Sentenza n. 1049/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per mancato superamento della prova tecnica di stenografia manuale, nonché successiva graduatoria finale e diniego di accesso alla registrazione audio della prova
Esito
Favorevole al resistente (commissione esaminatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’esito negativo della prova di idoneità di stenografia manuale, gli atti conseguenti che gli hanno impedito di partecipare alle prove successive e, con motivi aggiunti, la graduatoria finale del concorso. Ha dedotto la violazione dell’art. 9 della lex specialis, della direttiva ministeriale n. 3 del 2018 e degli artt. 3, 34 e 97 Cost., nonché eccesso di potere per arbitrarietà e manifesta irragionevolezza, lesione del legittimo affidamento e del favor partecipationis. In particolare, ha sostenuto che il brano sottoposto nella sessione pomeridiana del 2 luglio 2024 fosse eccessivamente difficile, perché caratterizzato da linguaggio tecnico economico-fiscale, formulazione poco chiara e sgrammaticata, estrapolazione da un discorso già iniziato, velocità di dettatura e asseriti problemi tecnici di riproduzione audio. Ha inoltre dedotto una disparità rispetto ai brani somministrati nelle altre sessioni, valorizzando il ridotto numero di candidati risultati idonei nella propria sessione. In via istruttoria ha chiesto una verificazione o una consulenza tecnica sul brano. Con un’ulteriore censura ha contestato il diniego di accesso alla registrazione audio della dettatura, sostenendo che la mancata conservazione del file impedisse di verificare le criticità tecniche della prova. Ha chiesto anche il risarcimento in forma specifica mediante ammissione alla prova successiva o lo svolgimento di una sessione suppletiva.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti. Ha interpretato il riferimento al “saggio di stenografia” contenuto nella lex specialis nel senso letterale di prova o esperimento volto ad accertare una capacità pratica, non come riferimento a un genere letterario quale il saggio narrativo. Ha ritenuto coerente con il bando la scelta di brani tratti da discorsi parlamentari e ha valorizzato il metodo previamente stabilito dalla Commissione: estrazione casuale di volumi e pagine, successivo vaglio tecnico dell’utilizzabilità del passaggio e applicazione uniforme delle modalità di prova. La maggiore o minore difficoltà concettuale o tecnica del testo costituisce una normale alea del sorteggio e non incide, di per sé, sull’imparzialità della selezione. Per la stenotipia il testo è neutro: la difficoltà della prova deve essere valutata con riferimento alla padronanza della tecnica di trascrizione, non alla complessità concettuale o alla facilità di comprensione del contenuto. Il brano è stato ritenuto formalmente corretto, comprensibile e coerente con il linguaggio discorsivo delle assemblee parlamentari; l’estrapolazione da un discorso già iniziato è stata giudicata irrilevante rispetto alle mansioni del coadiutore parlamentare. Le contestazioni sul mancato filtro di utilizzabilità, sul numero degli idonei e sui problemi tecnici sono state considerate apodittiche e prive di principio di prova. Il verbale della sessione, non recando menzione di disfunzioni tecniche o contestazioni dei candidati, è stato ritenuto idoneo a documentare lo svolgimento della prova, con efficacia probatoria fino a querela di falso. È stata respinta anche la richiesta di verificazione o CTU, perché fondata su un erroneo parametro di valutazione della difficoltà della prova. Quanto all’accesso, il TAR ha ritenuto legittimo il diniego della registrazione audio, non prevista dalla lex specialis quale atto della procedura e non conservata dalla Commissione. I verbali sono stati considerati gli atti necessari e sufficienti a documentare le attività concorsuali e a consentire il controllo di legalità e trasparenza. Il risarcimento in forma specifica è stato conseguentemente respinto. Spese compensate tra le parti costituite; nulla sulle spese per la controinteressata non costituita.
Norme richiamate
art. 9 della lex specialis del concorso
La previsione indica una prova pratica volta ad accertare la capacità stenografica, non un genere letterario o una particolare tipologia contenutistica del brano.
direttiva ministeriale n. 3 del 24 aprile 2018
«esigenze di rapidità e di imparzialità con quelle di efficienza»
La direttiva è stata invocata dal ricorrente, ma il TAR ha escluso che la modalità concreta di selezione e somministrazione dei brani violasse tali esigenze.
art. 30 c.p.a.
La domanda di risarcimento in forma specifica è stata respinta in conseguenza della legittimità dell’esclusione e degli atti concorsuali.
artt. 3, 34 e 97 Cost.
I parametri costituzionali di uguaglianza, accesso ai pubblici uffici e buon andamento non risultano violati, poiché la prova è stata predisposta e svolta secondo criteri uniformi e previamente stabiliti.
Massime di principio
- Quando una prova concorsuale pratica prevede il sorteggio della traccia secondo modalità previamente stabilite e applicate uniformemente, la diversa difficoltà contenutistica dei brani sorteggiati costituisce, di per sé, una normale alea concorsuale e non determina illegittimità per disparità di trattamento o irragionevolezza.
- Nella valutazione di una prova di stenotipia, la difficoltà del brano deve essere apprezzata principalmente in relazione alla capacità tecnica di trascrizione e non alla complessità concettuale, alla tecnicità dell’argomento o alla maggiore o minore facilità di comprensione del testo.
- Il metodo di selezione casuale della traccia può essere legittimamente temperato da una valutazione tecnica della commissione sull’utilizzabilità del passaggio sorteggiato, purché tale valutazione sia inserita in un procedimento previamente definito e applicato in modo uniforme.
- Contestazioni generiche su disfunzioni tecniche durante una prova concorsuale, non riportate nei verbali né accompagnate da un principio di prova, non sono sufficienti a superare il valore documentale dei verbali della commissione, che fanno fede fino a querela di falso riguardo ai fatti ivi attestati.
- La registrazione audio utilizzata come mero ausilio tecnico allo svolgimento di una prova concorsuale, ove non prevista dalla lex specialis come atto della procedura e non acquisita formalmente dalla commissione, non deve essere necessariamente conservata né ostesa mediante accesso; i verbali possono costituire documentazione sufficiente delle operazioni concorsuali.
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