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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07813/2023 del 17/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

I ricorrenti, quali fideiussori di una società affidata su conto corrente, avevano proposto opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore per uno scoperto di conto. In sede di merito avevano sostenuto di essere liberati dalla garanzia ai sensi dell'art. 1956 c.c., perché la banca avrebbe continuato a concedere credito alla debitrice principale nonostante il peggioramento delle sue condizioni patrimoniali e senza la loro speciale autorizzazione. La Corte d'appello aveva respinto la tesi, rilevando tra l'altro che due dei fideiussori ricoprivano cariche sociali nella debitrice e che, quindi, la conoscenza del deterioramento economico poteva presumersi comune, con conseguente insussistenza del presupposto della mancanza di autorizzazione. Nel ricorso per cassazione i fideiussori hanno denunciato violazione dell'art. 1956 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva mal interpretato la norma sulla liberazione del fideiussore, non aveva considerato il dovere di buona fede del creditore e aveva omesso di valutare correttamente documenti e fatti non contestati, oltre a contestare specificamente l'attribuzione di una carica sociale a uno dei ricorrenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, secondo la giurisprudenza consolidata, il fideiussore che invoca l'art. 1956 c.c. deve provare che, dopo la prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al terzo senza autorizzazione del fideiussore pur sapendo del significativo peggioramento delle condizioni economiche del debitore. Ha ritenuto corretto l'apprezzamento della Corte d'appello, la quale aveva desunto, in fatto, che l'autorizzazione tacita o comunque la conoscenza della situazione patrimoniale del debitore fosse sostanzialmente acquisita dai fideiussori, anche in ragione delle cariche da essi rivestite nella società garantita e del dovere di informazione imposto agli amministratori dall'art. 2381, comma 6, c.c. La Corte ha inoltre chiarito che le doglianze sugli artt. 115 e 116 c.p.c. non erano idonee a trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito e che la censura relativa all'erronea attribuzione di una carica societaria era inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stati riprodotti i documenti richiamati. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1956 c.c.

    il fideiussore si libera se il creditore, senza speciale autorizzazione, concede nuovo credito pur conoscendo il significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore; grava sul fideiussore l'onere di provarne i presupposti.

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare i presupposti della liberazione ex art. 1956 c.c. incombe sul fideiussore che la invoca.

  • art. 2381, comma 6, c.c.

    gli amministratori, anche senza delega, devono tenersi informati sull'andamento della società; tale dovere può rendere plausibile la conoscenza della situazione patrimoniale della debitrice da parte del fideiussore che sia anche amministratore.

  • art. 115 c.p.c.

    non consente di censurare in cassazione la mera diversa valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione delle prove, salvo quelle legali, è riservata al prudente apprezzamento del giudice di merito e non può essere riedita come terzo grado di giudizio.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la violazione di legge va dedotta con specifiche argomentazioni sul contrasto tra la decisione e la norma o la sua interpretazione giurisprudenziale, non mediante mera rivalutazione dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    non può essere utilizzato per ottenere il riesame del merito attraverso la prospettazione di vizi che attengono in realtà alla valutazione delle prove.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    le censure fondate su documenti devono riprodurre o indicare specificamente il contenuto e la collocazione degli atti; altrimenti sono inammissibili.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 1956 c.c., la liberazione del fideiussore richiede la prova che il creditore abbia concesso ulteriore credito senza autorizzazione del garante e pur conoscendo il peggioramento rilevante della situazione economica del debitore; non occorre provare un intento pregiudizievole del creditore.
  • La nozione di "far credito" comprende ogni modalità di gestione del rapporto che aumenti l'esposizione del debitore verso il creditore, non solo l'erogazione di nuovi finanziamenti in senso tecnico.
  • L'autorizzazione del fideiussore può essere anche tacita o desunta da circostanze univoche; in particolare, se il fideiussore coincide con chi ha il potere/dovere di conoscere la situazione economica della società debitrice, può ritenersi acquisita la conoscenza comune idonea a escludere la liberazione.
  • Le doglianze in cassazione che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o di vizi processuali, mirano solo a ottenere una nuova valutazione delle prove sono inammissibili o infondate, perché l'apprezzamento del materiale istruttorio spetta al giudice di merito.
  • Le censure basate su documenti di causa richiedono il rispetto dell'onere di specifica indicazione e riproduzione del contenuto degli atti rilevanti; in mancanza, il motivo difetta di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioni
RamiObbligazioniContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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