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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47753/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso avverso il rigetto della richiesta di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale per ragioni terapeutiche (ai sensi dell'art. 94 d.P.R. n. 309/1990) in relazione alla pena residua risultante da provvedimento di cumulo. Il Tribunale aveva motivato il rigetto richiamando i precedenti tentativi fallimentari del ricorrente di affrancarsi dalla dipendenza da stupefacenti (inclusa una revoca di affidamento terapeutico del 2017) e ritenendo inadeguato il programma proposto, non residenziale, presso il Ser.T. Il ricorrente ha altresì dedotto che il Tribunale non si era pronunciato sulle richieste subordinate di semilibertà o detenzione domiciliare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo insufficiente la motivazione del Tribunale di sorveglianza sia in ordine al rigetto dell'affidamento terapeutico (mancata valutazione compiuta e adeguata dei presupposti e della probabilità di successo terapeutico, nonché della personalità attuale del ricorrente) sia per l'omissione di pronuncia sulle misure subordinate. Ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio, affinché vengano colmate le lacune motivazionali. La requisitoria del Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio. Decisione del 18/11/2022.

Norme richiamate

  • art. 94 d.P.R. n. 309/1990

    L'art. 94 disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale per ragioni terapeutiche: ove ricorrano i presupposti soggettivi e oggettivi, il giudice deve valutare la probabilità di conseguimento delle finalità terapeutiche del programma proposto tenendo conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a favorire il reinserimento sociale

  • Giurisprudenza citata (Cass. Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017, Rv. 273293-01)

    Principio richiamato: nel valutare l'affidamento terapeutico il giudice deve compiere una valutazione complessa circa la probabilità di successo del trattamento, ponderando pericolosità del soggetto e adeguatezza del programma terapeutico rispetto alle esigenze di reinserimento sociale

Massime di principio

  • La concessione dell'affidamento terapeutico richiede una motivazione specifica e articolata: non è sufficiente richiamare esclusivamente precedenti tentativi fallimentari senza valutare la personalità e la situazione attuale del richiedente
  • Il giudice deve valutare i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dall'art. 94 d.P.R. 309/1990 e motivare in che misura il programma terapeutico proposto è idoneo a conseguire finalità di cura e reinserimento
  • La pericolosità del condannato e l'adeguatezza del trattamento (residenziale vs. non residenziale) sono elementi centrali nella valutazione; deve essere spiegato perché un trattamento è ritenuto non adeguato
  • Le richieste subordinate (es. semilibertà, detenzione domiciliare) devono essere espressamente valutate e motivate; l'omissione di pronuncia su tali istanze è vizio che può determinare annullamento e rinvio
  • I precedenti insuccessi terapeutici non escludono automaticamente la misura: occorre spiegare perché un nuovo progetto non possa produrre esiti diversi, anche alla luce della situazione personale aggiornata del detenuto
  • La mancanza di adeguata motivazione costituisce motivo di annullamento con rinvio per nuovo giudizio, onde consentire al giudice di integrare la valutazione e fornire ragioni specifiche della decisione

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