Cassazione Civile, Ordinanza n. 29879/2021 del 25/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di intimazione relativo a IRPEF e altri carichi per l'anno d'imposta 2015. Il contribuente aveva dedotto l'omessa notifica dell'atto presupposto, cioè della cartella di pagamento. In primo grado il ricorso era stato rigettato perché ritenuta provata la notifica. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto la tesi del contribuente, ritenendo non dimostrata la notifica delle cartelle perché l'agente della riscossione non aveva prodotto gli originali integrali delle cartelle con la relata di notifica in calce, e aveva valorizzato il disconoscimento della documentazione depositata. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2719 c.c. e 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che la copia dell'avviso di ricevimento non perde valore probatorio solo per il contestato difetto di conformità all'originale, dovendo il disconoscimento essere formale, specifico e univoco.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che il disconoscimento ex art. 2719 c.c. delle copie fotostatiche deve essere compiuto in modo chiaro e specifico, indicando il documento contestato e gli elementi di difformità rispetto all'originale, senza formule di stile o contestazioni generiche. Nel caso concreto, il disconoscimento del contribuente è stato ritenuto generico, perché si limitava a lamentare l'assenza di attestazione di autenticità e un astratto rischio di manipolazione, senza indicare specifici profili di divergenza. La Corte ha inoltre osservato che, in materia di vizi processuali, è necessario allegare anche il concreto pregiudizio al diritto di difesa. Conseguentemente, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura in cassazione è stata proposta come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 2719 c.c.
Il disconoscimento della conformità delle copie all'originale deve essere specifico, univoco e indicare gli aspetti difformi, non essendo sufficienti contestazioni generiche o di stile.
art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973
È richiamato quale norma disciplinante la notificazione delle cartelle e la relativa prova documentale nel procedimento di riscossione.
Massime di principio
- Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale, ai sensi dell'art. 2719 c.c., richiede una contestazione chiara, specifica e univoca, che identifichi il documento e indichi le difformità rispetto all'originale.
- Non sono idonei al disconoscimento efficace meri richiami alla mancanza di attestazione di autenticità, clausole di stile o affermazioni generiche circa un possibile difetto di genuinità del documento.
- La denuncia di un vizio processuale è ammissibile solo se il ricorrente alleghi anche il concreto pregiudizio subito al diritto di difesa o alla decisione di merito; non basta invocare l'astratta irregolarità.
- In tema di prova della notifica di cartelle o atti della riscossione, la copia documentale può conservare valore probatorio se la contestazione della controparte non raggiunge il livello di specificità richiesto per il disconoscimento.
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