Cassazione Civile, Ordinanza n. 21685/2021 del 29/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha rettificato il reddito di lavoro autonomo dichiarato da una professionista per l'anno d'imposta 2007, recuperando a tassazione maggiori imposte IRPEF, IVA e altre, sulla base di versamenti e prelevamenti ritenuti non giustificati su tre conti correnti: due intestati alla contribuente e uno intestato alla suocera. La CTR ha accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo non dimostrata la giustificazione dei movimenti e attribuendo alla contribuente le operazioni sul conto della suocera. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo di avere fornito analitiche spiegazioni e documentazione per la maggior parte delle movimentazioni; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita mancata pronuncia sulle sue difese; 3) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, contestando l'attribuzione a lei delle operazioni sul conto della suocera; 4) ulteriore violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, per omessa valutazione delle giustificazioni idonee a vincere la presunzione legale. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mancata valutazione di singoli elementi istruttori, e il ricorso non individuava correttamente il fatto omesso nei termini richiesti dagli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato, poiché la CTR aveva esaminato le domande e spiegato le ragioni del dissenso rispetto alle giustificazioni della contribuente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a contestare un accertamento di fatto della CTR sull'attribuzione alla contribuente delle operazioni sul conto intestato alla suocera, sotto la veste di violazione di legge. Anche il quarto motivo è stato ritenuto inammissibile per le stesse ragioni dei primi due. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
testo applicabile ratione temporis, come riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (conv. in L. n. 134/2012)
consente il ricorso per cassazione solo per omesso esame di un fatto storico principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non copre il mero difetto di valutazione di singoli elementi istruttori se il fatto è stato comunque considerato dal giudice di merito
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica del fatto storico, del dato da cui risulta, del come e quando sia stato discusso e della sua decisività
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiede il deposito degli atti e documenti sui quali il ricorso si fonda, nei limiti necessari alla deduzione del vizio
art. 112 c.p.c.
la censura è infondata quando il giudice di merito abbia effettivamente pronunciato sulle domande e sulle difese delle parti, motivando il dissenso rispetto alle allegazioni della parte
art. 32 d.P.R. 600/1973
legittima l'utilizzo delle risultanze dei conti correnti, anche intestati a terzi, quando vi siano elementi indiziari che consentano di riferirli al contribuente; la contestazione che mira solo a rimettere in discussione l'accertamento di fatto è inammissibile
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
come aggiunto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando sia stato trascurato un fatto storico decisivo e discusso, non quando il ricorrente contesti la diversa valutazione di prove o documenti già esaminati.
- Per dedurre utilmente l'omesso esame di un fatto decisivo, il ricorrente deve indicare con precisione il fatto storico, il dato che lo dimostra, il momento processuale in cui è stato discusso e la sua decisività, in conformità agli artt. 366, n. 6, e 369, n. 4, c.p.c.
- La censura formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile se, in realtà, mira a ottenere una nuova valutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- In materia di indagini bancarie, l'amministrazione finanziaria può valorizzare movimenti su conti intestati a terzi quando elementi indiziari consentano di riferirli al contribuente; la contestazione del contribuente deve confrontarsi con tale accertamento fattuale e con la presunzione operante sui movimenti non giustificati.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia preso in esame le domande e le difese, anche se non abbia condiviso o abbia sinteticamente respinto le giustificazioni addotte dalla parte.
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