Cassazione Civile, Ordinanza n. 25599/2022 del 31/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato al contribuente, in proprio e quale legale rappresentante della società, un avviso di accertamento relativo a sanzioni collegate al maggior reddito ascritto alla società per l'anno d'imposta 2007. La C.T.P. aveva rigettato il ricorso del contribuente; in appello la C.T.R. aveva invece riformato la decisione, annullando la pretesa sanzionatoria. La Corte territoriale aveva fondato la decisione su una duplice ragione: da un lato, l'inapplicabilità delle sanzioni amministrative nei confronti dell'amministratore di una società cancellata, ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003; dall'altro, l'inesistenza dell'atto impositivo perché emesso nei confronti di una società estinta. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la C.T.R. avrebbe pronunciato su una questione - la (in)sussistenza di legittimazione attiva e passiva della società e la conseguente inesistenza dell'avviso - non riproposta in appello dal contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la sentenza impugnata si reggeva su una duplice ratio decidendi e che il motivo dell'Agenzia colpiva soltanto una delle due rationes, in particolare quella relativa all'inesistenza dell'atto per essere stato emesso nei confronti di società estinta. Poiché l'altra ratio, autonoma e sufficiente a sorreggere il dispositivo, ossia la non applicabilità delle sanzioni all'amministratore ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, non era stata censurata, il ricorso è stato ritenuto inammissibile per carenza di interesse. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, essendo l'intimato rimasto privo di difese; è stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, poiché la soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 7 del d.l. n. 269 del 2003
È richiamato per affermare che, nel caso di società cancellata, le sanzioni amministrative non sono applicabili nei confronti dell'amministratore.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura è stata proposta formalmente come violazione dell'art. 112 c.p.c. denunciabile con il vizio di nullità della sentenza o del procedimento.
art. 112 c.p.c.
È richiamato come parametro del vizio di ultrapetizione/extrapetizione o pronuncia su questioni non devolute.
art. 380-bis c.p.c.
È menzionato quale rito camerale seguito in cassazione sulla proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la sua applicazione in quanto la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a giustificare il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se il motivo investe solo una di esse, per difetto di interesse a censurare una decisione che resterebbe comunque sorretta dall'altra ratio non impugnata.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. non può essere utilmente dedotta se la questione asseritamente decisa d'ufficio non incide, in concreto, sull'autonoma ratio che sorregge la sentenza impugnata.
- Nel giudizio di legittimità, ai fini della corretta individuazione della portata della decisione di merito e del giudicato interno, dispositivo e motivazione devono essere letti congiuntamente; solo in via interpretativa e residuale può farsi riferimento alla domanda della parte.
- Nel sistema delle sanzioni tributarie, la mancata impugnazione di una ratio autonoma che esclude già di per sé la pretesa comporta l'inammissibilità del motivo diretto contro una diversa argomentazione della sentenza.
- rami
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