Cassazione Penale, Ordinanza n. 29422/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conferma quindi il rigetto dell'istanza di riconoscimento della continuazione disposto dal giudice dell'esecuzione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Firenze, emessa in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p. Il ricorso sosteneva, in sostanza, la sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati già giudicati, valorizzando la loro omogeneità. La Corte rileva però che il giudice dell'esecuzione aveva escluso la continuazione sulla base della diversità delle modalità delle condotte e della riconducibilità dei reati a fattori eterogenei e occasionali, non indicativi di una programmazione unitaria; il ricorso viene ritenuto meramente rivalutativo e non idoneo a scardinare tale motivazione.
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
disciplina della continuazione
In sede esecutiva il riconoscimento della continuazione richiede la verifica effettiva dell'unicità del disegno criminoso; non basta la mera omogeneità dei reati o l'identità dei titoli di reato.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'unicità del disegno criminoso, ai fini del reato continuato, è una questione di fatto rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per motivazione assente o manifestamente illogica.
- In sede esecutiva, come in cognizione, la continuazione richiede concreti indicatori della programmazione, sin dal primo reato, dei fatti successivi almeno nelle linee essenziali.
- La mera omogeneità tipologica dei reati o l'identità dei titoli non sono sufficienti a fondare la continuazione, potendo semmai essere indici compatibili anche con abitualità criminosa o scelte di vita criminali occasionali e ripetute.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a sollecitare una nuova valutazione del fatto senza confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato.
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