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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13577/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma in appello della sentenza di primo grado; deduce: 1) violazione degli artt. 78 e 573 c.p.p. e dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per mancata, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la parte civile ammessa era la società proprietaria del veicolo e non la persona fisica La Pera, con conseguente inesistenza della legittimazione a proporre appello da parte della persona fisica; 2) errata ricostruzione dei fatti circa la richiesta avanzata da La Pera (secondo la ricorrente era stato chiesto il passaggio di proprietà e non la restituzione del mezzo); 3) vizio nella decisione sulla compensazione delle spese tra le parti, ritenuta dalla ricorrente infondata perché basata su presunte conclusioni errate (giustezza delle doglianze della parte civile, mancata collaborazione dell'imputata, vantaggi dalla ritenzione del veicolo). La ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata, l'assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p. e la condanna di La Pera al pagamento delle spese dei gradi di appello e di Cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. In particolare: 1) il primo motivo è infondato perché, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dagli atti risulta che la costituzione di parte civile e la procura depositate erano a nome di La Pera "in proprio e nella qualità di Amministratore Unico" della società, con conseguente ammissione della parte civile; 2) il secondo motivo non è consentito perché le statuizioni penali di primo grado sono divenute irrevocabili in mancanza di impugnazione, sicché non è possibile in Cassazione richiedere l'assoluzione penale; 3) il terzo motivo è manifestamente infondato: la compensazione delle spese in sede di azione civile esercitata nel processo penale è disciplinata dagli artt. 91 e 92 c.p.c., il giudice di merito ha motivato la compensazione richiamando la mancata collaborazione e il vantaggio derivato dalla disponibilità del veicolo, argomentazioni non illogiche. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 78 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla correttezza della motivazione e alla qualità della valutazione probatoria; la Corte verifica la fondatezza della contestazione relativa alla legittimazione della parte civile.

  • art. 573 c.p.p.

    Richiamato nella censura sulla motivazione (presupposti della sentenza di merito), valutato dal giudice di legittimità nella verifica della manifesta illogicità o contraddittorietà.

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    Fondamento normativo dei motivi di ricorso per vizi di motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità); la Corte lo applica per esaminare le censure mosse.

  • art. 610, comma 5, e art. 611, comma 1‑bis c.p.p.

    Richiamati rispetto alla trattazione del ricorso in camera di consiglio e alla mancanza della richiesta di trattazione orale nei termini.

  • art. 530, comma 1 c.p.p.

    Norma invocata dalla ricorrente per chiedere l'assoluzione; la Corte osserva che tale richiesta non è ammissibile in Cassazione dato che le statuizioni penali di primo grado sono irrevocabili per mancata impugnazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Norma che stabilisce il criterio della soccombenza per la ripartizione delle spese nella domanda civilistica esercitata nel processo penale; la Corte la applica per valutare la legittimità dell'assegnazione delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    Consente la compensazione totale o parziale delle spese per gravi ed eccezionali ragioni; la Corte individua che la motivazione del giudice di merito sui "giusti motivi" non è illogica e dunque la compensazione è legittima.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso; la Corte lo applica per condannare la ricorrente al pagamento delle spese e all'ammenda da versare alla cassa delle ammende.

  • d.l. n. 132/2014 e sent. Corte Costituzionale n. 77/2018 (richiami normativo‑interpretativi)

    Richiamati a proposito delle modifiche al regime dell'art. 92 c.p.c. e del parametro interpretativo relativo alle "gravi ed eccezionali ragioni" che giustificano la compensazione delle spese.

  • giurisprudenza (Sez. U. n. 42792/2001 Policastro; Sez. U. n. 24591/2020 Filardo; Cass. civ. n. 9977/2019 e altre ord.)

    Cita precedenti utili a chiarire che l'accesso al fascicolo può permettere di verificare la legittimazione e che il sindacato di merito sulla compensazione delle spese è limitato; la Corte si attiene a tali principi nel rigetto dei motivi.

Massime di principio

  • La costituzione di parte civile "in proprio" da parte di un soggetto che agisce anche come rappresentante della società può essere valutata dagli atti di causa; la semplice attestazione apparente di 'inopportunità' non annulla automaticamente la legittimazione se il fascicolo mostra che la costituzione è stata accolta.
  • Le questioni penali già divenute irrevocabili per mancata impugnazione in primo grado non possono essere riformate in Cassazione con motivi attinenti a richiedere l'assoluzione; la Cassazione non è sede per riproporre censure che avrebbero dovuto essere sollevate tempestivamente in appello o in primo grado.
  • La disciplina della ripartizione delle spese relative alla domanda civilistica esercitata nel processo penale è regolata dagli artt. 91 e 92 c.p.c.; il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel disporre la compensazione delle spese per "giusti motivi", valutazione di regola insindacabile in sede di legittimità salvo casi di manifesta illogicità o violazione del principio di soccombenza.
  • Per impugnare con successo in Cassazione una decisione che ha compensato le spese è necessario dimostrare un vizio di legittimità concreto (es. violazione del principio di soccombenza, motivazione mancante o manifesta illogicità), non semplici dissensi sulla valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito.
  • Gli interventi disciplinari per ricorsi manifestamente infondati (sanzioni pecuniarie e condanne per spese) sono applicabili: il ricorrente deve valutare la fondatezza e l'ammissibilità delle censure prima di adire la Cassazione per evitare condanne ex art. 616 c.p.p.
  • In controversie che intrecciano profili penali e civilistici è essenziale documentare con precisione la legittimazione e la qualità della domanda (es. proprietà del bene, titolarità della procura) già nei gradi di merito per non vedere le censure respinte per ragioni formali o per inesattezza fattuale.

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