comma 4, è proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l'azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria.

    Nel rito avverso il silenzio è ammessa la proposizione congiunta di una completa domanda risarcitoria; non è invece sufficiente riservarsi di agire in futuro per il risarcimento.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    Quando nel corso del giudizio l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori.

    L'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori è testualmente riferito all'azione di annullamento e non è esteso al giudizio avverso il silenzio.

  • art. 2 l. 241/1990

    La ricorrente lo ha invocato per sostenere l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso; il giudice non ha accolto la domanda per effetto delle sopravvenienze e dell'inammissibilità parziale.

  • artt. 54 e 1161 cod. nav.

    La ricorrente li ha richiamati per sostenere l'obbligo del Comune di accertare l'occupazione abusiva, ordinare lo sgombero e applicare le conseguenze sanzionatorie; la questione è stata superata dagli atti sopravvenuti.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Il giudice ha escluso la valutabilità della documentazione prodotta tardivamente dalla ricorrente per violazione dei termini processuali.

  • art. 87, commi 2 e 3, c.p.a.

    Il giudice ha richiamato i termini a ritroso del rito camerale, ritenendo tardiva la documentazione depositata dalla ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento la persistenza dell'inerzia amministrativa costituisce una condizione dell'azione che deve sussistere fino alla decisione; l'adozione nelle more di un provvedimento espresso o di un comportamento conforme all'obbligo di provvedere determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, salva la possibilità di impugnare il nuovo atto autonomamente o con motivi aggiunti.
  • L'art. 34, comma 3, c.p.a., che consente l'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori quando l'annullamento non sia più utile, si riferisce all'azione di annullamento e non si applica al rito avverso il silenzio.
  • Nel rito avverso il silenzio, la volontà di ottenere il risarcimento non può essere limitata a una mera riserva per il futuro: deve essere proposta una domanda risarcitoria completa e autosufficiente, eventualmente congiunta all'azione contro il silenzio ai sensi dell'art. 117, comma 6, c.p.a.
  • Una domanda avverso il silenzio è inammissibile quando impone al giudice di ordinare attività meramente materiali o non autoritative, anziché l'adozione di un provvedimento amministrativo; non sono inoltre imputabili all'amministrazione, ai fini dell'azione contro il silenzio, condotte materiali poste in essere da soggetti terzi.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàTermini del procedimento e silenzio
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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